TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200014
Data del deposito : 31 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2022

N. 00014/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 6 del 2022, proposto da:
Sea – Soluzioni Eco Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, nella sua qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con S.A.R.I.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;

contro

Comunità Alto Garda e Ledro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

nei confronti

Sogap S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, nella sua qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Idealservice soc. coop, in persona del legale rappresentante in carica, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- del decreto del Commissario 24.11.2021, n. 114, pubblicato lo stesso giorno sull’albo pretorio, con cui la Comunità Alto Garda e Ledro ha aggiudicato definitivamente in favore del R.T.I. SOGAP s.r.l. – Idealservice soc. coop. l’appalto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi accessori afferenti l’ambito territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro, per il periodo di quattro anni, dal 01.01.2022 al 31.12.2025, per un importo netto di Euro 20.275.761,43, oltre oneri di sicurezza per Euro 182.800,72 ed oneri di sicurezza Covid per Euro 261.013,80, ed esclusa IVA, e pertanto complessivi Euro 22.791.533,55

IVA

10% compresa, salvo liquidazione finale;

- del verbale delle operazioni di gara in data 15.7.2021;

- della nota della Comunità Alto Garda e Ledro in data 4.8.2021, prot. n. 11383/16.4.3;

- del verbale delle operazioni di gara in data 1.9.2021;

- del verbale delle operazioni di gara in data 8.11.2021;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale della serie procedimentale;

nonché per la declaratoria

- dell’illegittimità dell’intera procedura di gara a causa per i motivi di cui in narrativa;

- dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato dalla Comunità Alto Garda e Ledro con il R.T.I. costituito tra la SOGAP s.r.l. e la Idealservice soc. coop.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Comunità Alto Garda e Ledro;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 60 e 74 cod. proc. amm.;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021, modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021 e successivamente con decreto n. 1 dell’11 gennaio 2022, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022, il consigliere A T e udito per la Comunità Alto Garda e Ledro il procuratore dello Stato A Z mentre l’avvocato A A ha chiesto il passaggio in decisione della causa con nota del 25 gennaio 2022;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La Comunità Alto Garda e Ledro (di seguito anche “ Comunità ”) ha indetto la “ gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (domestici e speciali assimilati), anche differenziati e servizi accessori, afferenti l’ambito territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro (Trento) a ridotto impatto ambientale ai sensi del PAN GPP e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al

DM

13.2.2014 e ss.mm.ii.
” L’art. 1 del disciplinare di gara ha stabilito di affidare il servizio mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, “ con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa, della documentazione costituente l’offerta tecnica e l’offerta economica, con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50Codice dei contratti pubblici e degli art. 16 e 17 della L.P. 9.3.2016, n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21.10.2016, n. 16-50/Leg e della L.P. 23.3.2020, n. 2 e ss.mm. ” Inoltre, per quanto di interesse in questa sede, l’art. 15 del disciplinare di gara ha precisato che “ l’allegato tecnico contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: -a) i seguenti modelli per la presentazione dell’offerta tecnica: -(i) Allegato D1-a – elementi discrezionali (…);
-(ii) Allegato D1-b – elementi quantitativi e tabellari (2.1 – 2.2 -2.3 -3.1 – 3.2 - 4.1 – 4.2 – 4.3 -5.1 -6.1 -7.1 -7.2 -7.3 -7.4 – 8.1 -9.1 -9.2 -10.1): dovranno essere sviluppati compilando gli apposti campi editabili o selezionando l’ipotesi che interessa (…)
”.

2. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12 dell’8 marzo 2021, risultavano pervenute a sistema SAP-SRM le offerte di dieci operatori economici tra le quali, alle ore 11.57 dell’ultimo giorno utile, anche l’offerta di SEA – Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. (di seguito SEA). L’offerta di SEA è stata esclusa essendo pervenuta alla Comunità alle ore 11.55.47 dell’8 marzo 2021 da parte di tale operatore economico anche una PEC avente ad oggetto “ offerta gara ” del seguente tenore letterale: “ problemi al portale, invio offerta qui ” ed allegato il documento denominato “ Offerta_3000335408.pdf.p7m ”, vale a dire il documento di sintesi generato dal sistema e sottoscritto digitalmente.

