TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-04-08, n. 202204133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-04-08, n. 202204133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204133
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2022

N. 04133/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02990/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2990 del 2022, proposto da
F C, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

- del bando di Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021 – Determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021- pubblicato in data 10 settembre 2021;

- del provvedimento di esclusione di cui al prot. 0063848/2022, notificato al ricorrente in data 4 marzo 2022, con cui veniva disposto: “ Gli aspiranti allievi finanzieri riportati nell’allegato al presente provvedimento sono esclusi dalla procedura reclutativa in premessa in quanto carenti del requisito previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della richiamata determinazione n. 245928/2021 poiché – alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (11 ottobre 2021) – avevano un’età anagrafica superiore al limite massimo consentito, come incrementato per i soli periodi di servizio militare eventualmente prestati o in corso di svolgimento al 6 luglio 2017 ”;

- nonché di ogni altro atto successivo, consequenziale e connesso, comunque lesivo di tutti gli interessi dell’odierno ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Espone parte ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso in epigrafe, per i posti del contingente ordinario;
e soggiunge di aver superato, al momento della presentazione della domanda, i 26 anni di età.

Risultato idoneo, in esito al superamento delle previste prove concorsuali, nei confronti dell’interessato veniva adottato il provvedimento di esclusione, motivato in ragione del rilevato superamento del limite massimo di età, come incrementato per i soli periodi di servizio militare eventualmente prestati o in corso di svolgimento al 6 luglio 2017.

2. A sostegno della proposta impugnativa, viene dedotto il seguente motivo di censura:

Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. violazione del C.O.M. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del canone di buona fede della correttezza e del principio del legittimo affidamento. Violazione dei criteri interpretativi del bando.

Il bando relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva (art. 2, comma 1, lett. a): “Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso”) quanto segue:

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato” .

Secondo quanto dalla parte sostenuto, la richiamata norma di bando sarebbe inequivoca nel disporre che il limite anagrafico massimo, così fissato, possa essere elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato anche per coloro che svolgevano, o avevano svolto, servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017.

Conseguentemente, anche coloro che abbiano prestato servizio successivamente al 6 luglio 2017, avrebbero diritto di giovarsi del relativo periodo di servizio (compreso tra il 7 luglio 2017 e il giorno di presentazione della domanda), al fine di poter beneficiare del superamento del limite anagrafico massimo – seppure nel limite dei 3 anni – nel rispetto del principio di parità e non discriminazione.

3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio;
e, con memoria depositata in vista della trattazione della controversia, ha preliminarmente eccepito la tardività del gravame (con riferimento all’impugnazione del bando di concorso), nel merito sostenendo l’infondatezza delle censure con esso articolate.

5. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all’esame si rivela infondato.

6. Va, in primo luogo, esclusa la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa erariale in ragione della tardiva sottoposizione a sindacato giurisdizionale del bando di concorso.

Se è ben vero, come si vedrà, che la pertinente disposizione di lex specialis è riproduttiva della normativa primaria in materia di limiti di età, è altrettanto vero che il radicamento dell’interesse, in capo alla parte ricorrente, va individuato con riferimento al momento dell’adozione del (pure impugnato) provvedimento di esclusione, conseguente all’interpretazione dalla procedente Amministrazione fornita al quadro di riferimento, per come infra dal Collegio enucleata.

Deve, conseguentemente, ritenersi tempestivamente promossa la sollecitazione della tutela giurisdizionale, con riveniente reiezione dell’eccezione anzidetta.

7. Quanto al pertinente quadro normativo di riferimento, va in primo luogo osservato che l’art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, prevedeva che “… L’ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani” di “età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26 . Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata...”.

L’art. 33, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 alla lettera b), ha soppresso il comma 1, lett. b), del suindicato art. 6 del D.Lgs. n. 195 del 1999, quanto alle parole: «Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata».

Al comma 57 del successivo art. 36 (Disposizione transitorie e finali) viene, peraltro, stabilito che “L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente”.

La normativa da ultimo riportata, quindi, ha mantenuto – con esclusivo riferimento a coloro che prestavano o avevano prestato servizio militare nelle Forze Armate prima della data di entrata in vigore della disposizione in discorso (quindi al 7 luglio 2017) – la possibilità di fruire dell’innalzamento del limite di età (fino ad un massimo di tre anni) per la partecipazione ai concorsi nelle carriere iniziali della Guardia di Finanza.

Tale modificazione trova espresso richiamo nell’art. 2, del bando di concorso, nella parte in cui (comma 1, lettera a), prevede che: “... Il limite anagrafico massimo [...] fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato...”.

