TAR Torino, sez. I, sentenza 2010-05-08, n. 201002362

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2010-05-08, n. 201002362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201002362
Data del deposito : 8 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01367/2009 REG.RIC.

N. 02362/2010 REG.SEN.

N. 01367/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2009, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. A L, M M, L M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 83;

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avv. G G, M L, con domicilio eletto presso la prima in Torino, Comune di Torino - via Corte D'Appello, 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Comunale del 12/10/2009, n. 02511, con cui è stato approvato il regolamento, e relativo allegato, recante norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei concessionari del sottosuolo;

dell'art. 11 del Regolamento rubricato"Spese di ricostruzione della sede stradale. Criteri" e dell'allegato al Regolamento recante calcolo delle spese di ricostruzione della sede stradale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la deliberazione della Giunta Comunale del 5/5/2009 con cui è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;

Esaminate le memorie difensive del Comune di Torino del 13.1.2010 e del 12.3.2010 e la memoria difensiva della Telecom Italia S.p.A. del 11.3.2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il Referendario Avv. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in epigrafe la Telecom Italia S.p.a. impugna l’art. 11 del Regolamento contenente “norme per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini dei sedimi stradali della Città da parte dei grandi utenti del sottosuolo” approvato con Deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 12.10.2009, n. 2511 assunta nonostante il contrario avviso espresso dalla Telecom Italia S.p.A. in sede ci consultazione preventiva dei grandi utenti del sottosuolo.

Si è costituita la Città di Torino con atto formale e documenti depositati l’11.1.2010 e memoria prodotta il 13.1.2010 unitamente ad altri documenti e ulteriore produzione documentale del 4.3.2010.

Alla Camera di Consiglio del 14.1.2010 la domanda cautelare è stata abbinata al merito.

La società ricorrente depositava in vista dell’Udienza di merito un’ulteriore memoria in data 11.3.2010 e il Comune produceva la sua in data 12.3.2010.

Alla pubblica Udienza del 25.3.2010 i procuratori delle parti conducevano una lunga discussione orale alle cui conclusioni, sulla Relazione del Referendario Avv. A G, il ricorso è stato trattenuto a sentenza.

2.1. E’ posta dunque all’attenzione della Sezione la disposizione recata dall’art. 11 del regolamento contenente “norme per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini dei sedimi stradali della Città da parte dei grandi utenti del sottosuolo” approvato con Deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 12.10.2009, n. 2511.

La norma contestata, assunta nonostante il contrario avviso espresso dalla Telecom Italia S.p.A. in sede di consultazione preventiva dei grandi utenti del sottosuolo, sostituisce l’art. 10 del previgente regolamento del 13.12.1999 che aveva introdotto una “tariffa” “ a compenso del degrado e del generale disagio apportato alla pavimentazione stradale a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi” necessari dopo la riconsegna al Comune dei sedimi oggetto dei lavori di ripristino.

In occasione della predetta consultazione preventiva la deducente faceva osservare all’Ente che siffatte previsioni collidevano con il divieto per gli Enti locali, recato dall’art. 93 nuovo codice delle telecomunicazioni di cui al d.lgs. n. 259/2003, di imporre agli operatori di telecomunicazioni il pagamento di qualsiasi altro onere finanziario diverso dalla TOSAP o dal COSAP per l’esecuzione di opere afferenti agli impianti di comunicazione nonché altre indennità in conseguenza di scavi e occupazioni del suolo per l’installazione di infrastrutture dello stesso tipo.

Il Comune modificava solo la rubrica e il tenore lessicale della norma opposta coniando l’art. 11 a termini del quale, a seguire alla rubrica “Spese di ricostruzione della sede stradale. Criteri”, “il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l’uso o l’occupazione permanente e temporanea del suolo o del sottosuolo pubblico è tenuto al pagamento a favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d’arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l’aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso”.

Illustra la motivazione di siffatta opzione normativa il Comune in un allegato tecnico, recante anche le modalità di calcolo delle predette spese di ricostruzione, nel quale enuncia l’avviso che gli interventi di manomissione cagionano una riduzione della “vita complessiva della pavimentazione”, così imponendo all’Ente di intervenire anzitempo sulla medesima.

La tabella annessa è ispirata ad una logica imperniata sulla considerazione di fattori di computo tipici di tutte le valutazioni di beni durevoli ma deteriorabili, fondate sul criterio della c.d. stima industriale.

Tale modalità di calcolo è oggetto di impugnazione per quanto occorra, unitamente a quella dell’art. 11 sopra riportato.

2.2. La Telecom Italia affida il gravame a tre motivi, che venogono appresso partitamente illustrati in uno con il loro singolo scrutinio.

