TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-03-21, n. 201700212
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2017
N. 00212/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2008, proposto da:
IO RG, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Tornitore, Franca Femiano, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Barbara Badaloni in Ancona, via Marsala, 9;
contro
Comune di Serravalle di Chienti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 10 del 3 ottobre 2007 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2016 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Serravalle di Chienti, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, ha intimato al ricorrente di demolire un manufatto realizzato nella parte antistante il portone d'accesso dell'immobile di proprietà del sig. RG; tale manufatto consiste in un vano ad uso ingresso delle dimensioni di m. 1,59 per 2,22 in pianta ed altezza di circa m. 2,70.
2. Nel ricorso sono dedotte le seguenti doglianze:
- esso ricorrente, in forza della concessione edilizia n. 22/1994, aveva realizzato il vano in argomento (occupando peraltro anche una porzione di suolo pubblico che il Comune di Serravalle aveva sdemanializzato in suo favore con deliberazione del C.C. n. 39/1993);
- a seguito del sisma del 26 settembre 1997, una parte del fabbricato (ivi incluso il suddetto vano ingresso) era crollata. Ai sensi della L. n. 61/1998, il procuratore speciale del ricorrente aveva presentato un progetto di demolizione e ricostruzione