TAR Torino, sez. III, ordinanza cautelare 2023-07-17, n. 202300257

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, ordinanza cautelare 2023-07-17, n. 202300257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300257
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 00411/2023 REG.RIC.

N. 00257/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00411/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da


R L s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati prof. M C e prof. C E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale, 21;
Blutec s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Jeantet, Teodora Marocco, Paola Vallino, Emanuele Albesano e Biagio Daniele Fraudatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Deltats S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Rotunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0063639.07-03-2023”, avente a oggetto “Blutec S.p.A. in Amministrazione Straordinaria – istanza di autorizzazione ad aggiudicare in via definitiva la vendita del ramo BU Lighting ed a stipulare l’atto di cessione”, con il quale “si autorizza l’aggiudicazione in via definitiva del ramo BU Lighting, secondo le condizioni ed i termini individuati nell’istanza di riferimento e nei relativi allegati, in favore della DeltAts S.r.l., e, conseguentemente, a concludere con la stessa il contratto di cessione, rimanendo in attesa dell’informativa sulla stipula” ;

- del “Parere del Comitato di Sorveglianza relativo all’istanza dei Commissari straordinari in merito alla cessione del ramo Lighting” , della “Determinazione dei Commissari straordinari in merito all’esame delle offerte e all’attribuzione dei punteggi” del 30 gennaio 2023, della “Istanza dei Commissari straordinari per l’autorizzazione al perfezionamento dell’atto di cessione del ramo d’azienda Lighting di Blutec S.p.A. in A.S. a favore di DeltAts S.r.l.” del 1° febbraio 2023, della “Richiesta di chiarimenti del MIMIT inviata ai Commissari straordinari in merito all’istanza di autorizzazione” del 27 febbraio 2023, dei “Chiarimenti dei Commissari straordinari in merito all’istanza di autorizzazione” dei commissari di Blutec con la quale è stato comunicato che il MISE ha autorizzato la cessione del ramo d’azienda denominato “Lighting” in favore di altro soggetto;

- di tutti gli atti richiamati negli atti sopra impugnati e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e/o non trasmessi;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;

per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116 c.p.a. avverso la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0139436.07-04-2023”, avente a oggetto “BLUTEC S.P.A. IN A.S. – Istanza di accesso agli atti RABUGINO LIGHTING S.r.l. – Accoglimento” , con la quale è stata accolta solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti della R L S.r.l. dell’8 marzo 2023 e la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0146101.14-04-2023”, avente a oggetto “BLUTEC S.P.A. IN A.S. – Istanza di accesso agli atti RABUGINO LIGHTING S.r.l. – Invio documentazione”, trasmessa a mezzo pec il 14 aprile 2023, con la quale sono stati esibiti solo parte dei documenti richiesti e con oscuramenti e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti con l’istanza dell’8 marzo 2023.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da R L s.r.l. il 29/5/2023:

- del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0063639.07-03-2023”, avente a oggetto “Blutec S.p.A. in Amministrazione Straordinaria – istanza di autorizzazione ad aggiudicare in via definitiva la vendita del ramo BU Lighting ed a stipulare l’atto di cessione”, trasmesso a mezzo pec alla ricorrente il 14 aprile 2023, con il quale “si autorizza l’aggiudicazione in via definitiva del ramo BU Lighting, secondo le condizioni ed i termini individuati nell’istanza di riferimento e nei relativi allegati, in favore della DeltAts S.r.l., e, conseguentemente, a concludere con la stessa il contratto di cessione, rimanendo in attesa dell’informativa sulla stipula”;

- per quanto occorrer possa, del “Parere del Comitato di Sorveglianza relativo all’istanza dei Commissari straordinari in merito alla cessione del ramo Lighting”, della “Determinazione dei Commissari straordinari in merito all’esame delle offerte e all’attribuzione dei punteggi” del 30 gennaio 2023, della “Istanza dei Commissari straordinari per l’autorizzazione al perfezionamento dell’atto di cessione del ramo d’azienda Lighting di Blutec S.p.A. in A.S. a favore di DeltAts S.r.l.” del 1° febbraio 2023, della “Richiesta di chiarimenti del MIMIT inviata ai Commissari straordinari in merito all’istanza di autorizzazione” del 27 febbraio 2023, dei “Chiarimenti dei Commissari straordinari in merito all’istanza di autorizzazione” del 1° marzo 2023, la pec del 7 marzo 2023 dei commissari di Blutec con la quale è stato comunicato che il MISE ha autorizzato la cessione del ramo d’azienda denominato “Lighting” in favore di altro soggetto.