Ne deriva che esclusivamente la disposizione transitoria introdotta dal D.Lgs. n. 95 del 2017, ha consentito l’innalzamento del limite di età per la partecipazione ai concorsi della specie, con esclusivo riferimento a coloro che avessero in corso di svolgimento (ovvero, che già avessero svolto) il servizio nelle Forze Armate fino al giorno antecedente l’entrata in vigore della norma di rango primario (quindi, entro il 6 luglio 2017): per gli altri, rimanendo operante il limite di età (compreso tra il diciottesimo ed il ventiseiesimo anno alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso), in ragione dell’abrogazione, di cui all’art. 6, comma 1, dell’attualmente vigente D.Lgs. n. 199 del 1995 (per come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. n. 95 del 2017), dell’elevazione del limite massimo di età.

Né è dato ravvisare alcun contrasto della suindicata disciplina – si ripete, puntualmente recepita dalla lex specialis della procedura selettiva all’esame – con l’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare (il quale prevede che, per la partecipazione ai concorsi pubblici, “[...] il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare”), attesa l’inapplicabilità alla vicenda dell’art. 2049 citato, trattandosi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3738 e 12 novembre 2015, n. 5157).

8. Quanto sopra doverosamente premesso, si rammenta come il bando della procedura selettiva all’esame prevedesse (art. 2, comma 1, lett. a) che “possono partecipare al concorso i cittadini italiani che … abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato”.

La piana interpretazione della riportata disposizione impone di prendere atto che:

- fermo il limite, ordinario, di età anagrafica per la partecipazione alla selezione concorsuale, fissato in anni 26,

- l’innalzamento del requisito di cui trattasi (comunque non superiore ad anni tre) concerne i (soli) candidati che, alla data del 6 luglio 2017, avessero svolto, ovvero avessero in corso di svolgimento, il servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato.

9. Quanto all’innalzamento per cui è controversia, quindi, l’aspirante doveva, alla data come sopra indicata:

- trovarsi nell’attualità dello svolgimento del servizio militare;

- o, alternativamente, averlo già svolto.

Nessuna altra interpretazione, ad avviso del Collegio, legittimamente consegue alla chiara formulazione della previsione di lex specialis (e, per essa, della normazione di rango primario precedentemente illustrata): dovendosi, quindi, escludere l’operatività della stessa (come, incondivisibilmente. sostenuto dalla parte ricorrente) “anche per coloro che svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017”.

Se tale prospettazione non si presta – si ribadisce, alla luce dell’inequivoco disposto di bando – a condivisione, parimenti insuscettibile di apprezzamento è l’argomentazione, dalla stessa parte esposta, secondo cui verrebbe, diversamente, a crearsi “un’ingiustificata e immotivata nonché illegittima disparità di trattamento tra i partecipanti”, in quanto “anche coloro che hanno prestato servizio successivamente al 6 luglio 2017 hanno diritto di giovarsi di tale periodo di servizio (compreso tra il 7 luglio 2017 e il giorno di presentazione della domanda) per beneficiare del superamento del limite anagrafico massimo – seppur nel limite dei 3 anni – nel rispetto del principio di parità e non discriminazione”.

Piuttosto, la prospettazione di parte viene ad introdurre un surrettizio “superamento” della previsione di bando, nella misura in cui ne avvalora un’interpretazione, nel senso che il servizio militare, ancorché svolto (o iniziato) successivamente alla scadenza del termine anzidetto, è “comunque” idoneo a consentire al candidato che versi in tale situazione di fruire dell’innalzamento del limite di età, per un massimo di un triennio.

Tale opzione ermeneutica, invero, viene a discriminare coloro che, alla data suindicata, erano in possesso del titolo strumentale all’innalzamento del limite in discorso: i quali, invero irragionevolmente (e con effrazione della par condicio) vedrebbero la propria posizione equiparata, quoad effectum, a quella di coloro che, solo successivamente allo spirare del termine del 6 luglio 2017, abbiano iniziato lo svolgimento del servizio militare (e, quindi, abbiano conseguito il titolo di partecipazione di seguito alla suindicata data).

La ricostruzione interpretativa propiziata con il presente gravame viene, di fatto (quanto incondivisibilmente) a determinare una pratica sostituzione della previsione di lex specialis in rassegna, annettendo piena irrilevanza alla indicazione del termine del 6 luglio 2017 e conferendo, ex converso, univoca attitudine idoneativa alla partecipazione al fatto che il servizio militare, quand’anche successivamente iniziato, sia, comune, in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Ipotesi, questa, che:

- non soltanto non incontra alcun riscontro nel bando,

- ma che, vieppiù, viene ad essere veicolata dalla “sostituzione della disciplina da esso dettata, con altra, affatto inespressa, né altrimenti argomentabile quantunque in via meramente interpretativa.

10. Nel rilevare come la parte ricorrente – come indicato nell’atto introduttivo del presente giudizio – abbia prestato servizio militare successivamente alla data del 6 luglio 2017, ne deriva la carenza del requisito di partecipazione al concorso di cui trattasi, con conseguente legittimità della determinazione con il presente gravame avversata.

Quest’ultimo, rivelatosi infondato, deve quindi essere respinto.

La particolarità della controversia integra la presenza di idoneo fondamento giustificativo ai fini della compensazione, inter partes, delle spese di lite.

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