TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-11, n. 201400223

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-11, n. 201400223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400223
Data del deposito : 11 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00857/2012 REG.RIC.

N. 00223/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00857/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2012, proposto da:
S P L, rappresentato e difeso dall'avv. A P', con domicilio eletto presso Gian Luca Grisanti in Ancona, via Cardeto, 41;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Corte di Appello di Ancona,
Tribunale di Pesaro,

nei confronti di

Tribunale di Ancona,
Tribunale di Urbino,
VEMI - Istituto Vendite Giudiziarie Marche Srl;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero della Giustizia 8.6.2010 che autorizzava la ditta VEMI all’amministrazione dei beni mobili pignorati e a qualsiasi vendita mobiliare disposta dall’Autorità Giudiziaria per le sedi di Ancona, Pesaro e Urbino;

- della nota del 22.11.2010 con cui il Ministero della Giustizia chiariva che tale autorizzazione aveva carattere esclusivamente temporaneo in attesa dell’espletamento della procedura pubblica di cui al DM n. 109/1997;

- della nota del Presidente del Tribunale di Pesaro 4.10.2012 avente ad oggetto “Richiesta affidamento incarichi di commissionario per le vendite mobiliari”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori Leonardo Filuppucci su delega dell'avv. Perticarà;
Andrea Honorati per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame vengono impugnati:

- il Decreto del Ministero della Giustizia 8.6.2010 che autorizzava la ditta VEMI, odierna contro interessata, all’amministrazione dei beni mobili pignorati e a qualsiasi vendita mobiliare disposta dall’Autorità Giudiziaria per le sedi di Ancona, Pesaro e Urbino, essendo già stata autorizzata per le sedi di Ascoli Piceno, Camerino, Fermo e Macerata;

- la nota del 22.11.2010 con cui il Ministero della Giustizia chiariva che tale autorizzazione aveva carattere esclusivamente temporaneo in attesa dell’espletamento della procedura pubblica di cui al DM n. 109/1997;

- la consequenziale nota del Presidente del Tribunale di Pesaro 4.10.2012 avente ad oggetto “Richiesta affidamento incarichi di commissionario per le vendite mobiliari”.

Si è costituito il Ministero della Giustizia che eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso proposto contro i provvedimenti del 2010. Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del gravame rivolto contro la nota del 2012, poiché non avente carattere provvedimentale. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto.

2. Le eccezioni dedotte dall’Amministrazione resistente sono fondate.

Riguardo al Decreto di Ministero della Giustizia 8.6.2010 e alla nota (avente natura interpretativa) del 22.11.2010, va osservato che di tali provvedimenti il ricorrente era a conoscenza già dall’epoca del ricorso (proposto dallo stesso) n. 324/2012 concluso con sentenza di questo Tribunale 25.7.2012 n. 515 (a sua volta preceduta da ordinanza cautelare depositata in data 25.5.2012 e dalla pubblicazione del dispositivo in data 6.7.2012). L’odierno ricorso, notificato nelle date del 3, 6 e 13 dicembre 2012, è quindi tardivo.

Non può infatti essere condivisa la deduzione difensiva secondo cui tale conoscenza dovrebbe invece farsi risalire alla data di ricevimento della nota 4.10.2012, con cui il Presidente del Tribunale di Pesaro illustrava la reviviscenza degli atti oggi impugnati per effetto della citata sentenza che annullava la concessione dell’Istituto Vendite Giudiziarie dei circondari di Ancona, Pesaro e Urbino bandita con avviso del Presidente della Corte di Appello di Ancona in data 15.12.2010.

Va altresì condivisa l’eccezione di inammissibilità del gravame avverso la citata nota del 4.10.2012, poiché costituisce atto meramente notiziale senza alcuna valenza provvedimentale.

3. Il Collegio, considerata la particolarità della vicenda, ritiene comunque opportuno affrontare anche le questioni di merito dedotte dalla parte ricorrente.

3.1 Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 40 del DM n. 109/1997 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché il

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