- di tutti gli atti richiamati negli atti sopra impugnati e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e/o non trasmessi;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;

in ogni caso, per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116 c.p.a. avverso la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0139436.07-04-2023”, avente a oggetto “BLUTEC S.P.A. IN A.S. – Istanza di accesso agli atti RABUGINO LIGHTING S.r.l. – Accoglimento”, trasmessa a mezzo pec il 7 aprile 2023, con la quale è stata accolta solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti della R L S.r.l. dell’8 marzo 2023 e la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0146101.14-04-2023”, avente a oggetto “BLUTEC S.P.A. IN A.S. – Istanza di accesso agli atti RABUGINO LIGHTING S.r.l. – Invio documentazione”, trasmessa a mezzo pec il 14 aprile 2023, con la quale sono stati esibiti solo parte dei documenti richiesti e con oscuramenti e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti con l’istanza dell’8 marzo 2023;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Blutec S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, nonché di DeltaTS s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, che la società ricorrente non fa valere in questo giudizio un credito nei confronti della Blutec s.p.a. in Amministrazione Straordinaria né vanta diritti sul patrimonio sociale, bensì lamenta un esercizio distorto di una potestà discrezionale autoritativa attribuita al Ministero intimato nella valutazione delle offerte pervenute per l’acquisto del ramo aziendale c.d. “BU Lightning”;

Ritenuto dunque che, in ossequio all’ordinario riparto di giurisdizione, cui l’art. 65 d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 non può che dare continuità (cfr. TAR Lazio, Sez. III- ter , 02.11.2006, n. 11163), la cognizione della controversia competa al Giudice Amministrativo (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 27.05.2009, n. 12247;
Cass. Civ., SS.UU. 24.11.2015, n. 23894;
Cass. Civ., SS.UU., 29.05.2017, n. 13451;
Cass. Civ., SS.UU. 06.10.2020, n. 21433;
cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 23.09.2014, n. 4798 nonché TAR Lazio, Sez. III- ter , 10/03/2020, n. 3102;
TAR Lazio, Sez. IV- bis , 18/10/2022, n. 13387;
TAR Lazio, Sez. III- ter , 20/11/2012, n. 9549;
TAR Lazio, Sez. III- ter , 2/11/2006, n. 11163);

Ritenuto, a un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che le censure mosse dalla società ricorrente non siano tali da mettere in dubbio l’ammissibilità dell’offerta presentata da DeltaTS, giacché, in disparte il fatto che nel bando di gara l’apposizione dell’autentica notarile alle offerte non era prevista a pena di nullità, le modalità di presentazione delle stesse non consentivano dubbi in ordine alla loro provenienza dall’offerente (all’art. 10 del Bando, rubricato “Termini e modalità di presentazione dell’offerta”, si legge per quanto di interesse: « 10.1 Termine. Le offerte dovranno essere recapitate, a pena di esclusione […] in modalità cartacea presso lo studio del notaio I G […]; 10.2 Modalità di presentazione delle offerte: Le Offerte dovranno: a) pervenire dai Soggetti Offerenti in nome e per conto proprio, ovvero in nome e per conto della Cordata, fornendo altresì una chiara identificazione dello stesso Soggetto Offerente o dei Soggetti Offerenti della Cordata. Le offerte non potranno essere presentato “per persona da nominare” »);

Considerato, quanto alle censure sollevate dalla ricorrente all’indirizzo delle valutazioni tecniche effettuate dai Commissari, che – per costante e condivisibile indirizzo – la valutazione delle offerte, svolta dalla Commissione di gara attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità, contraddittorietà o abnormità (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 26 maggio 2023, n. 5208;
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10604);

Osservato che nelle valutazioni formulate dai Commissari Liquidatori non sono rilevabili prima facie profili di contraddittorietà o abnormità manifeste;

Considerato infine che l’enfasi attribuita dai Commissari alla sussistenza di un rischio di delocalizzazione da parte della società ricorrente, quand’anche non scevra da profili di arbitrarietà, non pare determinante al fine dell’assegnazione del ramo aziendale alla DeltaTS (né, specularmente, la sua elisione tale da garantire l’assegnazione del ramo aziendale alla R L s.r.l.);

Ritenuto dunque l’istanza cautelare non sia adeguatamente supportata sotto il profilo del fumus boni iuris ;

Ritenuto che, in ragione della natura e della complessità delle questioni controverse, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi