TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-05-27, n. 201300819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-05-27, n. 201300819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201300819
Data del deposito : 27 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00662/2007 REG.RIC.

N. 00819/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00662/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 662 del 2007, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto presso l’avv. Letizia Salvadori in Firenze, via Orcagna 76;

contro

Ministero della difesa, Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

della scheda valutativa e note caratteristiche datata 24.11.2006 del Ministero della difesa - Regione Carabinieri Toscana - Compagnia di -OMISSIS-, per il periodo compreso tra il 30.12.2005 ed 23.11.2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS- e del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con il ricorso in epigrafe il M.llo Ca. dei Carabinieri -OMISSIS- ha impugnato la scheda valutativa n. 37 datata 24/11/2006 relativa al periodo 30/12/2005 - 23/11/2006, in cui il predetto era Comandante della Stazione CC di -OMISSIS-. Contro i giudizi formulati nel documento in questione l'interessato ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, che ha depositato relazioni e documentazione.

Nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Il ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza dell’8 maggio 2013, in cui la causa è passata in decisione.

2) Nella scheda valutativa impugnata il compilatore (Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS-) ha attribuito al ricorrente la qualifica " nella media ", sulla base del seguente giudizio: " Ispettore di regolari qualità complessive, di adeguata cultura generale e sufficiente preparazione professionale. Nel periodo in esame si è però dimostrato privo di iniziativa e spirito di sacrificio, mostrando talune volte minore solerzia e precisione nell'esecuzione dei compiti affidatigli, che hanno determinato in talune circostanze intervento da parte dei superiori, fornendo un rendimento di assoluta normalità ".

Il primo revisore ha concordato sul giudizio espresso dal compilatore e sulla qualifica attribuita e il giudizio complessivo finale risulta così formulato: " Maresciallo Capo di comuni requisiti morali, militari e di carattere. Di normale preparazione professionale e buona cultura generale. Anche nel periodo in esame ha continuato a svolgere il suo incarico con sufficiente impegno, realizzando un rendimento di medio livello ".

3) I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:

a) il provvedimento impugnato risulta intrinsecamente contraddittorio, in quanto il giudizio espresso dal compilatore contrasta con la maggior parte dei giudizi analitici, di segno positivo e in larga misura invariati rispetto a quelli espressi nelle schede valutative relative ai periodi precedenti, in cui l'interessato ha riportato valutazioni di " superiore alla media ";
in particolare, l'interessato ha costantemente dimostrato spirito di sacrificio e dedizione al lavoro, limitandosi nella fruizione di licenze, affrontando personalmente servizi esterni e disagi, aggravati dalla carenza di personale nella Stazione di -OMISSIS-;
è inoltre incomprensibile come le qualità professionali, morali e di carattere possano aver subito il peggioramento registrato nei giudizi espressi dal compilatore;
manca, in sostanza, un'adeguata motivazione a sostegno del provvedimento impugnato posto che, tra l'altro, il ricorrente non ha subito procedimenti disciplinari o penali;

b) la contraddittorietà denunciata è ulteriormente evidenziata dal contrasto tra il contenuto del provvedimento impugnato e le annotazioni inserite dallo stesso Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS- nel registro visite presso la Stazione di -OMISSIS-, di segno positivo;

c) i superiori gerarchici non hanno adottato i provvedimenti necessari per fronteggiare la difficile situazione dell'organico della Stazione di -OMISSIS-: ciò concreta la violazione dell’art. 21 lett. I) del Regolamento di disciplina militare;
le relative conseguenze non possono essere addebitate al ricorrente attraverso la formulazione di un giudizio per lui negativo.

4) Per quanto riguarda l'impugnata scheda valutativa n. 37 del 24/11/2006 si osserva innanzitutto che la qualifica " nella media " attribuita al ricorrente dalle autorità giudicatrici per il periodo 30/12/2005-23/11/2006 risulta coerente sia con i giudizi espressi dal compilatore e dal 1° revisore e con quello finale, sia con le valutazioni formulate in relazione alle singole voci oggetto di esame.

Sotto il primo profilo è decisivo constatare che i predetti giudizi, pur oltre il limite della sufficienza, non mancano di evidenziare la non particolare brillantezza del sottufficiale e le lacune manifestate nello svolgimento del servizio, caratterizzato da un rendimento definito " di assoluta normalità " dal compilatore e " di medio livello " dal 1° revisore.

Sotto il secondo profilo risulta determinante evidenziare l'utilizzo sistematico dell'aggettivo " sufficiente " nella valutazione delle qualità professionali, con specifico riferimento alle voci " impegno ed esemplarità ", " capacità di impiego dei dipendenti ", " capacità gestionale ", " capacità formativa ", " valore operativo o apporto professionale ", " predisposizione al comando ";
aggettivo utilizzato anche per definire il complessivo rendimento.

E’ vero che la scheda impugnata evidenzia un peggioramento delle valutazioni rispetto a quelle relative ai periodi precedenti, ma ciò non costituisce di per sè un vizio del provvedimento. Va infatti ribadito che nella redazione dei documenti caratteristici dei militari vale il principio dell'autonomia dei giudizi, riferiti ai diversi periodi di servizio considerati (cfr. TAR Lazio, sez. II, 10 luglio 2012 n. 6229 e sez. I, 5 luglio 2011 n. 5862);
e dal confronto della scheda n. 37, in particolare, con la precedente scheda n. 35 (relativa al periodo 26/10/2004-15/11/2005) emerge che tale peggioramento riguarda specificamente proprio le voci relative alle qualità professionali più sopra richiamate: il che evidenzia uno scadimento nelle modalità di svolgimento del servizio da parte del ricorrente che si riflette sulla valutazione delle qualità che attengono, soprattutto, all’impegno personale, all’impiego dei dipendenti, alla gestione dell'aspetto organizzativo e di quello operativo, all’esercizio del comando. Con pesanti riflessi sulla rendimento complessivo, giudicato " molto buono " nella scheda n. 35 e solo " sufficiente " nella scheda n. 37.