3. SEA ha impugnato innanzi a questo Tribunale il provvedimento di esclusione deducendo il malfunzionamento del sistema informatico che l’avrebbe indotta, per precauzione, a indirizzare alla Comunità anche la suddetta PEC, l’allegato della quale, vale a dire il documento di sintesi recante il ribasso offerto, peraltro, sarebbe rimasto riservato.

4. Con ordinanza n. 28 del 21 maggio 2021 il T.R.G.A. ha respinto l’istanza cautelare in quanto “ l’esclusione è stata disposta poiché l’invio dell’offerta via PEC, aggiuntosi alla presentazione telematica, lungi dal poter configurarsi tamquam non esset, è in effetti suscettibile di palesare il prezzo offerto in violazione del principio di segretezza dell’offerta economica ed, altresì, del principio della par condicio competitor ”.

5. Con ordinanza n. 3793 del 9 luglio 2021 il Consiglio di Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ha accolto l’appello cautelare di SEA riammettendola con riserva alle successive fasi della gara;

6. Medio tempore il T.R.G.A. ha respinto il ricorso con sentenza n. 156 del 12 ottobre 2021;
tale pronuncia è stata impugnata da SEA dinanzi al Consiglio di Stato, che, rigettata la domanda cautelare, ha fissato l’udienza pubblica di discussione del merito al 20 gennaio 2022.

7. Nel frattempo la gara per l’appalto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese tra Sogap S.r.l. e Idealservice soc. coop.;
anche l’aggiudicazione definitiva e tutti gli atti presupposti sono stati impugnati con il ricorso in esame, accompagnato da domanda di sospensiva, da SEA la quale ha, altresì, chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

8. SEA ha contestato l’attribuzione nei propri confronti di un punteggio pari a zero derivante dall’assenza nell’offerta degli elementi quantitativi e tabellari (2.1 – 2.2 -2.3 -3.1 – 3.2 - 4.1 – 4.2 – 4.3 -5.1 -6.1 -7.1 -7.2 -7.3 -7.4 – 8.1 -9.1 -9.2 -10.1) di cui all’allegato D1.b dell’allegato tecnico. La Comunità ha deciso di non attribuire alcun punteggio rispetto agli elementi di valutazione di cui all’allegato D1.b poiché essi sarebbero da intendersi non essenziali per lo svolgimento del servizio in quanto migliorativi rispetto al minimo previsto in capitolato. SEA, dal canto suo, sostiene di aver correttamente e tempestivamente caricato sul sistema SAP-SRM immediatamente dopo la sua creazione il documento “ allegato D1b elementi quantitativi e tabellari ” e che, semmai, il mancato caricamento di tali elementi ancora una volta sarebbe imputabile al malfunzionamento del sistema. In particolare SEA, come già nel precedente ricorso, rileva che la Comunità e del pari Trentino digitale S.p.a., gestore del sistema SAP-SRM, avrebbero meramente negato problemi tecnici senza però dimostrare realmente il funzionamento (o l’insussistenza di un malfunzionamento) del sistema.

9. La ricorrente l’11 gennaio 2022 ha avanzato istanza di rimessione in termini con riferimento al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Il gravame, infatti, notificato alla Comunità Alto Garda e Ledro in data 23 dicembre 2021, avrebbe dovuto essere depositato entro il 7 gennaio 2022, ma ciò non è avvenuto, a dire della ricorrente, per un malfunzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa che ha consentito di perfezionare l’iscrizione a ruolo solo in data 10 gennaio 2022. Il Presidente di questo Tribunale con decreto n. 1 del 12 gennaio 2022 ha rimesso al Collegio ogni determinazione circa la suddetta rimessione in termini.

10. Il 24 gennaio 2022 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n. 448 con la quale è stato respinto l’appello di SEA avverso la sentenza n. 156 del 12 ottobre 2021 con cui questo Tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione della ricorrente dalla procedura per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi accessori afferenti l’ambito territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro.

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