TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2023-04-13, n. 202306399

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2023-04-13, n. 202306399
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306399
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2023

N. 06399/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02164/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di allontanamento dal territorio del sig. P I per motivi afferenti l'ordine pubblico adottato dal Prefetto della Provincia di Roma in data 3.01.2023 e notificato al ricorrente in pari data;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino di nazionalità rumena, impugna il decreto di allontanamento dal territorio emanato in data 3.01.2023 dalla Prefettura di Roma per motivi afferenti l’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 20 del. D.Lgs. nr. 30/2007.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce profili di censura attinenti alla violazione di legge (art. 20 del D.lgs. nr. 30/2007 ed art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241) ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità̀ e difetto di motivazione.

In sostanza, il ricorrente deduce la carenza di elementi idonei a

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