Nel ricorso si sostiene che tale peggioramento valutativo è del tutto ingiustificato e non supportato da riscontri concreti, anzi smentito dal comportamento e dall'operato del ricorrente nel periodo esaminato.

Il Collegio ritiene che tali affermazioni non resistano alla luce della documentazione acquisita al giudizio. Si fa riferimento, in particolare, alla relazione contenente le controdeduzioni del Comandante la Compagnia CC di -OMISSIS- (compilatore della scheda impugnata), da cui emerge:

- che in più occasioni il M.llo P, nella sua qualità di Comandante della Stazione di San Giovanni d'Asso, è stato formalmente sollecitato dal Comandante di Compagnia ad una maggiore attenzione a problemi gestionali ed organizzativi (si vedano: la nota del 25/3/2006 sull’incuria riscontrata presso la sede di servizio del ricorrente;
la nota del 27/4/2006 sull'inosservanza delle direttive finalizzate al contenimento delle spese postali;
la nota del 19/6/2006 sulla mancanza di tempestività delle comunicazioni relative alla fruizione dei riposi);

- che ulteriori problemi si sono evidenziati (ottobre 2006) nell'utilizzo della dotazione informatica presso la suddetta Stazione, a seguito della segnalazione, da parte del ricorrente, di inconvenienti poi non riscontrati dai tecnici intervenuti per le occorrenti verifiche;

- che le lamentate carenze di organico sono state in realtà limitate, nell'arco di tempo oggetto di valutazione, a brevi periodi in cui, comunque, la presenza di tre militari su quattro risultava adeguata alle esigenze del reparto;

- che l'attività in servizio esterno rientra nei compiti ordinariamente svolti da ogni Comandante di Stazione e che quella prestata dal ricorrente non evidenzia profili di eccezionalità.

Le argomentazioni sviluppate dal Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS- non hanno formato oggetto di puntuali controdeduzioni, né il ricorrente ha replicato alla documentazione prodotta. Nella memoria conclusiva depositata il 5/4/2013 il predetto si è limitato a una generica contestazione delle affermazioni avversarie, lamentando la mancata produzione del registro visite presso la Stazione di San Giovanni d'Asso e insistendo per la sua acquisizione in via istruttoria.

Il Tribunale non ritiene necessario aderire alla richiesta, tenuto conto che lo stesso ricorrente ha prodotto con il ricorso estratti del registro in questione relativi al periodo oggetto di valutazione (doc. 8) che appaiono sufficienti ai fini del presente giudizio.

Si tratta, in particolare, di quanto registrato dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- in occasione delle visite del 17/3/2006, del 24/5/2006, del 30/8/2006 e del 10/11/2006;
risultano particolarmente significativi i giudizi conclusivi formulati in ciascuna delle predette occasioni, in cui si legge:

- che " l'azione posta in essere non sortisce risultati paganti sotto il punto di vista operativo " e che il " proposito di ben fare deve essere preso in seria considerazione dal Comandante che deve stimolare ulteriormente gli stessi nel fare e guidarli al fine di portare il Reparto a positivi migliori risultati " (visita del 17/3/2006);

- che " è totalmente assente l'iniziativa atta ad ottenere risultati nel campo della Polizia Giudiziaria…… esorto ancora una volta il Comandante della Stazione ad un maggior spirito di sacrificio ed iniziativa al fine di portare la Stazione a risultati positivi che mancano da ormai troppo tempo " (visita del 24/5/2006);

- che, pur a fronte dell'esiguo numero dei militari, " i risultati non sono soddisfacenti. Tale situazione evidenzia una minore oculatezza sia nell'esercizio che nella preparazione dei servizi… Esorto… ad un maggior spirito di sacrificio ed iniziativa;
ormai da troppo tempo mancano risultati positivi da parte della Stazione di San Giovanni d'Asso
" (visita del 30/8/2006);

- che " i risultati operativi sono scarsi… Comunque sia, rispetto ai precedenti periodi di valutazione, una nuova spinta… sembra essere sorta nel reparto, ciò deve essere lo stimolo iniziale ad una nuova spinta motivazionale per avere sempre più concreti risultati investigativi che da ormai troppo tempo sono assenti a San Giovanni d'Asso " (visita del 10/11/2006).

I giudizi riportati risultano assai poco lusinghieri per il reparto esaminato e, specificamente, per il suo Comandante;
e il lieve miglioramento finale registrato nel novembre 2006 non appare ancora sufficiente per assicurare un superiore livello di apprezzamento. Tutto ciò non solo non è contraddittorio rispetto ai giudizi espressi nella scheda impugnata, ma anzi li conforta .

Le censure formulate nel ricorso risultano dunque infondate;
e ciò vale anche per l'ultima, che risulta smentita dalla documentata relazione presentata in giudizio dall'Amministrazione e (come già osservato) non oggetto di puntuali controdeduzioni.

5) In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

La particolarità del caso giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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