TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-10-04, n. 202110122
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 10122/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08825/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Caracci, Francesco Sammartano, Maurizio Visca, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 cpa presso lo studio avv. Maurizio Visca in Roma, via Filippo Marchetti, 25;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del decreto del 26.04.2012, notificato il 18.06.2012, con il quale il Capo della Polizia – Direttore della Pubblica Sicurezza respingeva l’istanza, presentata in data 13.05.2008, dall’odierno ricorrente, volta ad ottenere la concessione dei benefici in favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo, disciplinati dalle Leggi n. 466/1980, n.302/1990, n.407/1998, n.388/2000, n.206/2004 e n.266/2005;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il sig. -OMISSIS-, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza – Tenenza di Castevetrano, riferisce di aver proposto in data 13.5.2008 istanza al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo, in conseguenza dell'evento avvenuto in data 7.7.2007, alle ore 00.15 in cui lo stesso è rimasto ferito per colpo d'arma da fuoco, durante un'operazione di contrasto alla criminalità nel settore della coltivazione di sostanze stupefacenti.
Il sig. -OMISSIS-ha impugnato il decreto del 26.04.2012 con cui la Direzione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha respinto l’istanza volta a conseguire le speciali elargizioni previste in favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo, disciplinate dalle Leggi n. 466/1980, n.302/1990, n.407/1998, n.388/2000, n. 206/2004 e n.266/2005, con la motivazione della insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dall’art. 1 comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il ricorrente a sostegno del proprio gravame ha dedotto quali motivi di impugnazione:
I – Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione e sviamento.
II – Violazione degli artt. 1 c. 563 L. 23.12.2005 n. 266; 1 e 3 L. 13.08.1980 n. 466; 82 L. 23.12.2000 n. 388; 1 L. 20.10.1990 n. 302: il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i presupposti legittimanti l’acquisizione dello status di vittima del dovere nell’accezione di cui all’art. 1, comma 563, della