TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-10-07, n. 201901273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-10-07, n. 201901273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901273
Data del deposito : 7 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2019

N. 01273/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01514/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2018, proposto da D'Aio Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L e M A L, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A L in Bari, via Nicolai, 29;

contro

Comune di Cassano delle Murge, Comune di Cassano delle Murge - Presidente del Consiglio Comunale, Comune di Cassano delle Murge - Direttore/Segretario Generale non costituiti in giudizio;

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio inadempimento serbato sull'atto di diffida del 14.05.2018;

nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere a completare le previsioni del piano regolatore con riferimento alle aree di proprietà della società ricorrente;

e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1150/1942;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha rappresentato:

-di essere proprietaria di suoli ubicati in agro di Cassano delle Murge, località Collone, distinti in catasto al Fg. 52, p.lle 56, 84, 235, 236, 234, 233, 232, 231, posti in una zona limitrofa rispetto a quella facente parte del Comune di Acquaviva delle Fonti, ove è ubicato il nuovo Ospedale Generale Regionale “ F. Miulli”.

- che il Comune di Cassano delle Murge, con delibera di C.C. n. 3 del 20.3.1990, ha adottato il Piano Regolatore Generale nel quale i suddetti suoli venivano tipizzati come “zone per residenze turistiche”, in ragione della vicinanza degli stessi rispetto al predetto Ospedale.

- che tale destinazione veniva mantenuta e confermata nel Piano regolatore approvato dal Comune con delibera consiliare n. 18 del 3.06.2002, stante l’oggettiva funzionalità della zonizzazione in rapporto alla limitrofa area sulla quale era in corso di realizzazione la nuova struttura ospedaliera del “Miulli” di Acquaviva.

- che, tuttavia, la Regione Puglia, nell’approvare lo strumento urbanistico con deliberazione n. 270/2003, stralciava la zona turistico – residenziale in località Collone, assegnandole provvisoriamente la destinazione agricola previgente, facendo salva, a mezzo di separato procedimento di variante, la possibilità di prevederne il reinserimento, previa verifica anche in ordine all’effettivo fabbisogno ed in dipendenza del costruendo plesso ospedaliero nel territorio di Acquaviva delle Fonti.

- di aver notificato al Comune di Cassano delle Murge un atto di diffida con cui invitava l’Amministrazione civica a dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4614/2013, che, nel confermare la sentenza del Tar Bari n. 5145/2004, ha definito il contenzioso intentato dalla ricorrente avverso la Deliberazione di GR Puglia n. 270/2003 ritenendo legittimo lo stralcio delle aree in questione operato dall’Amministrazione regionale.

- che con note prot. n. 0017506/P del 13.12.2013 e prot. n. 0000005/P del 2.01.2014, l’Amministrazione civica ha manifestato la volontà di dare avvio all’istruttoria preordinata all’adozione della delibera consiliare di variante per la ritipizzazione dei suoli della società ricorrente, così come previsto nella citata delibera regionale 270/2003.

- di aver nuovamente diffidato in data 14.5.2018 l’intimato Comune a portare a termine il procedimento in questione, nei sensi indicati dalla decisione del Consiglio di Stato.

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