TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-08-26, n. 202101950

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-08-26, n. 202101950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101950
Data del deposito : 26 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2021

N. 01950/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00981/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 981 del 2020, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del Decreto del Provveditore Regionale per la Lombardia n. del 2.3.2020, notificato al ricorrente il 3.3.2020, a mezzo del quale il Provveditorato regionale della Lombardia ha decretato il rigetto del ricorso gerarchico proposto dall’interessato per l’annullamento della sanzione disciplinare della CENSURA irrogata nei suoi confronti, con la seguente motivazione: “ le discolpe prodotte dall'incolpato nel procedimento disciplinare non giustificano il prolungato ritardo di 40 minuti, d'altra parte non comunicato all'istituto ”, nonché di tutti gli altri atti connessi, conseguenti, antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta alla udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’art. 6 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 e al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. O M, e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, Assistente di Polizia Penitenziaria, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Provveditore regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha rigettato il ricorso gerarchico, da lui proposto, contro la sanzione disciplinare della censura irrogata nei suoi confronti (e motivata da un episodio in cui il ricorrente si presentava in servizio con un ritardo di 40 minuti, non comunicato all’istituto di appartenenza).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione di legge (art. 10, commi 2 e 3, e art. 12 del d.lgs. n. 449 del 1992) in materia di procedura da osservare nel rilevare le infrazioni;
eccesso di potere: il superiore del ricorrente, nell’immediatezza dei fatti, non ha proceduto a contestare alcunché all’odierno ricorrente, né tantomeno ha dato disposizioni volte a eliminare le eventuali conseguenze negative legate alla vicenda;
a ciò si legherebbe indissolubilmente la violazione o l’elusione delle tempistiche previste per l’avvio del procedimento disciplinare, poiché gli addebiti venivano notificati al ricorrente in data 18 novembre 2019, mentre la vicenda risaliva a trenta giorni prima (un lasso di tempo che sarebbe eccessivo per un’infrazione alla quale, a dire del ricorrente, era già stato posto rimedio con la timbratura posticipata della fine del turno);

2) violazione di legge (art. 11, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 449 del 1992) per mancata valutazione di tutte le circostanze attenuanti;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione inflitta;
ingiustizia manifesta: il ricorrente non avrebbe mai intenzionalmente violato le regole imposte;
anzi, al contrario, avrebbe sempre mostrato il massimo rispetto per la disciplina e per i propri superiori;
l’Amministrazione, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente, consapevole di aver ecceduto nel ritardo, provvedeva a recuperare i 40 minuti di ritardo, timbrando alle ore 13:40 dello stesso giorno, anziché alle ore 13:00, con ciò dando prova del forte senso di responsabilità che da sempre caratterizza il suo operato;
la sanzione, peraltro, sarebbe anche sproporzionata rispetto alla vicenda, già conclusasi al tempo con il recupero sull’orario di uscita.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

In vista dell’udienza di discussione il ricorrente, con memoria, ha ribadito le proprie difese.

All’udienza del giorno 5 maggio 2021, svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

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