TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-06-05, n. 201900944

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-06-05, n. 201900944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201900944
Data del deposito : 5 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2019

N. 00944/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00816/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2018, proposto da
L M, rappresentata e difesa dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco - L.R. pro tempore, Regione Puglia - Funzionario Istruttore Ing. M C, Regione Puglia - Dirigente della Sezione Ing. B Lole non costituiti in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, Segretariato Regionale Ministero Beni e Attivita' Culturali e del Turismo per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento, previa sospensiva

- della deliberazione della G.R. Pugliese n°623 del 17 aprile 2018, pubblicata sul BURP n°63 del 07.05.2018, mai notificata alla Ricorrente, avente ad oggetto: “ Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai senso dell'art. 108 delle NTA e dell'art.3 dell'Accordo del 16.10.2015 fra la Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e rettifica della DGR 2292 del 21/12/2017 per errore materiale ” nella parte in cui accoglie solo parzialmente l'istanza di rettifica del PPTR avanzata dalla Ricorrente ai sensi dell'art.104 delle NTA;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare della nota prot. n°AOO_145/001820 in data 7 marzo 2018 e della allegata istruttoria a firma dell'Ing. B Lole Dirigente della sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto e di Segretariato Regionale Ministero Beni e Attivita' Culturali e del Turismo per la Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.

La sig.ra M L, imprenditrice Agricolo Professionale, proprietaria di aree nel territorio del Comune di Castrignano del Capo individuate in Catasto al fgl. 23 part. 496 e 497, ha presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un deposito agricolo con annessa area di degustazione ed esposizione dei prodotti. Il procedimento, ad oggi, ancora non si è concluso.

Ha inoltre presentato istanza di rettifica degli elaborati del PPTR, acquisita al prot. n°4672 del 12 giugno 2017, denunciando l'insussistenza del regime vincolistico relativo ai “ versanti ”, sottoposti alle misure di salvaguardia e utilizzazione incardinate nell’art. 53 delle NTA del predetto PPTR.

Con delibera n°623 del 17 aprile 2018, pubblicata sul BURP n°63 del 07.05.2018, mai comunicata alla esponente, la Giunta Regionale ha accolto solo parzialmente l'istanza di rettifica.

Avverso detta delibera, è insorta la sig.ra Memmo con ricorso notificato il 6 luglio 2018, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, articolando i seguenti motivi di diritto:

- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 104, 7

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