TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-10-21, n. 201410577

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-10-21, n. 201410577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201410577
Data del deposito : 21 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03277/2014 REG.RIC.

N. 10577/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03277/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG n. 3277 del 2014, proposto dalla Società AGRIA dei

FRATELLI ALIANI

Sdf, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.A P in Roma, via Cosseria, 2;

contro

- l’AGEA - AGENZIA per le EROGAZIONI in AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 6180 del 2013, emanata dal Tar Lazio, sez. II ter per l’accertamento dell’inottemperanza dell’Agea a tale decisione, con l’ordine di provvedere al pagamento delle somme non corrisposte, oltre rivalutazione ed interessi sino all’effettivo soddisfo, disponendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Riferisce la società “Agria dei Fratelli Aliani Sdf ” che con la sentenza n. 6180 del 2013 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dalla stessa avverso i provvedimenti con cui l’Agea ha sospeso i procedimenti per l’erogazione del contributo comunitario inerente il settore

PAC

Seminativi a favore della medesima. Sostiene la società che a tale decisione l’Agea avrebbe prestato acquiescenza e con provvedimento in data 25.9.2013, delibera n.2007/188 l’Agea ha archiviato il procedimento di recupero delle somme erogate in favore dell’Agria medesima, annullando nel contempo tutti i provvedimenti adottati nei confronti della società in forza del PVC emesso dalla Guardia di Finanza di Altamura;
in seguito a formale intimazione di pagamento l’Agea ha provveduto parzialmente al pagamento di quanto dovuto in favore dell’istante

La società ha chiesto, pertanto, a questo Tribunale l’accertamento dell’inottemperanza dell’Agea a tale decisione, con l’ordine di provvedere al pagamento delle somme non corrisposte oltre rivalutazione ed interessi sino all’effettivo soddisfo, disponendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. In particolare, lamenta la società ricorrente che sulla base del contenuto precettivo della sentenza n. 6180 del 2013 l’Agea avrebbe dovuto procedere alla “integrale restituzione” di tutte le somme trattenute, maggiorate degli accessori di legge: nella specie le somme trattenute ammontavano ad Euro 113.221,71 e invece l’Agea avrebbe erogato la somma di Euro 109,793,28, con conseguente mancata erogazione della somma di Euro 3.428,43, a saldo di quanto trattenuto oltre gli interessi legali dalla data di sospensione dei pagamenti all’effettivo soddisfo nonché la rivalutazione monetaria dalla data di sospensione della erogazione alla odierna data.

Espone la società che l’Agea oltre ad aver sospeso la corresponsione di quanto dovuto in favore della società stessa avrebbe anche ridotto gli importi dovuti nei confronti della ricorrente, ritenendo, in forza del medesimo procedimento di verifica, inidonei i titoli originariamente riconosciuti in favore della medesima in ragione della pendenza di processo penale.

A far data dalla Domanda Unica di Pagamento-Campagna 2005, ai sensi del Reg. CE n.1782/03, presentata dalla società in data 10 maggio 2005, e per tutte le annualità successive fino alla Campagna 2012 per ogni Domanda Unica presentata, nonostante l’assegnazione per 263,35 titoli, l’Agea avrebbe continuato ad erogare contributi solo per 124,66 titoli in forza dei provvedimenti di accertamento annullati con la sentenza n. 6180 del 2013 (nota 1616 del 27.6.2006 laddove l’Agea condiziona il pagamento agli esiti del contenzioso in corso).

In forza della statuizione pienamente ripristinatoria dello status quo ante contenuta nella richiamata sentenza n. 6180 del 2013 l’Agea dovrà corrispondere alla società istante tutte le somme trattenute per i titoli non riconosciuti in forza del medesimo procedimento “cancellato” dalla pronuncia del Tar. Pertanto secondo la società gli aiuti Agea non erogati negli anni dal 2005 ad oggi, in favore della società andranno calcolati sulla differenza tra gli importi riconosciuti per i titoli assegnati (titoli 263,35 = euro 74.185,42), che spettavano alla società e quelli effettivamente erogati su n. 124,66 titoli dal 2005 al 2012, tenuto conto della trattenuta della modulazione.

La società allega delle tabelle riassuntive dei calcoli delle somme così come richieste e conclude con la richiesta di accertamento dell’inottemperanza dell’Agea al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6180 del 2013 e di ordine all’Agea di provvedere ai seguenti pagamenti : - della somma di Euro 3.428,43 a titolo di saldo sulle somme sospese oltre interessi sino al soddisfo;
- della somma di Euro 21.000,00 a titolo di interessi legali maturati sulla somma di Euro 113.221,71 dalla data di sospensione della erogazione sino al soddisfo o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
- della somma di euro 17.000,00 a titolo di rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 113.221,71 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
- della somma di Euro 390.974,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di rimborso delle somme trattenute sui titoli non pagati, il tutto oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo e nomina di commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, in caso di ulteriore inadempimento.

Si è costituita in giudizio l’Agea per resistere la ricorso controdeducendo alle censure di parte ricorrente e dopo aver riassunto l’articolata vicenda contenziosa ha ritenuto infondate le richieste della società, in quanto le somme trattenute in forza del provvedimento di sospensione delle erogazioni, annullato dal Tar, ammontavano a complessivi Euro 109.793,98, integralmente restituite in esecuzione della sentenza. Nessun ulteriore importo sarebbe dovuto alla ricorrente a titolo di sorte tenuto conto che la somma di Euro 3.428,43 non sarebbe stata corrisposta da Agea in ragione dei debiti pregressi della società, nei confronti dell’Agea medesima e dell’Inps: infatti tale importo, liquidato per la Domanda unica 2008, sarebbe stato utilizzato per coprire i debiti inerenti la campagna 2006 (per Euro 2.970,11) e Inps (per Euro 458,32). Secondo l’Amministrazione l’importo di Euro 113.221,71 quale sorte capitale complessivamente sospesa su cui dovrebbero calcolarsi interessi e rivalutazione sarebbe errato e non sarebbe ammessa la pretesa degli interessi legali maturati su detta somma (per Euro 21.000) dalla sospensione fino al soddisfo e quelli a titolo di rivalutazione monetaria (per Euro 17.000), in quanto da un lato la sentenza del Tar avrebbe genericamente riconosciuto gli accessori di legge sulle somme da restituire, senza specificare la decorrenza, dall’altro le somme sospese ex art.33 del d.lgs. n.226 del 2001 non sarebbero esigibili fino al definitivo accertamento dei fatti, condizione sospensiva ex lege, operando la quale il credito non potrebbe ritenersi esigibile e produttivo anche di interessi legali;
inoltre la rivalutazione non spetterebbe trattandosi di debito di valuta e non di valore. Sulla richiesta di pagamento di ulteriori premi per un importo di Euro 390.974,00 in ragione dei contributi erogati solo per n. 124,66 titoli a fronte invece di n. 263 titoli assegnati nel 2005 dalla Riserva Nazionale, l’Amministrazione sostiene che tale domanda sarebbe ultronea rispetto al giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Tuttavia dalle verifiche effettuate dagli Uffici risulterebbe che i titoli definitivi assegnati sarebbero stati ridotti al quantitativo contestato (Comunicazione Agea

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi