TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-05-24, n. 202301190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-05-24, n. 202301190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301190
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2023

N. 01190/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00486/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2023, proposto da
V A, rappresentato e difeso dagli avvocati G L, S C, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Positano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento dell’11 gennaio 2023, prot. n. 482, dichiarativo dell’improcedibilità e inefficacia della SCIA in sanatoria prot. n. 11878 del 16 settembre 2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, Attanasio Vito (in appresso, A. V.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento dell’11 gennaio 2023, prot. n. 482, col quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Positano aveva dichiarato improcedibile e, quindi, inefficace la SCIA in sanatoria prot. n. 11878 del 16 settembre 2021;

- gli abusi rimasti insanati, ed ex ante contestati con l’ordinanza di demolizione n. 14 del 14 giugno 2021, erano, segnatamente, consistiti nella trasformazione, in assenza di permesso di costruire, di originari locali adibiti a cantine-depositi in locali abitativi in corrispondenza dell’immobile ubicato in Positano, via Lepanto, n. 3/B, censito in catasto al foglio 4, particella 558, sub 10, 559, ricadente in zona paesaggisticamente vincolata giusta d.m. 23 gennaio 1954, classificata 2 (“Tutela degli insediamenti antichi accentrati”) dal PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana (l. r. Campania n. 35/1987) e A (“Centro storico”) dal PRG di Positano;

- l’adottato provvedimento declinatorio era essenzialmente motivato in base al duplice rilievo che: a) per l’area di intervento l’art. 16 delle NTA del piano particolareggiato denominato “Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale” (PIRUEA), disciplinante i comparti territoriali di Fornillo e Punta Reginella ed approvato con delibera della Giunta comunale di Positano n. 96 del 5 maggio 2010, figura ammettere i soli interventi di manutenzione straordinaria, mentre le opere eseguite sine titulo risultano integrare gli estremi della ristrutturazione edilizia, siccome modificative dell’aspetto esteriore dell’edificio (per effetto dell’apertura di tre nuovi vani in facciata), nonché del mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante;
b) gli ambienti interni adibiti ad uso residenziale non rispettano i requisiti di agibilità di cui al d.m. 5 luglio 1975, le relative altezze interne essendo inferiori a quelle da quest’ultimo minime previste;

- nell’avversare siffatta determinazione, il ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) sarebbero state violate le garanzie di partecipazione procedimentale apprestate dall’ordinamento all’interessato;
b) la legittimazione postuma degli abusi in contestazione non avrebbe necessitato del permesso di costruire, ben potendo configurarsi il ricorso alla SCIA alternativa ai sensi dell’art. 2, comma 6, della l. r. Campania n. 13/2022;
c) l’improcedibilità e l’inefficacia della SCIA in sanatoria prot. n. 11878 del 16 settembre 2021 sarebbero state pronunciate allorquando quest’ultima avrebbe ormai consolidato i propri effetti;
d) entro il perimetro definitorio della consentita manutenzione straordinaria l’art. 16 delle NTA del

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