TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202302443
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 02443/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2023, proposto dal Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno", in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SAD Picentini e Battipaglia, Comune di Castiglione del Genovesi, Comune di Giffoni Sei Casali, Comune di Giffoni Valle Piana, Comune di Montecorvino Pugliano, Comune di Montecorvino Rovella, Comune di San Mango Piemonte, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione Campania, Comune di Acerno, Comune di Bellizzi, Comune di Olevano Sul Tusciano, Comune di San Cipriano Picentino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
a – della deliberazione di cui al verbale n. 2 del 26.01.2023 dell’Assemblea dei Sindaci del SAD “Picentini e Battipaglia” Sub-Ambito Distrettuale per la gestione associata dei rifiuti urbani, con la quale, in difetto di quorum costitutivo e funzionale, si è proceduto alla votazione ed elezione del Presidente/Capofila e del Vice Presidente e sono stati eletti Presidente dell’Assemblea del SAD il Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, con conseguente assegnazione a tale Comune del ruolo di Capofila del SAD, e Vice Presidente dell’Assemblea il Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano;
b - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano, dell’Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. R E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Battipaglia contesta l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Sub-ambito distrettuale “Picentini e Battipaglia”, afferente all'Ambito territoriale ottimale di Salerno, avvenuta nel corso della prima seduta dell’assemblea dei Sindaci (tenutasi in seconda convocazione).
L’assemblea, inizialmente costituita da nove Sindaci rappresentanti l’89,51 per cento degli abitanti (ovvero almeno 1/3 dei Comuni e la maggioranza degli abitanti del SAD), nonostante il successivo abbandono della seduta da parte dei Sindaci dei Comuni di Bellizzi, di Olevano sul Tusciano e di Battipaglia e dopo l’assunzione della presidenza da parte del Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, ha deliberato sulle citate nomine con la presenza di sette Sindaci rappresentanti altrettanti Comuni e il 47,06 per cento degli abitanti del SAD, eleggendo all’unanimità come Presidente il Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano e come Vicepresidente il Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano.
2. La ricorrente deduce:
- la carenza del quorum costitutivo previsto dall’art. 4, comma 7, della convenzione stipulata tra i Comuni per disciplinare i reciproci rapporti, non risultando presente un numero di Sindaci rappresentante almeno 1/3 dei Comuni e la maggioranza degli abitanti del SAD;
- la carenza del quorum deliberativo previsto dall’art. 4, comma 8, della convenzione, non sussistendo il voto favorevole del 50 per cento + 1 degli abitanti del SAD e non potendo la “maggioranza assoluta” prevista dal comma 2 essere intesa quale “mera sommatoria capitaria degli aventi diritto”
3. Si sono costituiti l’Ente d’Ambito di Salerno e il Comune di Pontecagnano Faiano quale Comune capofila del SAD, contestando la fondatezza del ricorso.
4. Con ordinanza n. 137/2023 è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica per la decisione della causa nel merito.
5. All’udienza pubblica del 20 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
Centrale è l’interpretazione dell’art. 4, comma 2, della convenzione;tale disposizione prevede che “nella prima seduta, l’Assemblea elegge il Presidente e il Vicepresidente, a maggioranza assoluta”.
La norma disciplina pertanto, in maniera espressa e specifica, l’“ elezione ” del Presidente e del Vicepresidente dell’assemblea;tale elezione è assolutamente preliminare rispetto a ogni ulteriore e successiva attività dell’Assemblea, considerati i poteri che la medesima convenzione attribuisce al Presidente e, in via sostitutiva, al Vicepresidente ai fini del regolare funzionamento dell’organo.
I commi 7 e 8 dell’art. 4 della medesima convenzione definiscono i quorum costitutivi e deliberativi relativi all’assemblea;tali disposizioni disciplinano, tuttavia, le “ decisioni ” dell’assemblea (cfr. incipit del comma 8 “le decisioni sono deliberate”) ovvero quelle deliberazioni attinenti all’attività di gestione con impatto sul territorio e sulla relativa popolazione, con la conseguenza che risulta giustificato il riferimento, ai fini del calcolo di tali quorum , non solo al numero dei Comuni rappresentati ma anche a quello degli abitanti.
