TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300646
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 00646/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00310/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2022, proposto da
-OISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F M, E P e A M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F M in Bari, via A. Manzoni, n-OISSIS-1;



contro

Comune di San Paolo di Civitate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OISSIS-, non costituita in giudizio;
-OISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in San Paolo di Civitate, via XX settembre, n. 65;
-OISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele De Simone, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad opponendum :
-OISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in San Paolo di Civitate, via XX settembre, n. 65;
-OISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Lofoco in Bari, via P. Fiore, n. 14;



per l'annullamento

- della determinazione del Responsabile del servizio economico - finanziario del Comune di San Paolo di di Civitate -OISSIS- Reg. gen. del 21 dicembre 2021 recante “Concorso pubblico per l’assunzione di -OISSIS- istruttori amministrativi categoria “C” a tempo indeterminato part – time (50%) – approvazione dei verbali della commissione – della graduatoria finale e nomina dei vincitori”;

- dell’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica pubblicato il 14 dicembre 2021 nella parte in cui non contempla i ricorrenti;

- del verbale -OISSIS- del 13 dicembre 2021 contenente le operazioni concorsuali inerenti alla prima prova scritta e di tutti gli altri verbali (nn. -OISSIS-) della Commissione esaminatrice, tutti gli atti di nomina dei vincitori, gli eventuali contratti stipulati o stipulandi, nonché tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi degli esiti del concorso di cui al bando per concorso pubblico, “per esami, per la copertura di -OISSIS- posti per istruttore amministrativo. Posizione economica C1, a tempo indeterminato e part time al 50% (18 ore settimanali)” del 21.12.2020” nonché del verbale -OISSIS- del 14 dicembre 2021;

- della nota a firma del RUP prot. n. -OISSIS- del18.12.2021 di riscontro alle segnalazioni effettuate da alcuni candidati che avevano ricevuto un punteggio insufficiente;

nonché, ove occorra, nei limiti dell’interesse

- del bando di concorso pubblico per l’assunzione di -OISSIS- istruttori amministrativi categoria “C” a tempo indeterminato part – time (50%)” indetto con determinazione – approvazione dei verbali della commissione – della graduatoria finale e nomina dei vincitori di cui alla determinazione del responsabile dei servizi generali del Comune n. -OISSIS- del 21 dicembre 2020;

- con la conseguente riedizione del concorso meglio indicato in epigrafe a partire dalla rinnovazione della prima prova scritta e, se del caso, di quella successiva (teorico – pratica) nonché espletamento della prova orale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di San Paolo di Civitate e delle signore -OISSIS- e -OISSIS-;

Visti gli atti di intervento ad opponendum del signor -OISSIS- e delle signore -OISSIS- e -OISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Dall’esposizione delle parti in causa risulta, in particolare, che:

- con bando pubblicato il 21 dicembre 2020, il comune di San Paolo di Civitate indiceva concorso pubblico per esami per la copertura di -OISSIS- posti per istruttore amministrativo - posizione economica “C1”, a tempo indeterminato e part time al 50% (18 ore settimanali);

- il concorso veniva articolato (dopo lo svolgimento della prova preselettiva, conseguente al numero delle candidature presentate) in tre prove di esame: una scritta, svoltasi il 13 dicembre 2021, una teorico - pratica, effettuatasi il 14 dicembre 2021, e quella orale, tenutasi il 20 dicembre 2021;

- con riferimento alla valutazione delle prove, il bando prevedeva che la Commissione disponesse di novanta punti complessivi, così ripartiti: trenta punti per la prova scritta; trenta punti per la prova teorico - pratica; trenta punti per la prova orale; il punteggio minimo previsto per il superamento di ciascuna prova era di 21/30;

- all’esito dello svolgimento delle prove preselettive, la Commissione esaminatrice, in data 13 dicembre 2021 (verbale -OISSIS-), determinava le modalità di svolgimento della prova scritta, definendola nella redazione di una batteria, estratta a sorte fra tre, di venti quesiti a risposta multipla (con l’attribuzione di punti uno per ogni risposta corretta) e due domande a risposta aperta (con l’attribuzione di massimo punti cinque per ciascuna delle due risposte), assegnando ai candidati il tempo predeterminato di un’ora;

