TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-05-19, n. 201601068
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N. 01068/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2016, proposto da:
M V, F B, G S, C R, A P, rappresentati e difesi dall'avv. V Z, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avv. Francesco Pullano, in Catanzaro, alla via Purificato, n. 18;
contro
Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
;
U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del suo Prefetto in carica;
nei confronti di
Vincenzo Massimo Pezzuto;
per l'annullamento
del verbale della riunione della Commissione elettorale circondariale di Cosenza del 18 maggio 2016, n. 241, nell’ambito del quale è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di modifica della decisione di esclusione dalla lista “Progetto Cosenza” dei candidati alla carica di consigliere comunale F B, G S, C R, A P.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 19 maggio 2016 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- in data 5 giugno 2016 si terrà l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Cosenza;
- in data 8 maggio 2016 la Commissione elettorale circondariale di Cosenza ha escluso F B, G S, C R, A P, candidati alla carica di consigliere comunale, dalla lista “Progetto Cosenza”, in quanto gli atti con cui essi hanno dichiarato di accettare la candidatura sono stati autenticati da funzionari di Comuni diversi da quello di Cosenza;
- i candidati esclusi, unitamente ai presentatori della lista M V e Vito Fragale, si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione elettorale circondariale e, conseguentemente, la riammissione dei candidati esclusi;
- tale ricorso è stato deciso da questo Tribunale Amministrativo Regionale in data odierna;
- parallelamente, in data 16 maggio 2016, i medesimi ricorrenti si sono rivolti alla Commissione elettorale circondariale producendo documenti e domandando la modifica della precedente decisione;
- con il provvedimento meglio indicato in epigrafe la Commissione ha dichiarato non esservi luogo a provvedere, essendo decorso il termine del ventiseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni, entro il quale essa mantiene il potere di verificare l’ammissione e l’esclusione delle liste;
- avverso tale provvedimento è stato proposto nuovo ricorso a questo Tribunale, il quale lo ha esaminato nell’udienza pubblica speciale elettorale del 19 maggio 2016;
Osservato che:
- ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la Commissione elettorale, entro il giorno successivo a quello di presentazione delle liste (e dunque entro il ventinovesimo giorno antecedente alla data delle elezioni), provvede ad ammettere o a escludere le liste e i candidati;
- non è previsto (a differenza di quanto avviene ad opera dell’art. 30, comma 1, lett. e- ter del medesimo testo normativo per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) che tale decisione venga comunicata, ma il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista;
- la Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite;
Ritenuto che:
- la chiara lettera della norma attribuisce al ventiseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni la funzione di termine perentorio decorso il quale la Commissione elettorale non può più esercitare il potere di verifica delle liste e delle candidature (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2011, n. 2588);
- il decorso di tale termine è indipendente dall’eventuale comunicazione dell’esclusione delle liste e dei candidati;tale comunicazione, infatti, non è prevista dalla legge, che invece attribuisce ai delegati di lista il potere di prendere autonomamente cognizione delle decisioni della Commissione elettorale, onde poter presentare alla Commissione nuovi documenti o argomenti a sostegno delle candidature escluse;
- tale ermeneusi si pone in armonia con le esigenze di celerità che connotano la procedura preparatoria delle elezioni: è evidente, infatti, che se si ritenesse che la Commissione elettorale conservi il potere di incidere sull’ammissione e l’esclusione delle liste e dei candidati anche dopo il trascorrere del limite temporale di cui si è detto, vi sarebbe il possibile pregiudizio per il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle stesse operazioni di voto, dati gli stretti tempi accordati all’amministrazione per il perfezionamento delle operazioni tecniche (stampa delle schede elettorali e dei manifesti riportanti le liste e i candidati);
- d’altro canto, ai candidati esclusi è in ogni caso assicurata tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 129 c.p.a.;
- alla stregua degli elementi evidenziati può concludersi che la decisione impugnata, con la quale la Commissione elettorale ha preso atto di non avere più il potere di incidere sulle proprie precedenti decisioni, ha natura meramente confermativa ed è pertanto insuscettibile di impugnazione;
- il ricorso è conclusivamente inammissibile;
- non occorre statuire sulle spese di lite, stante la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.