TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-03-28, n. 202301967

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-03-28, n. 202301967
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301967
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 01967/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00488/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 488 del 2015, proposto da -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS- nonché -OMISSIS-, in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, tutti quali eredi di -OMISSIS-, rappresentanti e difesi dall’Avv. A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, dall’Avv. A A, dall’Avv. B C, dall’Avv. A C, dall’Avv. Giacomo Pizza, dall’Avv. Bruno Ricci, dall’Avv. Eleonora Carpentieri, dall’Avv. Anna Ivana Furnari e dall’Avv. Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;

per l’annullamento

a) del silenzio- diniego del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D.P.R. n. 380/01sull’istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 presentata dalla dott.ssa -OMISSIS- in data 17.9.2014, avente ad oggetto intervento di ristrutturazione edilizia (diversa distribuzione spazi interni) sull’immobile sito in Napoli, via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-catastalmente individuato al Foglio-OMISSIS-particella -OMISSIS- sub-OMISSIS-piano primo;

b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente;

nonché per la condanna

del Comune di Napoli al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di-OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché di -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-, n.q di eredi della ricorrente -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa V N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il 30 gennaio 2015, la Sig.ra -OMISSIS- – proprietaria dell’appartamento, con annesso terrazzo di copertura, sito al piano dell’immobile ubicato in Napoli, via -OMISSIS-(foglio -OMISSIS- particella-OMISSIS- sub 2) e sovrastante altra unità immobiliare di proprietà del coniuge – deduceva che:

- nel corso del 1997 aveva presentato congiuntamente al marito istanza di autorizzazione edilizia finalizzata all’esecuzione di lavori di ripristino di tali unità immobiliari, che necessitavano di interventi urgenti;

- tale istanza era stata riscontrata positivamente il 07 novembre 1997 sicché i lavori erano stati eseguiti;

- a distanza di circa otto anni dalla loro ultimazione, il 17 febbraio 2006, le era stata notificata disposizione dirigenziale (n.-OMISSIS-) con cui le era stata intimata la demolizione delle opere realizzate, ritenute sine titulo , ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- aveva quindi impugnato tale provvedimento dinnanzi a questo Tribunale (reg. ric. n. -OMISSIS-) la cui sentenza (di rigetto) n. -OMISSIS-aveva contestato dinnanzi al Consiglio di Stato, con gravame ancora pendente;

- aveva contestualmente presentato (17 settembre 2014) istanza di accertamento in conformità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 3 del D.P.R. 380/2001 in relazione di lavori eseguiti, ma che l’Amministrazione comunale non aveva definito il procedimento, con conseguente formarsi del silenzio diniego.

1.1. - Ciò posto e premessa la persistenza dell’interesse alla definizione del ricorso avverso il provvedimento demolitorio (disposizione dirigenziale n.-OMISSIS-), impugnava il diniego tacito da ultimo formatosi, articolando, a sostegno, una censura in via principale (“illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 – eccesso di potere per difetto di istruttoria – illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3.10,22,23, 31 del T.U. n.380/2001 nonché dell’art. 2 della L.R. Campania n.19/01dell’art. 43 comma 2 della l.n. 457/78, del D.M. 5.7.1975, dell’art. 15 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli”) ed un’altra in via subordinata (“illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – eccesso di potere per difetto di istruttoria – illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3,10, 22,23, 31 del T.U. n. 380/2001 nonché dell’art. 2 della L.r. Campania n. 19/01dell’art. 43, comma 2della L. n. 457/78, del D.M-. 5.7.1975, dell’art. 15 del Regolamento edilizio del Comune di Napoli”) con cui deduceva, in estrema sintesi: la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza e la non assoggettabilità delle opere a permesso di costruire (in via principale);
la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza anche per il caso di assoggettabilità delle opere a permesso di costruire (in via subordinata).

2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (03 febbraio2015).

3. - L’8 ottobre 2020 si costituivano in giudizio il coniuge della ricorrente -OMISSIS- in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio -OMISSIS-, entrambi eredi della ricorrente, nel frattempo deceduta (11 settembre 2015, come da certificazione che depositavano in allegato).

4. - Il 16 dicembre 2020 si costituivano altresì i sigg.ri -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-, anch’essi in qualità di eredi della ricorrente.

5. - Il 17 novembre 2021 il coniuge della ricorrente, per sé e per il figlio, depositava memoria a mezzo del proprio difensore, rappresentando di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

6. – Il 29 novembre 2021 il Comune di Napoli depositava documentazione.

7. – Il 01 dicembre 2021 i sigg.ri -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS- depositavano memoria con cui deducevano che: con provvedimento espresso prot. -OMISSIS-(successivo al formarsi del silenzio diniego) l’Amministrazione comunale aveva in effetti rigettato l’istanza di accertamento di conformità presentata ex art. 36 D.P.R. 380/2001 il 17 settembre 2014 dalla loro dante causa;
tale provvedimento era stato oggetto di gravame, a mezzo di ricorso recante reg. ric. n. 15 del 2021anch’esso incardinato dinnanzi a questo Tribunale.

7.1. - Tanto premesso chiedevano il rinvio del presente giudizio (reg. ric. n. 488 del 2015) ai fini della trattazione congiunta con tale ultimo ricorso (reg. ric. n. 15 del 2021).

8. – Il 07 dicembre 2021 il Comune di Napoli depositava memoria con cui aderiva all’istanza di rinvio.

8.1. – All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022, il ricorso veniva quindi rinviato al 23 novembre 2022, al fine della trattazione congiunta con il ricorso recante reg. ric. n. 15 del 2021.

9. - Il 03 giugno 2022 i sigg.ri -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS- si costituivano a mezzo di nuovo procuratore, successivamente depositando memoria con cui insistevano nelle difese e nelle conclusioni spiegate nei precedenti scritti difensivi (18 ottobre 2022).

9.1. – il 21 ottobre 2022 il Comune di Napoli depositava memoria.

9.2. – Il 31 ottobre 2022 i sigg.ri-OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS- presentavano memoria.

9.2. - All’udienza pubblica del 23 novembre 2022, la causa veniva rinviata all’udienza pubblica del 22 marzo 2023. Infine, all’udienza del 22 marzo 2023, il ricorso, previo rilievo da parte del Collegio della sua possibile improcedibilità per sopravenuta carenza di interesse, era trattenuto in decisione.

10. – Preso atto di quanto dichiarato dai sigg. ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, con la memoria del 17 novembre 2021 nonché dai sigg. ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- con la memoria del 01 dicembre 2021 e rilevato che il silenzio rigetto in questa sede impugnato è di fatto superato dal provvedimento espresso (prot. -OMISSIS-) impugnato con il ricorso 15/2021 (proposto successivamente al presente gravame), al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, per come anticipato in sede di discussione. È infatti evidente che il provvedimento sopravvenuto sull’istanza di accertamento (ad oggi sub iudice ) ha sostituito il diniego precedentemente impugnato, sicché nessun concreto vantaggio si potrebbe ottenere dall’esito favorevole del presente gravame.

Il ricorso – quanto alla domanda di annullamento - va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Va invece rigettata la domanda risarcitoria - peraltro contenuta nella sola epigrafe del ricorso, non articolata nel corpo del gravame né ribadita nelle conclusioni - in quanto del tutto sprovvista di elementi costitutivi, finanche sul piano della mera allegazione.

11. – Conclusivamente, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile, in parte va respinto.

12. - Le spese di lite, anche in considerazione della natura formale della presente decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato versato.

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