TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-04-23, n. 202100581

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-04-23, n. 202100581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100581
Data del deposito : 23 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2021

N. 00581/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01471/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2020, proposto da
C P, rappresentata e difesa dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Direzione Impiego personale Militare della Marina, Ufficio Centrale Bilancio e Affari Finanziari Ministero Difesa, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis;

nei confronti

D F, S Iperscrutabile, non costituiti in giudizio;

Per l’accesso ai seguenti documenti: 1) numero delle posizioni organiche QC/CNA previste sulle Unità Navali di stanza in Puglia;
2) numero dei Militari imbarcati o impiegati in Reparti Operativi, distinti per ruolo, che negli anni dal 2012 al 2019, hanno fruito dei benefici di cui alla ex legge 104/92, secondo le comunicazioni pervenute a Codesta Direzione dai vari Comandi/Enti/Unità Navali e relative alle rilevazioni statistiche annuali da inviare al Ministero della Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, con conseguente annullamento dei seguenti atti posti a base del diniego di accesso: 1) nota protocollo M_D MPERS0065550 datata 12.11.2020, della Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina, a firma del 1° M.llo D F, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2) Nota protocollo M_D GBIL REG2020 0010963 datata 19.11.2020, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero della Difesa, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Difesa;
Direzione Impiego personale Militare della Marina;
Ufficio Centrale Bilancio e Affari Finanziari Ministero Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 il dott. Roberto Michele Palmieri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha proposto l’odierno ricorso per conseguire l’accesso civico generalizzato (art. 5 d. lgs. n. 33/13) ai seguenti atti e documenti:

a) numero delle posizioni organiche QC/CNA previste sulle Unità Navali di stanza in Puglia;

b) numero dei Militari imbarcati o impiegati in Reparti Operativi, distinti per ruolo, che negli anni dal 2012 al 2019, hanno fruito dei benefici di cui alla ex legge 104/92, secondo le comunicazioni pervenute a Codesta Direzione dai vari Comandi/Enti/Unità Navali e relative alle rilevazioni statistiche annuali da inviare al Ministero della Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica,

nonché per l’annullamento degli atti di diniego provenienti dall’Amministrazione resistente.

A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’Art. 97 della Costituzione, degli artt. Art. 1 comma 1, Art. 5 comma 2, art. 6, art. 46 del D. lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 21.4.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va preliminarmente rigettata la censura di difetto di attribuzione dedotta dalla ricorrente. Ciò in quanto, se è vero che negli atti impugnati compare la sottoscrizione del delegato alla firma, ma non anche il soggetto ordinante, nondimeno l’Amministrazione ha assunto la piena paternità giuridica di tali atti. Non è dunque revocabile in dubbio la certa provenienza di tali atti dall’Amministrazione resistente, la qualcosa è altresì corroborata – ad abundantiam – dalla spunta a sinistra del foglio in esame (cfr. documentazione depositata dalla resistente in data 22.12.2020), in cui compare il nominativo del Direttore della Direzione per l’impiego, con il pennino recante l’individuazione della firma digitale.

3. Nel merito, il ricorso è infondato.

È ben vero che, come chiarito dal Consiglio di Stato, AP n. 10/2020, l'accesso civico generalizzato viene riconosciuto e tutelato "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33 del 2013).

L'esplicita precisazione del legislatore evidenzia proprio la volontà di superare quello che era e resta il limite connaturato all'accesso documentale, che non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990).

Nell'accesso documentale ordinario, "classico", si è dunque al cospetto di un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale, nel quale è l'interesse pubblico alla trasparenza ad essere, come taluno ha osservato, "occasionalmente protetto" per il c.d. need to know , per il bisogno di conoscere, in capo al richiedente, strumentale ad una situazione giuridica pregressa.

Per converso, nell'accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know , l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all'art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi