TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-05-26, n. 202000561

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-05-26, n. 202000561
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000561
Data del deposito : 26 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2020

N. 00561/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00828/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 828 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P N in Lecce, via Leopardi, n. 151;

contro

Comune di Mesagne, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. - costituita presso la Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Industrie Alimentari Ristorazioni Collettive S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- di tutti gli atti indittivi adottati dalla S.U.A. - Provincia di Brindisi della procedura ad evidenza pubblica relativa ad affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Mesagne per la durata di anni quattro (CIG: 7877924C88), ed in particolare,

- della determina a contrarre n. 819 del 17.04.2019, cosi come modificata ed integrata dalla determina n. 877 del 30/04/2019;

- della determinazione dirigenziale della S.U.A. n. 343 del 06/05/2019;

- del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato ed annessi Allegati;

- se ed in quanto lesivi, della Relazione Tecnico-Illustrativa del servizio, degli atti progettuali del servizio e del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;

- dell'avviso di rettifica degli atti di gara trasmesso a mezzo p.e.c. in data 6.6.2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Ladisa S.r.l. il 28/06/2019, per l'annullamento:

- della determina dirigenziale della S.U.A. - Provincia di Brindisi n. 430 del 10.6.2019, avente ad oggetto "Sua Provincia Brindisi - Ente committente Comune di Mesagne - Appalto servizio di refezione scolastica CIG 7877924C88 - modifica e/o integrazione bando e disciplinare di gara";

- della nota trasmessa a mezzo pec in data 14.6.2019, con cui è stata comunicata la determina dirigenziale della S.U.A. Provincia di Brindisi n. 430 del 10.6.2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Ladisa S.r.l. il 26/09/2019, per l'annullamento:

- della determina dirigenziale S.U.A. n. 600 del 5.9.2019, recante aggiudicazione definitiva della procedura al R.T.I. costituito tra S.I.A.R.C. S.p.A. e Ristor Plus S.r.l.;

- dell'avviso di appalto aggiudicato trasmesso in data 5.9.2019;

- della nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 5.9.2019, con cui è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva;

- di tutti i verbali di gara ed in particolare, del verbale n. 1 del 3.7.2019, verbale n. 2 del 5.7.2019 e verbale n. 3 del 24.7.2019;

- per quanto di interesse, della nota prot. 25801 del 04/09/2019 (acquisita al protocollo della S.U.A. al n. 26991 del 05/09/2019), con cui il R.U.P. comunicava alla S.U.A. che la verifica dell'anomalia effettuata sui primi due classificati in graduatoria aveva dato esito positivo per entrambi e che, pertanto, autorizzava la S.U.A. alla conclusione dell'iter procedurale relativo all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione;

- se ed in quanto lesive, delle note del Comune di Mesagne prot. n. 26363 del 9.9.2019 e prot. n. 0028730 del 26.9.2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per la condanna dell'Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati:

- in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l'aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, per il quale quest'ultima manifesta l'interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;

- e in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara;

nonchè per l'annullamento della nota del Comune di Mesagne prot. n. 0027789 del 19.9.2019, con cui è stato negato l'accesso alla offerta tecnica del R.T.I. S.I.A.R.C. S.p.A. e per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla visione e all'estrazione di copia della documentazione costituente l'offerta tecnica del R.T.I. S.I.A.R.C. S.p.A. e degli atti del subprocedimento di verifica dell'anomalia/possesso dei requisiti, e per la condanna dell'Amministrazione intimata a consentire alla ricorrente la visione e l'estrazione di copia della predetta documentazione.

Per quanto riguarda l’apposito atto notificato il 02/01/2020, per l’annullamento:

- della nota del Comune di Mesagne prot. 40006 del 31/12/2019, con cui si annulla la precedente nota comunale prot. 39226 del 19/12/2010 di proroga tecnica del servizio de quo per il bimestre Gennaio/Febbraio 2020 e si dispone la scadenza della proroga tecnica la riconsegna dei Centri di Cottura per la data del 31/01/2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Ladisa S.r.l. il 17/01/2020, per l’annullamento:

- di tutti gli atti e provvedimenti meglio individuati nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nei precedenti motivi aggiunti;

e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati:

- in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, per il quale quest’ultima manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;

- e in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Ladisa S.r.l. il 30/01/2020, per l’annullamento:

- di tutti gli atti e provvedimenti meglio individuati nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nei precedenti motivi aggiunti;

e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati:

- anzitutto in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, per il quale quest’ultima manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;

- e in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Stazione Unica Appaltante - S.U.A. - costituita presso la Provincia di Brindisi e della Società Industrie Alimentari Ristorazioni Collettive S.p.A.;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria della Sezione n. 2045 del 27 Dicembre 2019;

Visto il decreto cautelare presidenziale n. 2 del 03/01/2020;

Vista l’ordinanza cautelare n. 106 del 26/02/2020 di questa Sezione;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa A A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società ricorrente - gestore uscente del servizio oggetto dell’appalto di cui trattasi - con il ricorso introduttivo del presente giudizio impugna tutti gli atti indittivi della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. indetta dalla S.U.A. - Provincia di Brindisi, per conto del Comune di Mesagne, per l’affidamento del “ Servizio di refezione scolastica del Comune di Mesagne della durata di anni quattro ”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e la nota di rettifica del 06/06/2019, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

A sostengo del ricorso introduttivo, ha dedotto le seguenti censure:

1.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 72, 73 E 79 DEL D.LGS. N. 50/2016 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS, DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO COMPETITORUM, DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, PER CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE, ERRONEA ISTRUTTORIA – SVIAMENTO.

2.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23, CO. 16;
95, CO. 10;
97, CO. 6, D. LGS. N. 50/2016 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI RIBASSO DEL COSTO DELLA MANODOPERA - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, PER CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE, ERRONEA ISTRUTTORIA – SVIAMENTO.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, concludeva come sopra riportato.

Il 26/06/2019, si e costituita in giudizio la Stazione Unica Appaltante - S.U.A. - costituita presso la Provincia di Brindisi, per impugnare e contestare in ogni sua parte il ricorso introduttivo in quanto destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, chiedendo di dichiarare improcedibile o in subordine rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, ed ogni altra richiesta ex adverso formulata in quanto inammissibile ed infondata.

Con motivi aggiunti notificati il 28/06/2019 e depositati in giudizio il 2/07/2019, la Società ricorrente impugna, poi, la D.D. n. 430 del 10/06/2019, con cui la S.U.A. presso la Provincia di Brindisi ha modificato la lex specialis nel senso richiesto dalla Società ricorrente (ossia, consentendo il ribasso anche del costo della manodopera) senza, però, riaprire i termini per la presentazione delle offerte.

A sostegno del gravame interposto con i predetti motivi aggiunti del 28/06/2019, la Società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

A.- SUI VIZI IN VIA ORIGINARIA.

A.1.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 72, 73 E 79 DEL D.LGS. N. 50/2016 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO COMPETITORUM, DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, ILLOGICITA’ MANIFESTA, CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE, ERRONEA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO – SVIAMENTO.

A.2.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ED AZIENDALE,

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