TAR Milano, sez. II, sentenza 2011-07-07, n. 201101827

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2011-07-07, n. 201101827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201101827
Data del deposito : 7 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03093/2006 REG.RIC.

N. 01827/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03093/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3093 del 2006, proposto da:
Immobiliare Ercole 33 Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. D D e C G, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, P.zza Cadorna n. 13;

contro

Provincia di Como, in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. U G, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti n. 21;

Comune di Alserio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A C e W M, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via, Lamarmora n. 36;

per l'annullamento

- del provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria ex art. 1, comma 37° della legge n. 308/2004, emesso dalla Provincia di Como, reg. 117 del 12.09.2006, prot. 42298 del 12.09.2006, notificato il 19.09.2006;

- del provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria ex art. 1, comma 37° della legge n. 308/2004, emesso dal Comune di Alserio al prot. 03525 del 13.9.2006, notificato in data 28.09.2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Como e del Comune di Alserio;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione di cessata materia del contendere del Comune di Alserio dep. il 19.4.2011, con la quale l’ente resistente ha dichiarato di avere annullato in autotutela il provvedimento del 13.9.2006 come sopra impugnato;

Vista la dichiarazione resa a verbale nell’odierna pubblica udienza dall'avv. C. Ghislanzoni, in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse all’odierna decisione;

Vista la presa d’atto della suestesa dichiarazione da parte degli avv. A. Vimercati, con delega, per la Provincia e W. Maggio per il Comune, che accettano la compensazione delle spese proposta dal patrocinio ricorrente;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 la dott. Concetta Plantamura;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno ricorso, notificato il 17.11.2006 alla Provincia di Como e il 24.11.2006 al Comune di Alserio e depositato il successivo 21.12.2006, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti sanzionatori in epigrafe specificati, assumendone la illegittimità in quanto relativi alla contestazione del medesimo illecito per danno ambientale.

In tal senso, la ricorrente concludeva chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento emesso dalla Provincia e la rideterminazione dell’importo di quello adottato dal Comune;
e, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune e la rideterminazione dell’importo di quello provinciale.

Si sono costituiti il Comune di Alserio e la Provincia di Como, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Con ordinanza n. 78 del 17 gennaio 2007 è stata respinta la domanda di sospensione incidentale avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio della Provincia di Como.

Con ordinanza n.570 del 12 aprile 2007 è stata accolta la domanda di sospensione incidentale avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio comunale.

Con provvedimento n. 1027 MF prot. del 5 marzo 2011 del Comune di Alserio è stato annullato in autotutela il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria prot. 03525 del 13.9.2006.

Alla Pubblica udienza del 21 aprile 2011 la difesa ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, a cui hanno prestato adesione le restanti parti costituite, accettando anche la compensazione delle spese di lite.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile poiché, in conformità della previsione introdotta dall’art. 35, comma I° lett. c) del codice del processo amministrativo, nel corso del giudizio è sopravvenuto il difetto di interesse della parte alla decisione.

In tal senso, va precisato come tale sopravvenienza solo in parte sia conseguente ad un ulteriore provvedimento dell’amministrazione intervenuto nel rapporto in contestazione (si allude, in particolare, all’annullamento in autotutela del Comune), mentre per il resto (rispetto all’impugnazione del provvedimento provinciale), essa è frutto di un’autonoma decisione della parte ricorrente.

Per tale via, il Collegio ritiene consona alla fattispecie la pronuncia di improcedibilità, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte (così, Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 31 dicembre 2009 n. 9292).

Conclusivamente, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato improcedibile.

Sulle spese, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di tutte le parti costituite di addivenire all’integrale compensazione delle stesse.

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