TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-04-08, n. 202204133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-04-08, n. 202204133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204133
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2022

N. 04133/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02990/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2990 del 2022, proposto da
F C, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;



per l’annullamento

- del bando di Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021 – Determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021- pubblicato in data 10 settembre 2021;

- del provvedimento di esclusione di cui al prot. 0063848/2022, notificato al ricorrente in data 4 marzo 2022, con cui veniva disposto: “ Gli aspiranti allievi finanzieri riportati nell’allegato al presente provvedimento sono esclusi dalla procedura reclutativa in premessa in quanto carenti del requisito previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della richiamata determinazione n. 245928/2021 poiché – alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (11 ottobre 2021) – avevano un’età anagrafica superiore al limite massimo consentito, come incrementato per i soli periodi di servizio militare eventualmente prestati o in corso di svolgimento al 6 luglio 2017 ”;

- nonché di ogni altro atto successivo, consequenziale e connesso, comunque lesivo di tutti gli interessi dell’odierno ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Espone parte ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso in epigrafe, per i posti del contingente ordinario; e soggiunge di aver superato, al momento della presentazione della domanda, i 26 anni di età.

Risultato idoneo, in esito al superamento delle previste prove concorsuali, nei confronti dell’interessato veniva adottato il provvedimento di esclusione, motivato in ragione del rilevato superamento del limite massimo di età, come incrementato per i soli periodi di servizio militare eventualmente prestati o in corso di svolgimento al 6 luglio 2017.

2. A sostegno della proposta impugnativa, viene dedotto il seguente motivo di censura:

Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. violazione del C.O.M. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del canone di buona fede della correttezza e del principio del legittimo affidamento. Violazione dei criteri interpretativi del bando.

Il bando relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva (art. 2, comma 1, lett. a): “Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso”) quanto segue:

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato” .

Secondo quanto dalla parte sostenuto, la richiamata norma di bando sarebbe inequivoca nel disporre che il limite anagrafico massimo, così fissato, possa essere elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato anche per coloro che svolgevano, o avevano svolto, servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017.

Conseguentemente, anche coloro che abbiano prestato servizio successivamente al 6 luglio 2017, avrebbero diritto di giovarsi del relativo periodo di servizio (compreso tra il 7 luglio 2017 e il giorno di presentazione della domanda), al fine di poter beneficiare del superamento del limite anagrafico massimo – seppure nel limite dei 3 anni – nel rispetto del principio di parità e non discriminazione.

3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4.

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