TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-20, n. 202201651
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Testo completo
Pubblicato il 20/05/2022
N. 01651/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2022, proposto da M.S.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. V F, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
- l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via V. Villareale n. 6;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Dipartimento dell’energia della Regione Siciliana sull'istanza relativa all'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti non pericolosi nel Comune di Termini Imerese (PA).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 31, 117 c.p.a.;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca,
Udita, nell’udienza camerale del giorno 8 aprile 2022, per la parte ricorrente l’avv. Viola su delega dell’avv. Fiasconaro; nessuno presente per la parte pubblica;
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente ha esposto – e documentato – di aver inoltrato alla resistente Amministrazione, in data 30 novembre 2020, istanza ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di ottenere l’autorizzazione unica per la realizzazione e per l’esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti non pericolosi nel Comune di Termini Imerese (PA).
2.- A fronte del silenzio serbato dall’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana ha adito questo Tribunale al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio e di condanna dall’Amministrazione alla conclusione del procedimento.
3.- Il predetto Assessorato regionale si è costituito in giudizio ma non ha spiegato difese.
4.- All’esito dell’udienza camerale del giorno 8 aprile 2022 è stata emessa ordinanza ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in conseguenza della quale parte ricorrente ha depositato memoria.
5.- Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, deve essere dichiarato inammissibile.
6.- La disposizione che regola il procedimento instaurato dalla ricorrente (art. 208 d. lgs. n. 152 del 2006, «Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti») stabilisce – per quanto qui di interesse – che:
a) «I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto» (comma 1);
b) «Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla