TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202300353

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202300353
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300353
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 00353/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01501/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2021, proposto da
Italcave S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Autorità di Sistema Portuale Mar Jonio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina, Cinzia Sgura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota a firma del Sig. dirigente del 5° Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto n. prot. 0026808 del 05.08.21, con cui l'Amministrazione si è pronunciata in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per movimentazione di materiali polverulenti alla rinfusa in ambito portuale;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o successivo al precedente, per quanto altri non ne siano stati comunicati o notificati alla ricorrente, e dunque ancorché non noti alla stessa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto e di Autorità di Sistema Portuale Mar Jonio e di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Italcave S.p.A., in qualità di impresa portuale per conto terzi presso il Molo polisettoriale del porto di Taranto, già in possesso di specifiche autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/06, ha impugnato la nota dirigenziale prot. n. 0026808 del 05.08.21, con cui la Provincia di Taranto, nel riscontrare apposita richiesta in data 03.02.17, ha chiarito che sussiste l’obbligo di dotarsi della predetta autorizzazione, non soltanto in caso di utilizzo di strutture fisse, ma anche per lo sbarco di materiali polverulenti alla rinfusa con l’utilizzo di gru mobili e tramogge depolverate, ritenendo decisive in tal senso “ le definizioni di stabilimento e gestore di cui all'art. 268 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, in base alle quali: - nella nozione di stabilimento rientrano anche i dispositivi mobili;
- la circostanza che "Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività", per converso implica anche che stabilimento possa ritenersi il luogo adibito in modo non continuativo all'esercizio di tali attività;
- appare altresì evidente che l'eventuale alternanza temporale di soggetti diversi, operanti sulla medesima area pubblica portuale, non esonererebbe ciascuno di essi dagli obblighi di gestore del proprio stabilimento - per come definito dal T.U.A. e pertanto anche operante in modo transitorio - loro derivanti dal potere decisionale e dalla responsabilità dell'applicazione dei relativi limiti e prescrizioni
… (omissis) …”.

2. In estrema sintesi, parte ricorrente ha lamentato che la predetta nota di chiarimenti incorre nella falsa applicazione degli artt. 268, lettere h) ed n), e 269 del d.lgs. n. 152 del 03.04.06, in ragione del fatto che:

- la Provincia di Taranto ha omesso “di considerare uno degli elementi fondanti della nozione di stabilimento, costituito dalla unicità del gestore delle attività e dell’area considerata”;

- “secondo la Provincia di Taranto, in base alla prospettazione esposta uno stabilimento vi sarebbe comunque in ogni caso e in ogni luogo, senza che si debba verificare se un luogo ove l’attività generi emissioni in atmosfera sia soggetto alla signoria e al controllo dell’unico gestore (e dunque se effettivamente vi sia un gestore nel senso considerato dalla norma) e senza dover considerare la stabilità o precarietà del titolo che consenta l’occupazione sull’area di riferimento”.

3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto per resistere al ricorso.

4. Si sono altresì costituite in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

5. Nella udienza pubblica del 08.03.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Parte ricorrente, nell’individuare il proprio interesse alla proposizione del ricorso, ha precisato che per effetto della nota impugnata “ogni soggetto che svolge attività portuale e la ricorrente in primis dovrà chiedere e ottenere l’autorizzazione ex art. 269 del T.U.A. anche in riferimento all’attività svolta su un’area non concessa ad alcuno e su cui si potrà trovare ad operare saltuariamente ivi recandosi per l’occasione con i propri impianti e macchinari, anche se sulla medesima area potranno operare, sia in altri momenti sia contestualmente, anche altri operatori portuali. L’interesse dedotto con il presente ricorso consiste dunque nel fatto che Italcave intende operare secondo legge, e dunque con un titolo autorizzatorio a sé intestato per ogni luogo e area di cui sia effettivamente gestore in virtù di un certo titolo a quel luogo e area riferito, mentre ritiene che detto obbligo non sussista per i casi in cui, difettando la unicità della gestione e la stabilità dell’occupazione dell’area, non ricorra la definizione di stabilimento”.

Al riguardo, si osserva che:

- se pure per un verso Italcave s.r.l. ha puntualmente rappresentato che l’interesse sostanziale sotteso al ricorso coincide con l’esigenza di evitare di doversi dotare di apposita autorizzazione ai fini dello svolgimento di attività saltuarie ed occasionali;

- per altro verso, il predetto interesse non è pregiudicato in via immediata e diretta dalla nota di chiarimenti impugnata, dal momento che questa né reca innovative statuizioni regolamentari, né vale a fissare la regola del caso concreto con riferimento ad una specifica attività, ma si limita a prospettare, in linea astratta (e in termini generici), una ipotesi interpretativa delle norme primarie di riferimento, che restano l’unica fonte che disciplina la materia.

E’ dunque evidente che, allo stato, non è rinvenibile un interesse immediato ed effettivo alla impugnazione della nota di chiarimenti adottata dalla Provincia di Taranto, fermo restando che parte ricorrente potrà insorgere avversò i provvedimenti che dovessero fare concreta applicazione dell’orientamento interpretativo prospettato nella stessa nota.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione del fatto che l’atto impugnato non è idoneo a ledere la posizione di interesse attivata in giudizio.

7. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

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