TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-01-25, n. 201800086

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-01-25, n. 201800086
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800086
Data del deposito : 25 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2018

N. 00086/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00457/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2017, proposto da:
F R, A M, rappresentati e difesi dall'avvocato P G, domiciliato ex art. 25 cpa presso Lecce Segreteria T.A.R. Lecce in Lecce, via Rubichi, 23;

contro

Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Copertino, via Cosimo Mariano N. 118;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 4465 del 15.2.2017 con cui il Responsabile del procedimento del Comune di Copertino ha sospeso l'iter istruttorio della domanda presentata dai ricorrenti il 17.10.2016 per il rinnovo del permesso di costruire n. 2/2011;

- della nota prot. n. 7278 del 9.3.2017 con cui lo stesso Responsabile del procedimento ha confermato la suddetta sospensione;

- della nota prot. n. 4660 del 16.2.2017 con cui lo stesso Responsabile del procedimento ha concluso il procedimento relativo alla richiesta presentata dai ricorrenti il 15.7.2016 per la proroga del permesso di costruire n. 2/2011;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

e per l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata dai ricorrenti il 17.10.2016 per il rinnovo del permesso di costruire n. 2/2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Copertino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato ad uso residenziale e direzionale ubicato in Copertino, alle Via dei Bizantini e Fra Silvestro Calia, impugnano le note in epigrafe, con le quali il Comune di Copertino ha rigettato l’istanza di proroga del permesso di costruire n. 2/11, ritenendola assorbita dalla successiva domanda di rinnovo di tale titolo edilizio, e ha altresì sospeso l’iter istruttorio per il rinnovo di tale titolo.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 42 Cost;
20 d.P.R. n. 380/01 (TUE);
19 l. n. 241/90;
12 d.P.R. n. 327/01;
eccesso di potere;
2) violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 380/01;
eccesso di potere;
3) violazione degli artt. 41 e 97 Cost;
2, 3, 19 e 21-quater l. n. 241/90;
eccesso di potere;
4) violazione dell’art. 41 Cost e dell’art. 20 TUE;
difetto di motivazione.

Nella camera di consiglio del 10.5.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.

All’udienza del 10.1.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Premette il Collegio che non verranno scrutinate le eccezioni di parte resistente con cui si afferma la natura pubblica, ovvero privata ma gravata da uso pubblico, della Via dei Bizantini – deducendosi da essa altresì la tardività del gravame – in quanto trattasi di eccezioni determinanti inammissibili integrazioni postume della motivazione degli atti impugnati, nei quali non si fa cenno di tali questioni.

3. Ciò premesso, l’impugnazione proposta avverso il diniego di proroga del p.d.c. n. 2/11 va dichiarata improcedibile. Ciò per l’ovvia ragione – evidenziata dall’Amministrazione nell’atto impugnato – che la relativa istanza è stata sostituita da quella di rinnovo del p.d.c. n. 2/11, presentata dai ricorrenti in data 17.6.2016, e non può pertanto più ritenersi attuale.

4. Va ora esaminata l’impugnazione proposta dai ricorrenti avverso la sospensione del procedimento disposta dall’Amministrazione in relazione alla domanda di rinnovo del p.d.c. n. 2/11 presentata dai ricorrenti.

Sul punto, con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deducono i ricorrenti l’illegittimità di tale sospensione, stante l’intervenuta formazione per silentium del suddetto titolo.

Le censure sono fondate.

4.2. Ai sensi dell’art. 20 co. 3 TUE, “ Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. …”

Dispone poi il successivo comma 5 che: “Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa ”.

Aggiunge il 6° comma che: “ Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. ”.

Recita infine il comma 8 che: “ Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.

5. Premessa la normativa di riferimento, e venendo ora al caso in esame, emerge dagli atti di causa che in data 17.10.2016 i ricorrenti hanno protocollato domanda di rinnovo di p.d.c. n. 2/11, corredata da relativa documentazione.

In particolare, trattasi di intervento su area non soggetta a vincolo.

In data 15.2.2017 – id est , a quasi quattro mesi dalla domanda di rinnovo del p.d.c. n. 2/11 – il Comune ha sospeso l’iter istruttorio con l’atto odiernamente impugnato, adducendo quale motivazione la presunta difformità tra la tavola di progetto assentita con p.d.c. n. 2/11 e quella allegata all’istanza di rinnovo, in cui compare una recinzione in muratura all’esterno della proprietà, recinzione assentita con

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