TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-01-19, n. 201500774
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N. 00774/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06323/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6323 del 2010, proposto da:
N D R, rappresentato e difeso dall'avv. B D R, con domicilio eletto presso Riccardo Vicere' in Roma, Via Lima, 31;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della difesa n. 2037/09 disciplinante la procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente, nonché del provvedimento del 22.2.2010 di approvazione della relativa graduatoria finale nella parte in cui il ricorrente è stato inserito al n. 2063 con punti 11,10.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, incorporato nell’Arma dei Carabinieri dal 1 gennaio 2001 a seguito di vincita di concorso per titoli ed esami, premette di aver partecipato alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente, classificandosi al n. 2063 della graduatoria composta di n. 2536 unità, con il punteggio complessivo 11,10, impugna il provvedimento del Ministero della difesa del 2.7.2009 n. 2037 con il quale sono state stabilite le modalità di svolgimento per la selezione per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente, il numero delle qualifiche da conferire, l’individuazione dei titoli rivalutabili, i punteggi minimi e massimi da attribuire per ciascuno di essi, la composizione della Commissione esaminatrice, nonché le ulteriori procedure ai sensi dell’art. 38-ter del d. Lgs. 12.5.1995, n. 198;il provvedimento del 22.2.2010 di approvazione della graduatoria finale nella parte in cui il è stato inserito al n. 2063.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 30, comma 4, d. Lgs. 26.2.2001 n. 83;2) violazione dell’art. 38-ter co. 4 del d. Lgs. 12.5.1995, n. 198;3) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 in relazione all’art. 38-ter co. 4 del d. Lgs. 12.5.1995, n. 198.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.
In vista della udienza per la trattazione del merito il ricorrente, con memoria, ha riprodotto “per comodità” il testo del ricorso originario.
All’udienza pubblica del 12.11.2014 la cause è trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di ricorso egli lamenta innanzitutto la violazione della disciplina transitoria dell’art. 30, comma 4, d. Lgs. 26.2.2001 n. 83, che, nell’introdurre la qualifica di Luogotenente, prevedeva dall’anno 2002 all’anno 2008 un inquadramento ope legis secondo l’ordine di ruolo per un’aliquota di 650 unità dei Marescialli Maggiori o “A” o “c.s.” in servizio alla data del 14.7.2001 che rivestivano i citati gradi al 31.8.1995, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’art. 38-ter del d. Lgs. 12.5.1995, n. 198, categoria nella quale egli asserisce di rientrare, sicchè illegittimamente non gli sarebbe stata attribuita la qualifica spettante secondo la disciplina della fase transitoria.
Va accolta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale: il ricorso in esame è irricevibile per tardività, nella parte in cui lamenta l’omessa attribuzione della qualifica di luogotenente in base alle previsioni dell’art. 30, comma 4, d. Lgs. 26.2.2001 n. 83 in quanto la fase transitoria disciplinata dalla predetta normativa s’è conclusa alla data del 1.1.2009 sicchè il ricorso in esame, proposto il 28.6.2010, con cui egli chiede di rimettere in discussione gli esiti della passata procedura, risulta tardivamente proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni di cui all’art. 21 legge n. 1034/71.
Il ricorso risulta irricevibile anche nella parte impugnatoria degli atti della procedura concorsuale, indetta nella “fase a regime”, al quale il ricorrente ha partecipato conseguendo, tuttavia, un punteggio insufficiente a collocarsi in graduatoria in posizione utile alla promozione.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia che il provvedimento del 2.7.2009 n. 2037 - con il quale sono state stabilite le modalità di svolgimento per la selezione per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente, il numero delle qualifiche da conferire, l’individuazione dei titoli rivalutabili, i punteggi minimi e massimi da attribuire per ciascuno di essi, la composizione della Commissione esaminatrice - è stato adottato in violazione dell’art. 38-ter co. 4 del d. Lgs. 12.5.1995, n. 198 che questo prevede che tali modalità siano adottate con decreto ministeriale – sicchè l’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto è un mero decreto dirigenziale adottato del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare anziché dal Ministero della Difesa – e comunque è stato emanato senza acquisire la proposta del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, anch’essa espressamente prevista.
