TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-25, n. 201400280
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N. 00280/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01004/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2013, proposto da:
M T, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Questura di Ascoli Piceno, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 14/6/2013 con identificativo assicurata n.06131481266-3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ascoli Piceno e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nelle attività preliminari della camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente dichiara essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, chiedendo la conseguente declaratoria e insistendo sulla rifusione delle spese di giudizio.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
Le spese di giudizio possono invece essere compensate tenuto conto della complessità degli accertamenti istruttori svolti dall’amministrazione e tuttora in corso (dovuti a rilevate contraddizioni nella documentazione depositata a comprova della presenza in Italia al 31.12.2011) e che hanno caratterizzato la vicenda in esame.