TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-11-13, n. 201702585

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-11-13, n. 201702585
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702585
Data del deposito : 13 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2017

N. 02585/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00647/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 647 del 2014, proposto da:
Caputo Crapa G A e C C D R, rappresentati e difesi dall'avvocato I P, con domicilio eletto presso lo studio Nino Mirone Russo in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;

contro

Comune di Piraino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Toscano in Catania, via della Scogliera, 1;

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Nino Mirone Russo in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n° 1/A.U.M./2014 del 21-1-2014, con la quale il Responsabile Area Urbanistica e Manutenzioni del Comune di Piraino, in relazione all'impianto Wind realizzato su immobile di proprietà dei ricorrenti, ordina l'immediata sospensione dei lavori e il pagamento di sanzione amministrativa per l'abuso commesso;

- della precedente nota prot, n° 13702-15774 del 4-12-2013;

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, tra i quali la nota prot. n° 10992-2302 del 24-9-2013, mai comunicata.

e per la declaratoria della formazione, per silentium, del titolo abilitativo formatosi per decorso del termine di gg.90 sull’istanza di autorizzazione protocollata al Comune di Piraino, ai sensi dell’art.87 del D.Lgs. n.259/2003, in data 30.7.2013, e del conseguente diritto della

WIND

Telecomunicazioni S.p.A. di conservare la suddetta S.R.B. secondo il progetto presentato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Piraino e di Wind Telecomunicazioni Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno concesso in locazione a WIND, per la durata di anni nove prorogabili per ulteriori anni sei, la porzione del lastrico solare e del cortile di un immobile di loro proprietà, affinché Wind li utilizzasse per la realizzazione di una palina porta antenne per telecomunicazioni. Un altro soggetto ha concesso in locazione il piano di copertura del lastrico solare, di cui si era riservato la proprietà esclusiva con apposito atto di donazione.

In forza di tale titolo, in data 26.08.2013 Wind presentava al Comune di Piraino, ai sensi dell’art.87 del D.lgs 259/03, istanza di autorizzazione per realizzare l’impianto di telefonia, allegando i documenti prescritti dal modello 13 allegato A del Codice delle Comunicazioni.

Con nota del 24.09.2013, indirizzata alla Wind, il Comune rilevava talune carenze documentali, tra le quali:

1) la mancanza del titolo di proprietà o assenso del proprietario della corte sita a piano terra oggetto anche di intervento;

2) la non utilizzabilità della copia del contratto di locazione poiché non prodotto in originale o in copia conforme, mancante di una pagina, della firma del conduttore, della data di sottoscrizione e della registrazione dell’Agenzia delle Entrate;

3) l’erroneità dell’AIE (relazione radioelettrica) perché avrebbe classificato come civili abilitazioni anche edifici che erano adibiti a strutture pubbliche;

4) la mancanza del progetto ai sensi del DM n.37/2008.

Il 16.10.2013 Wind trasmetteva la copia del contratto di locazione con la registrazione e la dichiarazione di conformità, la rettifica dell’AIE circa la classificazione degli edifici ma con la precisazione che i criteri di valutazione tra edifici pubblici o privati o per civili abitazioni sono sempre uguali, e il progetto.

Con successiva nota del 04.12.2013, il Responsabile comunale affermava la permanenza dei motivi ostativi all’istanza, rilevando talune carenze documentali inerenti l’assenso da parte “dell’amministratore del condominio per formale delega ricevuta nel corso dell’assemblea o da tutti i proprietari delle unità facenti parte del condominio”, e che “il trasmesso progetto degli impianti risulta privo della firma del progettista”.

Con provvedimento del 21.01.2014 il Responsabile Area Urbanistica e Manutenzioni del Comune ha infine ordinato “l’immediata sospensione dei lavori intrapresi senza avere prima ottenuto la prescritta e richiesta autorizzazione ex art.87 comma terzo del D. Lgs. n.259/2013”, e ordinato altresì “il pagamento di € 516,00 quale sanzione amministrativa per l’abuso commesso”.

Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno impugnato sia tale ordinanza che le note del 24.09.2013 e 04.12.2013.

Con ordinanza n. 247 del 28.03.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

L’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare va confermata, con conseguente accoglimento del ricorso, e l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Infatti, sull’istanza di autorizzazione presentata il 26.8.2013 si è formato, in data 24.11.2013, il titolo abitativo per silentium, non essendo stato comunicato alla società, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, alcun provvedimento formale di diniego;
ciò perché l’art.87, comma 9, del D.Lgs.259/2003 statuisce che “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo,…si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,…non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli…”.

È pur vero che il medesimo art. 87 prevede, al comma 5, che “il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta”, e che “il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale”.

Ma il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, alla luce delle finalità acceleratorie e semplificatorie che presiedono il procedimento dettato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003, il termine di quindici giorni, previsto dal comma 5 di detto articolo per far luogo a richieste istruttorie, ha natura perentoria (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 21/04/2009 n.2077), con la conseguenza che la richiesta di integrazione documentale del 24.09.2013 va considerata tardiva, e che al momento di emissione del provvedimento impugnato si era già formato il silenzio assenso previsto dal comma 9 del medesimo art. 87.

In conclusione, assorbiti ulteriori vizi non esaminati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese tra ricorrenti e Comune seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre tra Wind e le altre parti possono essere compensate.

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