Quindi è netta la differenza tra l’oggetto della regolamentazione del comma 2, relativo all’“elezione” del Presidente e del Vicepresidente, e dei commi 7 e 8, relativi invece alle decisioni prese dall’Assemblea nell’ambito delle proprie competenze.
Tale diversità risulta ancor più evidente se si considera la collocazione delle disposizioni: la prima, relativa all’elezione, in apertura dell’art. 4 con l’obiettivo di definire un adempimento preliminare volto ad assicurare il regolare funzionamento dell’assemblea;le seconde, relative all’attività strettamente decisionale, in chiusura dell’art. 4 in quanto presupponenti il regolare funzionamento dell’assemblea, in termini di individuazione dell’organo che deve provvedere alla sua convocazione, di quello che deve procedere alle verifiche circa la regolare costituzione e la legittimazione dei componenti e della struttura che deve porre in essere le attività oggetto del controllo dell’assemblea.
Infatti:
- l’art. 4, comma 3, della convenzione individua quale capofila il Comune del Sindaco eletto Presidente;
- l’art. 4, commi 5 e 6, affida al Presidente la convocazione dell’assemblea;
- l’art. 4, comma 12, individua il Segretario dell’assemblea nel Segretario del Comune capofila e affida allo stesso la verifica sulla regolare costituzione dell’assemblea e l’accertamento della legittimazione dei presenti;
- l’art. 6, comma 2, individua l’ufficio unico nel Comune capofila;
- l’art. 3, comma 4, dispone che “l’assemblea … d) approva il preventivo di spesa e il rendiconto relativo alla gestione delle attività oggetto della convenzione e per il funzionamento dell’ufficio unico”.
Tali norme chiariscono quindi che la regolare attività assembleare presuppone l’individuazione del Presidente e, con esso, del Comune capofila e, in relazione a quest’ultimo e quindi al primo, del Segretario e dell’ufficio unico, richiedendo anche il funzionamento dell’ufficio unico stesso.
Pertanto l’elezione del Presidente e del Vicepresidente è assolutamente preliminare rispetto all’attività assembleare e segue regole proprie che ne consentono la rapida e immediata designazione.
Non si fa questione, infatti, della formazione della volontà dell’organo collegiale secondo le regole sue proprie ma della designazione, tra gli individui che compongono l’organo e da parte degli stessi in posizione di parità, di quelli che debbano assumere le funzioni presidenziali, secondo la regola maggioritaria e capitaria propria di ogni elezione.
A ciò si aggiunga che la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 4 è chiara nel richiedere la maggioranza assoluta, senza altra specificazione.
La norma fissa di conseguenza un unico quorum , costitutivo e deliberativo, che non può che essere riferito ai Sindaci componenti dell’assemblea (cfr. art. 3, comma 1, della convenzione) e mal si coordina con i quorum fissati dai commi 7 e 8 e, specialmente, col quorum costitutivo fissato dal comma 7. Il citato comma 7, infatti, ai fini della sussistenza del citato quorum , chiede che siano rappresentati in assemblea non solo una precisa quota di Comuni ma anche un’altrettanto precisa quota della popolazione mentre il comma 2, nel richiedere una “maggioranza assoluta”, non fa alcun riferimento alla popolazione del SAD e, di conseguenza, non può che essere riferito ai soli Sindaci componenti l’assemblea.
Il carattere necessariamente preliminare dell’elezione del Presidente dell’organo assembleare sulla base di una maggioranza calcolata per teste trova conferma anche nell’analisi della disciplina societaria, con riferimento all’assemblea delle società per azioni e, in generale, delle società di capitali (assemblea, al pari di quella dell’ente in questione, costituita da persone fisiche che rappresentano altresì quote di un più ampio insieme suscettibile di rappresentazione numerica).
L’art. 2371 c.c. prevede, infatti, che l’elezione del presidente dell’assemblea dei soci avvenga “con il voto della maggioranza dei presenti” ed è normalmente interpretato nel senso di consentire il calcolo di tale maggioranza sulla base delle persone presenti e non del capitale rappresentato.
Alla luce di quanto sopra esposto, la delibera impugnata, assunta con il voto favorevole e unanime dei sette Sindaci presenti in assemblea a fronte dei dodici Comuni costituenti il SAD, deve ritenersi pertanto validamente adottata.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
La singolarità delle questioni interpretative proposte giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.