TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-08-21, n. 202300496
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Testo completo
Pubblicato il 21/08/2023
N. 00496/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C N, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della comunicazione del V. Capo. Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano del 2-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- di rigetto delle istanze di concessione dei permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/92 e di assegnazione temporanea nella sede di Bari, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.11.2022, -OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale ha respinto la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere la concessione dei permessi e l’assegnazione temporanea alla sede di Bari, ai sensi dell’art. 33, rispettivamente, commi 3 e 5, della legge n. 104/92.
Il ricorrente ha lamentato i seguenti vizi: “ 1) In ordine ai permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, l. n. 104/92. Violazione art. 33, comma 3 legge n. 104/92. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione art. 3 della legge n. 241/90. Violazione art. 20 della legge n. 53/2000, come modificato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 183/2010. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per sviamento di potere;2) In ordine alla richiesta di assegnazione temporanea nella sede di Bari ai sensi dell’art. 33, comma 5 l. n. 104/92: Violazione art. 33, comma 5, della legge n. 104/92. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Eccesso di potere per genericità, illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Violazione art. 3 della legge n. 241/90. Violazione art. 20 della legge n. 53/2000, come modificato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 183/2010. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per sviamento di potere. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;3) In ordine ad entrambi i benefici richiesti ex art. 33, commi 3 e 5 l. n. 104/92: Errata applicazione degli artt. 433, 441 e 443 cod. civ. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, previa puntuale contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.-OMISSIS- assunta alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2022, è stata parzialmente accolta l’istanza di sospensione cautelare, limitatamente alla negazione dei premessi retribuiti.
Con memoria depositata in data 20.5.2023, il ricorrente ha premesso che l’Amministrazione, vista l’ordinanza n.-OMISSIS- del Consiglio di Stato di accoglimento dell’appello cautelare e ” perseguendo finalità di definire il contezioso ”, ha accolto l’istanza ex art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992, con assegnazione presso il Battaglione Logistico RSOM di Bari a partire dal 15.5.2023;per tale ragione, ha dichiarato che è cessato l’interesse ad ottenere la decisione sul ricorso, stante la cessazione della materia del contendere per avvenuta emissione del provvedimento favorevole auspicato e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso stesso per carenza di interesse alla decisione, con condanna del Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali.
Anche il Ministero della Difesa ha prodotto in giudizio il provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, della L. 104/92.
Alla Pubblica Udienza del 21 giugno 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Alla luce della dichiarazione di cessazione della materia del contendere depositata dal ricorrente e dell’atto assunto dall’Amministrazione con cui è stata accolta l’istanza presentata dal ricorrente medesimo, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA.
Quanto alle spese di causa, in considerazione della tipologia del giudizio e delle peculiarità del caso concreto, il Collegio ritiene vadano interamente compensate tra le parti