TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-02-13, n. 200900308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-02-13, n. 200900308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200900308
Data del deposito : 13 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03591/2005 REG.RIC.

N. 00308/2009 REG.SEN.

N. 03591/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3591 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. F A, Nicolo' Amato, con domicilio eletto presso F A in Catania, via L.Capuana,32;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Quanto al ricorso introduttivo:

1)- della comunicazione pervenuta in data successiva al -OMISSIS- del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), con cui l’Amministrazione comunica l’impossibilità di reintegrare in servizio e reimpiegare il ricorrente perché collocato in congedo assoluto;

2)- della stessa comunicazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione respinge l’istanza del ricorrente con cui lo stesso presentò domanda per partecipare a concorso per l’accesso, per titoli, nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell’esercito riservato ai volontari in ferma breve, con la motivazione che lo stesso fosse stato collocato in congedo da oltre due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda per partecipare al concorso;

3)- dell’atto di -OMISSIS- non comunicato al ricorrente, con cui lo stesso viene -OMISSIS-to perché -OMISSIS-;

4)- del foglio di congedo assoluto dal servizio, mai notificato, con cui il ricorrente è stato congedato;

5)- del mancato avvio del procedimento con cui l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare al ricorrente, sulla base dei presupposti riscontrati, la volontà di procedere alla -OMISSIS- dello stesso;

6)- di ogni altro atto precedente, coevo o successivo con cui l’amministrazione ha statuito la -OMISSIS- del ricorrente e, in contrapposizione, la sua mancata riammissione in servizio, in particolare i verbali e gli atti compilati dalle commissioni mediche di -OMISSIS- e la stessa proposta di rassegna del -OMISSIS- e relativa conferma del -OMISSIS-;

7)- della mancata consequenzialità della riammissione in servizio alla luce del provvedimento del -OMISSIS- del Comando Regionale -OMISSIS-, Commissione Medica di 2^ istanza, secondo cui il ricorrente, sottoposto nuovamente a visita viene dichiarato idoneo al servizio militare con coefficiente -OMISSIS-;

8)- del mancato annullamento dei provvedimenti pregressi, in particolare della dichiarazione di -OMISSIS- e il suo congedo assoluto, in riferimento al precedente punto 7) dell’impugnazione,

per la declaratoria

che i provvedimenti impugnati sono viziati da eccesso di potere per contrasto rispetto ai presupposti di fatto, per difetto di motivazione e per ingiustizia manifesta, e che al ricorrente spetta la riammissione in servizio e il riconoscimento della causa di servizio, in subordine e in alternativa, il reimpiego nei ruoli civili dell’Amministrazione.

- quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositati in data 8/4/2008:

per l’annullamento

del decreto emesso dal Ministero della difesa,su conforme parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio con il quale è stata respinta la domanda avanzata del ricorrente all’Amministrazione intimata, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta da esso ricorrente .

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe si espone quanto segue:

- in data 6.10.1998 il sig. -OMISSIS- si arruolava presso il -OMISSIS-, prestando successivamente servizio presso la Caserma -OMISSIS- e, all’atto della -OMISSIS- dal servizio, presso il -OMISSIS-. Il 18.11.2000 prendeva parte all’operazione -OMISSIS- e prima di essere inviato in missione veniva, ulteriormente sottoposto a visita per riscontrare la sua idoneità, che in effetti era confermata;

- essendo stato inviato in zona di guerra, per più di due mesi permaneva in -OMISSIS- e, precisamente, in data -OMISSIS-, il ricorrente si sottopose a routinari controlli sanitari, a seguito dei quali si riscontava un aumento dei valori di transaminasemia, superiori a dieci volte la norma;

- tali condizioni di salute destarono allarme e in data -OMISSIS- fu disposto il suo rientro in Italia, con ricovero presso -OMISSIS-, dove al termine dell’indagine sanitaria, è stata diagnosticata al ricorrente una -OMISSIS- – correlata. Tale stato patologico era in aperto contrasto con i dati anamnestetici e diagnostici acquisiti precedentemente all’invio in missione, in quanto, prima di detto servizio risultava all’Amministrazione che lo stesso fosse in ottime condizioni di salute,(come da documentazione sanitaria relativa alle visite mediche mensili cui l’interessato era stato sottoposto prima della partenza);

- l’-OMISSIS- contratta dal ricorrente sarebbe da ritenere in rapporto di causalità con il servizio prestato dato che il contagio sarebbe avvenuto durante la missione in -OMISSIS-. In particolare, tra le circostanze causali che avrebbero concorso a provocare l’infezione vi sarebbe la -OMISSIS- riportata ad una mano scavalcando un cancello durante una missione svoltasi nel dicembre del 2000, in situazioni altamente a rischio (tra -OMISSIS-);

- i superiori dello stesso Caporalmaggiore -OMISSIS-, presenti all’evento, provvedevano tempestivamente a verbalizzare le loro testimonianze in più dichiarazioni di servizio;

- in conseguenza dell’-OMISSIS- riportata, nei successivi mesi di maggio e di giugno 2001, il ricorrente ha dovuto sottoporsi ad un lungo periodo di cure e ad una serie di visite specialistiche presso il -OMISSIS-;

- in occasione di tali ulteriori controlli medici, iniziava ad acquisire consapevolezza della gravità della malattia contratta, del danno che questa stava procurando e avrebbe in seguito procurato alla sua integrità fisica, nonché della dipendenza del -OMISSIS- da causa di servizio;

- dopo un periodo di convalescenza protrattosi fino al 20.9.2001, con provvedimento dell’Ufficio Sanitario Sezione Medicina Legale di Messina, prima, e del -OMISSIS- di Palermo, dopo, in data 24.9.2001, in conseguenza dell’-OMISSIS- riportata, il ricorrente con il solo biglietto d’uscita dall’ospedale militare era dichiarato -OMISSIS-to a norma dell’articolo 3 del DM 4.4.2000;

- l’atto di -OMISSIS-, pur essendo stato era adottato dall’Amministrazione senza che l’Amministrazione informasse il ricorrente del diritto di partecipazione al procedimento; sicché, qualche giorno prima del 6.10.2001 (data in cui sarebbe stato inserito di diritto in servizio permanente effettivo mutando, così, la sua posizione da -OMISSIS-, essendo trascorsi tre anni dal giorno 6.10.1998, giorni in cui aveva preso servizio presso il -OMISSIS-) lo stesso era estromesso dal servizio, perché -OMISSIS-to;

- al solo atto sanitario, non seguiva (o non era comunicato) alcun provvedimento dell’amministrazione con cui si statuisse il congedo assoluto dell’interessato, né il provvedimento di -OMISSIS- (né tantomeno il mero biglietto d’uscita dall’ospedale militare, con a tergo annotato il giudizio di -OMISSIS-, avrebbe potuto considerarsi formale provvedimento, peraltro, non contenente indicazione circa il termine e l’autorità cui proporre impugnazione);

- nei mesi successivi, il ricorrente si sottopose, presso l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo, Unità Operativa di Gastroenterologia, ad una -OMISSIS- che provocò sofferenze fisiche legate ad uno stato di salute fortemente debilitato, accompagnato, non solo, ad una progressiva e temporanea perdita di peso e di capelli e ad una diminuzione della capacità visiva ma, altresì,

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