Anche, a prescindere dalla questione dell’inammissibilità per mancata evocazione in giudizio dei contro interessati, il ricorso risultato infondato nel merito in quanto il bando di concorso rientra tra i provvedimenti che possono essere assunti con decreto dirigenziale, non rientrando tra i provvedimenti la cui adozione è riservata al Ministro, come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale.
Con il terzo motivo di ricorso si impugnano gli atti della Commissione giudicatrice nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio di soli 11,10 punti – e si denuncia il difetto di motivazione in quanto il giudizio è stato espresso esclusivamente in forma numerica - nonché il provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito nella parte in cui il ricorrente è collocato al n. 2063 della graduatoria finale, in posizione non utile alla promozione.
Anche in questa parte il ricorso risulta irricevibile per tardività dell’impugnativa della sfavorevole valutazione i cui esiti sono conosciuti dal ricorrente perlomeno dal 5.3.2010.
Il termine per l’impugnativa infatti decorre dalla data di notifica del provvedimento sfavorevole, che, nel caso in esame costituisce il momento in cui il destinatario ha potuto percepire la valenza lesiva dell’atto, e non dalla data in cui, a seguito di accesso agli atti del procedimento, l’interessato abbia preso piena conoscenza dei motivi che ne avevano determinato l’adozione. Come chiarito da costante orientamento giurisprudenziale (vedi, tra tante, da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, Sent., 11-12-2013, n. 5973) il dies a quo per il computo del termine decadenziale di sessanta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale previsto dall'art. 21, primo comma, L. n. 1034 del 1971 – ed attualmente dall'art. 41, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo - decorre dal momento in cui l’interessato acquisisce la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente. Ciò che rende attuale l'interesse ad agire contro l’atto è infatti la "piena conoscenza" della lesività dello stesso, non essendo necessaria a tal fine la "conoscenza piena ed integrale" dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero dell’intero contenuto e di tutti i motivi ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale. È sufficiente, infatti, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività al fine di integrare la sussistenza di una condizione dell'azione - rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto (così determinando quella "piena conoscenza" indicata dalla norma) – mentre la conoscenza "integrale" del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul “contenuto” del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione (cioè sui motivi del ricorso e quindi attiene alla causa petendi). In tale prospettiva, la previsione dell'istituto dei motivi aggiunti (nella formulazione dei medesimi anteriore al nuovo e distinto ricorso per motivi aggiunti, poi introdotto dalla L. n. 205 del 2000) comprova la fondatezza dell'interpretazione resa della "piena conoscenza" dell'atto oggetto di impugnazione. Ed infatti, se tale "piena conoscenza" dovesse essere intesa come "conoscenza integrale", il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe ragion d'essere (Cons. Stato, n. 5973/2013).
Ne consegue che, siccome nel caso in esame il ricorrente ha avuto "piena conoscenza" della lesività del provvedimento (dal quale, nella copia depositata in atti, risulta cancellata la data di notifica) con cui viene attribuito un punteggio insufficiente per la collocazione in posizione utile in graduatoria perlomeno in data 5.3.2010 – data in cui ha presentato l’istanza di accesso agli atti del relativo procedimento – da questo costituisce il dies a quo della decorrenza del termine di decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Siccome il ricorso è stato notificato il 28.6.2010 –oltre i sessanta giorni prescritti dall’art. 21 legge n. 1034/17 – esso va dichiarato irricevibile per tardività.
Comunque, anche se fosse stato presentato nei termini – ed a prescindere anche in questo caso dalla questione dell’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un contro interessato – non avrebbe avuto esito favorevole, in quanto, come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio espresso in forma numerica soddisfa l’onere motivazionale sancito dall’art. 3 della legge n. 241/90 nel caso in cui esso sia formulato sulla base di criteri pre-definiti e mediante l’indicazione delle specifiche voci oggetto di esame secondo il metodo della cd. “griglia di valutazione”, come appunto avvenuto nel caso in esame, in cui gli elementi da considerare erano già individuati, con l’attribuzione del relativo punteggio minimo e massimo, dagli artt. 8 e 9 del bando.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.