TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2011-07-28, n. 201100581
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N. 00581/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01166/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2011, proposto da:
A A I, rappresentato e difeso dall'avv. P O, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F.sco Rubichi, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata per legge in Lecce, via F.sco Rubichi, n. 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di respingimento emesso dal Questore di Lecce il 28.01.2011 n. Cat. A.11/2011/29 R.Imm e in pari data notificato allo straniero;
del consequenziale provvedimento Cat. A.11/imm, emesso dal Questore di Lecce il 28.04.2011 di trattenimento presso il C.I.E. di Bari per il tempo necessario alla rimozione degli impedimenti e accompagnamento alla frontiera;successivamente convalidato con provvedimento del Giudice di Pace di Bari - Dott. Di Nubila - del 29.04.2011;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 il dott. Luigi Costantini e uditi per le parti l'avv.to P. Murrone, in sostituzione dell'avv.to P. Ortiz, e l'Avvocato delo Stato G. Marzo;
Considerato che il ricorrente non può far valere alcuna posizione tale da consentirgli la permanenza sul territorio nello Stato italiano e che, pertanto, il provvedimento impugnato può ritenersi il risultato di un’attività vincolata della P.A.;