TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-10-08, n. 201405203
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Testo completo
N. 05203/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2008, proposto da:
Fallimento R A, dichiarato con sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 449 in data 16/9/1998, in persona del curatore fallimentare avv. L T, rappresentato e difeso dall'avv. P P, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Zefelippo in Napoli, via Carducci, 18;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. T M, con domicilio eletto l'Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia, 81;
per l'annullamento
del decreto n. 160 del 23 novembre 2007 del Dirigente della Giunta regionale – Area generale di coordinamento 12, Settore sviluppo attività settore secondario, ad oggetto: ''Cava di pietra gesso – Comune di Savignano Irpino (Av), loc. La Ferrara – Fallimento R A, curatore fallimentare avv. L T - gestore ing. Remigio Volpe. Provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità. Ricomposizione ambientale ex L.R. 13.12.1985, n. 54 e s.m.i.''; del decreto di rettifica n. 3 del 14 gennaio 2007 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Vista la memoria difensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Fallimento ricorrente espone che:
- in data 12/8/1986 la ditta R A chiedeva di essere autorizzata, ai sensi della legge n. 54/85, alla coltivazione della cava di pietra di gesso, ubicata nel Comune di Savignano Irpino in località La Ferrara, che proseguiva fino al 31 dicembre 1998;
- il 20 giugno 1998 (sei mesi prima della data suindicata) veniva dichiarato il fallimento dell’impresa ed il Giudice Delegato autorizzava la gestione provvisoria dell’attività estrattiva, nominando a tal fine l’ing. Volpe, che continuava ad essere esercitata dalla curatela fallimentare sino al 30 aprile 1999 (in data 12 giugno 2000 era poi decretata la cessazione della coltivazione della cava);
- il 19 febbraio 2001, con decreto n. 305, veniva intimato alla curatela di provvedere alla realizzazione di accorgimenti di protezione a tutela della pubblica e privata incolumità, anche