Al primo mezzo è commessa la deduzione della violazione degli artt. 26, 88, comma 10 e 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e del principio di legalità;
eccesso di potere in tutte le figure e in particolare per carenza di potere, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, falsità dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità.

Lamenta al riguardo che l’art. 93 al primo comma vieta alle PP.AA. di imporre per l’impianto delle reti, oneri o canni non stabiliti ex lege e al comma 2 fa carico agli operatori gestori di reti di comunicazione elettronica di tenere indenne gli enti proprietari unicamente delle spese necessarie alle opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione nonché di ripristinare a regola d’arte le aree stesse. Rileva la ricorrente che il periodo successivo del comma 2 in analisi ulteriormente precisa che nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto per effetto dell’esecuzione delle opere di cui al Codice, salva l’applicazione della Tosap o del Cosap ovvero dell’eventuale contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie, di cui all’art. 47, co. 4 del D.lgs. n. 507/1993. Analoga disposizione si rinviene nel’art. 88, co. 10 del Codice.

Evidenzia quindi la deducente che sarebbero imposti agli operatori di telecomunicazioni solo l’obbligo di effettuare le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione nonché di ripristinare a regola d’arte le aree stesse.

Dalle norme invocate discende secondo la deducente l’illegittimità di previsioni regolamentari locali, quali quella oppugnata, che permettano agli Enti locali di richiedere agli operatori di TLC il pagamento sia di oneri economici o reali diversi e aggiuntivi rispetto ai due tributi suindicati, sia di qualsiasi altro tipo di indennità, dovendosi anche rammentare la portata innovativa dell’art. 93 del Codice che, nella lettura offertane dalla Consulta esprime un principio fondamentale di armonizzazione e non discriminazione, bandendo regimi di prelievo differenziato che, in difetto, potrebbero formarsi tra le varie Regioni, a detrimento della finalità di favorire la par condicio e l’ingresso di nuovi soggetti nel settore (il richiamo è a Corte Cost., Sent. n. 336/2005). È parimenti invocata una giurisprudenza uniforme della

VI

Sezione del Consiglio di Stato che milita nel senso sostenuto dalla ricorrente.

In definitiva, quindi, la norma impugnata, legittimando il Comune di Torino a richiedere agli operatori di comunicazioni elettroniche oltre che la risistemazione a regola d’arte delle aree interessate dagli interventi di interramento e posa delle infrastrutture, anche un’indennità a fronte del degrado del sedime stradale cagionato dagli interventi di manomissione delle strade ha surrettiziamente imposto, gabellandolo per spese di ricostruzione della sede stradale, siffatto ulteriore onere, che sostanzierebbe proprio uno di quegli interventi diversi ed ulteriori, aggiuntivi rispetto ai consentiti COSAP e TOSAP, banditi dall’art. 93 del Codice.

3.1. Le doglianze testé riassunte si prestano a positiva considerazione, trovando conforto nel tassativo dettato di cui agli invocati artt. 93 e 88, comma 10 del d.lgs. n. 259/2003 e vanno conseguentemente accolte.

Principia il Collegio con il confrontare la norma regolamentare impugnata con il parametro legislativo di riferimento costituito dagli artt. 93 e 88, co. 10 del d.lgs. n. 259/2003.

Ebbene, l’art. 11 del Regolamento comunale in questione testualmente recita: “il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l’uso e l’occupazione temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è tenuto al pagamento a favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d’arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l’aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso”.

Viceversa, l’art. 93 del Codice delle telecomunicazioni ha un tenore dispositivo nettamente differente, stabilendo che “1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale”.

3.2. Osserva in primo luogo il Collegio che la riportata norma ha un’impostazione tassativa ed è chiaramente orientata a limitare, definire e circoscrivere in termini assai precisi il potere degli Enti locali o proprietari delle strade interessate da interventi manomissivi, di imporre oneri economici agli operatori di telecomunicazioni.

Siffatta impostazione emerge, in primis, dall’incipit della norma, che ricalca il disposto dell’art. 23 della Costituzione, sulle prestazioni imposte, il quale definisce una riserva di legge, del cui spessore si discute ancora in dottrina, prevalendo la tesi che trattasi di riserva relativa di legge.

In armonia ed in linea di attuazione legislativa, con il precetto costituzionale, dunque, l’art. 93 in analisi pone il principio, che non può che fungere da canone guida nell’esegesi di tutta la norma, secondo il quale gli Enti non possono imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

3.3. Ciò posto, il legislatore scende subito nel dettaglio, indicando al comma 2 le causali legittimanti la richiesta di oneri agli operatori in due fattori fondanti:

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