TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-02-14, n. 202400112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-02-14, n. 202400112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400112
Data del deposito : 14 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2024

N. 00112/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2023 REG.RIC.

N. 00461/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2023, proposto da
V M e C B, rappresentati e difesi dagli avvocati L C e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;

contro

il Comune di Portofino, rappresentato e difeso dagli avvocati L M e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la Parrocchia di San Martino in Portofino, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Bongiorno Gallegra e Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 461 del 2023, proposto da
V M e C B, rappresentati e difesi dagli avvocati L C e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;

contro

il Comune di Portofino, rappresentato e difeso dagli avvocati L M e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la Parrocchia di San Martino in Portofino, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Bongiorno Gallegra e Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 396 del 2023:

della diffida comunale 22.5.23 alla prosecuzione dei lavori legittimati dalla

SCIA

11.11.2021, e degli atti ad essa presupposti (nota 19.4.2023 e D.G.C. n. 23/2023);

quanto al ricorso n. 461 del 2023:

del provvedimento dirigenziale del Comune di Portofino prot. 7252 del 24.6.2023, portante la declaratoria di intervenuta decadenza della

SCIA

11.11.2021 per mancato inizio dei lavori autorizzati entro un anno, a sensi dell'art. 15, comma 2 D.P.R. n. 380/2001.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Portofino e della Parrocchia di San Martino in Portofino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso R.G. 396/2023 i signori V M e C B espongono: - di essere proprietari nel comune di Portofino di un immobile unifamiliare sito in via S. Sebastiano n. 1/2;
- che, poiché l’immobile è privo di accessibilità veicolare diretta, essi chiedevano al Comune di Portofino, con istanza prot. 1309 del 10.2.2020, di consentire loro di realizzare un ascensore privato che, dalla sottostante strada pubblica veicolare (via Duca degli Abruzzi), consentisse l’accesso alla proprietà, con l’apertura di un varco nel muro comunale di sostegno della via S. Sebastiano con accesso veicolare allo spazio di sbarco dell’ascensore, che sarebbe stato eseguito sotto l’area di proprietà e completamente interrato;
- che, a seguito di una lunga trattativa, con D.G.C. n. 25 del 6.3.2020 il Comune di Portofino approvava la proposta, a condizione che i ricorrenti realizzassero a propria cura e spese un altro ascensore, destinato a divenire di proprietà comunale, per il collegamento dalla medesima via pubblica fino alla quota in cui è posto l’ex Asilo, che l’Amministrazione intendeva destinare a casa comunale;
- che essi elaboravano un progetto, cui il Comune dava un preliminare assenso (deliberazione G.C. n. 81 del 31.7.2020), subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, tra le quali quella che lo sbarco del tunnel dell’ascensore avvenisse sul cortile dell’ex sede comunale;
- che essi depositavano un nuovo progetto con allegato uno schema di convenzione, cui seguiva l’adozione della deliberazione di giunta comunale n. 107 del 13.8.2021, di autorizzazione dell’avvio dell’iter di richiesta pareri agli enti sovraordinati;
- che, in data 22.10.2021, con deliberazione n. 31 il Consiglio Comunale approvava lo schema di convenzione allegato alla proposta, convenzione che veniva stipulata in data 5.11.2021 con rep. 1731;
- che sul progetto presentato venivano acquisiti i pareri della Commissione Locale del Paesaggio e dell’Ente Parco, sicché, nel silenzio della Soprintendenza, il Comune di Portofino rilasciava l’autorizzazione paesaggistica in data 14.10.2021;
- che, pertanto, essi provvedevano alla presentazione di SCIA in data 11.11.2021, e, in assenza di riscontro dal Comune nel termine di legge, davano avvio ai lavori;
- che, in data 7.1.2022, la Chiesa del Divo Martino in Portofino notificava ricorso al Tribunale Civile di Genova ex art. 1171 cod. civ. (denunzia di nuova opera e danno temuto) al fine di ottenere i provvedimenti ritenuti opportuni per evitare danni alla Chiesa, con richiesta di espletare consulenza tecnica d’ufficio;
- che, con decreto emesso inaudita altera parte il 5/1/22, definitivamente confermato con ordinanza collegiale 27.12.2022, n. 10692, il Tribunale di Genova sospendeva l'esecuzione delle opere, rilevando che, in sintesi, la realizzazione degli spazi sotterranei del tipo descritto negli elaborati grafici di progetto avrebbe potuto essere realizzata, sotto il profilo tecnico, senza pregiudizio per l’integrità strutturale e architettonica della Chiesa del Divo Martino, purché si fossero osservate e rispettate le prescrizioni impartite in sede peritale, e si fossero messe in atto le cautele progettuali ed esecutive descritte nella relazione (avendo i consulenti d’ufficio rilevato come non fosse al momento disponibile un progetto esecutivo sufficientemente dettagliato da poter essere considerato sufficiente per l’immediata esecuzione dei lavori);
- che, nelle more, il Comune di Portofino modificava radicalmente la sua scelta, e sollecitava i ricorrenti a rivedere l’atto convenzionale già sottoscritto, con la previsione della sola esecuzione dell’ascensore privato;
- che essi, a fronte di tale sollecitazione, sottoscrivevano in data 13.1.2023 una nuova istanza con allegata bozza di nuovo atto unilaterale d’obbligo in vista della realizzazione del solo ascensore privato secondo le indicazioni e le consistenze del precedente progetto oggetto della SCIA, con la previsione integrativa delle attività di monitoraggio e controllo suggerite dal CTU della causa civile;
- che, con deliberazione n. 23 del 18.2.2023, la giunta comunale revocava le proprie deliberazioni nn. 25/2020 e 81/2020, approvava il testo del nuovo schema di convenzione e proponeva al consiglio comunale di revocare la deliberazione C.C. n. 31 del 22.10.2021;
- che il Consiglio Comunale, benché convocato con detto oggetto all’o.d.g., non procedeva all’approvazione della proposta di deliberazione sottopostagli dalla Giunta Comunale, mettendo “in stallo” la realizzazione dell’opera;
- che, in tale quadro, i ricorrenti, con PEC del 17.4.2023, espressamente rinunciavano all’istanza 13.1.2023 e comunicavano che, alla luce della convenzione 5.11.2021 rep. 1731, della SCIA per l’esecuzione dei lavori 11.11.2021 e del contestuale inizio dei lavori, essi avrebbero ripreso i lavori secondo il progetto legittimato dalla SCIA, con l’adozione delle modalità esecutive in adempimento alle prescrizioni dettate dal CTU nel contenzioso radicato davanti al Tribunale Ordinario;
- che il Comune di Portofino, dapprima, con nota 19.4.2023, contestava che la comunicazione di riavvio dei lavori, in quanto ritenuta non in linea con il nuovo iter attivato con l’istanza dell’11.1.2023;
successivamente, con nota 22.5.2023, diffidava i ricorrenti dal dare avvio alla prosecuzione dei lavori, sospendendo l’efficacia della SCIA “sino alla conclusione delle procedure convenzionali” .

Impugnano la diffida 22.5.23 alla prosecuzione dei lavori legittimati dalla

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