TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-11-11, n. 202401574
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2024
N. 01574/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2022, proposto da
R S, rappresentata e difesa dall’avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Davoli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 2/2022, prot. n. 2016 del 21 marzo 2022, notificata in data 4 aprile 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. G D P come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con verbale di sopralluogo n. 167/2012/P.M. del 7 maggio 2012 la polizia municipale del comune di Davoli accertava che in adiacenza all’unità immobiliare abitativa sita in via Montale, di proprietà della sig.ra R S e gravata da usufrutto a favore del sig. Massimo S, era stato realizzato un locale in mattoni forati con copertura in struttura in legno e lamiera coibentata, avente superficie di m. 4,85 per m. 2,78 ed altezza pari a m. 2,50 al colmo e m. 2,40 alla gronda, con pavimentazione in cemento liscio. Il locale risultava realizzato dall’usufruttuario, che dichiarava di esserne l’autore, era privo di titolo abilitativo ed all’atto dell’accertamento si presentava ultimato e provvisto di arredo. Nel verbale era inoltre indicato che la struttura insisteva su area sottoposta a vincolo paesaggistico.
A fronte del descritto accertamento l’amministrazione comunale emetteva ordinanza di sospensione lavori n. 2 del 14 settembre 2012.
2. Successivamente con rapporto della polizia municipale n. 177/2020/PM del 25 settembre 2020 veniva accertata la realizzazione di ulteriori interventi relativi al medesimo immobile, rappresentati dal posizionamento, su un preesistente muretto, di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica, dalla sostituzione di un cancelletto di accesso, dalla deviazione di una colonna fognaria e dalla realizzazione di un piccolo locale adibito a bagno.
Sulla base dei riportati accertamenti, considerato che gli interventi risultavano eseguiti in difetto di titoli abilitativi e rilevato che l’area risultava sottoposta a vincoli paesaggistico ed ambientale nonché soggetta a rischio idraulico e sismico, l’amministrazione comunale emetteva l’ordinanza di demolizione n. 4/2021 del 15 marzo 2021 con cui ingiungeva la rimozione di tutte le opere abusivamente realizzate e la rimessione in pristino dei luoghi, avvertendo che in assenza di spontaneo adempimento entro il termine di novanta giorni sarebbe stata disposta l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, in coerenza con quanto previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001.
La descritta ordinanza veniva notificata personalmente alla sig.ra R S in data 25 marzo 2021 da parte del messo comunale.