- gli odierni ricorrenti sostenevano la prova scritta e la prova teorico-pratica, non superando la prima per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; venivano, quindi, esclusi dalla partecipazione al concorso (cfr. l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato il 14 dicembre 2021); la Commissione non procedeva alla valutazione della loro prova teorico-pratica;

- con determinazione n. -OISSIS- del 21 dicembre 2021, il R.U.P. approvava i verbali della Commissione e la relativa graduatoria di merito, nominando i vincitori;

- con determinazione n. -OISSIS- del 28 dicembre 2021, il comune di San Paolo di Civitate assumeva i quattro vincitori; indi, procedeva allo scorrimento della graduatoria, a seguito di rinunce e dimissioni volontarie.

1.1 - Con ricorso collettivo notificato il 14 febbraio 2022 e depositato in data 11 marzo 2022, gli undici candidati ricorrenti hanno impugnato, domandandone l’annullamento:

- la determinazione del Responsabile del Servizio economico - finanziario del comune di San Paolo di Civitate n. -OISSIS- - -OISSIS- Reg. gen. del 21 dicembre 2021, recante << Concorso pubblico per l’assunzione di -OISSIS- istruttori amministrativi categoria “C” a tempo indeterminato part - time (50%) - approvazione dei verbali della commissione - della graduatoria finale e nomina dei vincitori>> ;

- l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica pubblicato il 14 dicembre 2021, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- il verbale -OISSIS- del 13 dicembre 2021, relativo alle operazioni concorsuali inerenti alla prima prova scritta e tutti gli altri verbali (nn. -OISSIS-) della Commissione esaminatrice, tutti gli atti di nomina dei vincitori, gli eventuali contratti stipulati o stipulandi, nonché tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi degli esiti del concorso di cui al bando de quo nonché il verbale -OISSIS- del 14 dicembre 2021;

- la nota a firma del R.U.P. prot. n. -OISSIS- del 18 dicembre 2021, di riscontro alle segnalazioni effettuate da alcuni candidati che avevano conseguito un punteggio insufficiente;

- nonché, qualora occorra, nei limiti dell’interesse, il bando di concorso pubblico in questione.

Hanno chiesto la conseguente riedizione del concorso de quo, a partire dalla rinnovazione della prima prova scritta e, se del caso, di quella successiva (teorico - pratica), nonché espletamento della prova orale.

A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1. Violazione di legge (art-OISSIS- del d. lgs-OISSIS- marz-OISSIS-001, n. -OISSIS-; art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994 -OISSIS-87). Violazione degli articol-OISSIS-6-OISSIS-2-OISSIS--OISSIS-7 e Tabella n-OISSIS-) del Regolamento comunale per l’accesso al pubblico impiego: Violazione dell’art. 8 del bando di concorso. Violazione del principio di preordinazione degli atti amministrativi, del principio dell’auto-vincolo; del principio di pertinenza; del principio di preordinazione degli atti amministrativi; del principio del giusto procedimento; dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa, nella specie proporzionalità e ragionevolezza, anche ai sensi e per gli effetti degli artt-OISSIS-, 4 e 97 Cost. e artt. 1 -OISSIS- l. 1990 n-OISSIS-1.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza assoluta di motivazione, erronea presupposizione, abnormità procedimentale, ingiustizia manifesta e sviamento.

2. Illegittimità derivata da quella degli atti presupposti;

3.Violazione di legge (art-OISSIS- d. lgs. -OISSIS-/2001; art. 12 del D.p.R. 9 maggio 1994 -OISSIS-87) Violazione articol-OISSIS-6, 32, 36 37 e tabella 3) del regolamento comunale per l’accesso al pubblico impiego approvato con deliberazione di Giunta n. 149 de-OISSIS-3.10-OISSIS-020 e s.m.i; violazione del principio di preordinazione degli atti amministrativi; violazione dell’auto-vincolo; violazione del principio di predeterminazione dei criteri di valutazione nelle prove concorsuali. Violazione del principio di preordinazione degli atti amministrativi; violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Sviamento dalla

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