TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-10-04, n. 202110122
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Pubblicato il 04/10/2021
N. 10122/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08825/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, F S, M V, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 cpa presso lo studio avv. M V in Roma, via Filippo Marchetti, 25;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del decreto del 26.04.2012, notificato il 18.06.2012, con il quale il Capo della Polizia – Direttore della Pubblica Sicurezza respingeva l’istanza, presentata in data 13.05.2008, dall’odierno ricorrente, volta ad ottenere la concessione dei benefici in favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo, disciplinati dalle Leggi n. 466/1980, n.302/1990, n.407/1998, n.388/2000, n.206/2004 e n.266/2005;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 il Cons. M C e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il sig. -OMISSIS-, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza – Tenenza di Castevetrano, riferisce di aver proposto in data 13.5.2008 istanza al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo, in conseguenza dell'evento avvenuto in data 7.7.2007, alle ore 00.15 in cui lo stesso è rimasto ferito per colpo d'arma da fuoco, durante un'operazione di contrasto alla criminalità nel settore della coltivazione di sostanze stupefacenti.
Il sig. -OMISSIS-ha impugnato il decreto del 26.04.2012 con cui la Direzione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha respinto l’istanza volta a conseguire le speciali elargizioni previste in favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo, disciplinate dalle Leggi n. 466/1980, n.302/1990, n.407/1998, n.388/2000, n. 206/2004 e n.266/2005, con la motivazione della insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dall’art. 1 comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il ricorrente a sostegno del proprio gravame ha dedotto quali motivi di impugnazione:
I – Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione e sviamento.
II – Violazione degli artt. 1 c. 563 L. 23.12.2005 n. 266;1 e 3 L. 13.08.1980 n. 466;82 L. 23.12.2000 n. 388;1 L. 20.10.1990 n. 302: il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i presupposti legittimanti l’acquisizione dello status di vittima del dovere nell’accezione di cui all’art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ossia oltre i soggetti di cui agli artt. 1 e 3 della legge n.466/1980 anche coloro che, nel corso di attività o di servizio, siano deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, come pure ai sensi dell’art. 1 co. 564, 1. n.266/2005 a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.
Nella specie, il ferimento del ricorrente, diversamente da quanto argomentato dal Ministero, non sarebbe avvenuto in forma di “autoferimento accidentale” con la propria arma, deduzione dell’Amministrazione non adeguatamente comprovata in base agli accertamenti, ma a causa del concitato conflitto a fuoco con i malviventi sopraggiunti nel luogo della piantagione di cannabis, situazione per la quale dovrebbe riconoscersi il beneficio in relazione all’evento, alle lesioni causate e al rischio attinente ad operazioni di polizia repressiva.
Conclude quindi il ricorrente per l’annullamento dell’atto impugnato, con conseguente riconoscimento dei benefici connessi.
1.1.Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso con comparsa di stile.
1.2. A seguito di avviso di perenzione da parte della Segreteria parte ricorrente ha presentato istanza di fissazione di udienza ex art. 82 cpa, a firma congiunta con il difensore, dichiarando l’interesse alla decisione.
1.3.In prossimità dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato documentazione relativa al procedimento e con note di udienza ha chiesto il passaggio in decisione della causa.
Alla pubblica udienza del 28 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2.1.Al riguardo va richiamata la più recente giurisprudenza che ha ripetutamente affermato che in relazione ai benefici di cui all’art. 1, comma 563 e ss., l. 23 dicembre 2005, n. 266, previsti in favore delle vittime del dovere, la legge configura un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendone i requisiti, i soggetti ivi previsti hanno nei confronti della p.a. una posizione giuridica soggettiva priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze che alla misura di esse;tale diritto, poi, non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è, pertanto, del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale (cfr. Cass. civ, sez. lav., 8 marzo 2021 n. 6312;Cass. civ., SS.UU.11 aprile 2018, n. 8982;id. SS.UU. 13 gennaio 2017, n. 759;id. SS.UU. 16 novembre 2016, n. 23300;TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio 31 maggio 2021, n. 6434;id., 13 novembre 2020, nn. 11856 e 11857;id. 1° luglio 2020, n. 7507;sez. I bis 14 settembre 2020, n. 9556;TAR Liguria, 16 marzo 2020 n. 182;TAR Campania, Napoli, sez. I, 9 settembre 2019, n. 4468;TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 febbraio 2019, n. 1604;TAR Liguria, 8 ottobre 2018, n. 814;TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 luglio 2018, n. 7532).
La Sezione si adegua all’orientamento oramai consolidatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, come sopra indicata, e non ravvisa elementi per discostarsi da esso.
2.2.Nella specie, il provvedimento gravato dal ricorrente è il decreto del 26.04.2012 con cui la Direzione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha respinto l’istanza prodotta dallo stesso per l’ottenimento dei benefici previsti dal d.P.R. n. 266 del 2005 in relazione all’episodio occorso, quale equiparato alle vittime del dovere, affermando che per il riconoscimento del beneficio in questione “ non basta che l’evento lesivo sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni di istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso…..ossia in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto, con ciò differenziandosi lo status di Vittima del dovere da quello dell’operatore di polizia che resti coinvolto in un evento durante l’ordinario espletamento delle funzioni d’istituto ” e ciò sulla base della premessa che nello specifico “ il militare durante le fasi dell’inseguimento di uno dei malviventi, dopo aver esploso alcuni colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio, nel salire il terreno scosceso del campo coltivato si feriva, accidentalmente, con la propria arma ad una gamba ”.
Si tratta, quindi, di una determinazione con la quale l’Amministrazione ha negato al ricorrente, esaminata la documentazione in atti, l’utilità finale dell’accesso alle provvidenze stabilite dall’art. 1, commi 563 e ss., l. n. 266 del 2005. Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva da egli vantata è di diritto soggettivo e che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, il quale, del resto, risulta aver conosciuto in prime cure della medesima pretesa sostanziale qui dedotta, come desumibile dal fascicolo relativo al procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala riguardo alla vicenda, depositato in atti dallo stesso ricorrente.
3.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia in esame rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, presso il quale il processo può essere riassunto entro il termine previsto dall’art. 11 cpa e già dall’art. 59 della L. 69/2009, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda già presentata.
Sussistono giustificati motivi, stante il recente mutamento di orientamento giurisprudenziale, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.