TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-12-02, n. 202400824

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-12-02, n. 202400824
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400824
Data del deposito : 2 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2024

N. 00824/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00316/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;



per l’annullamento

- del provvedimento del Comandante Interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante il rigetto del ricorso gerarchico;

- di ogni atto presupposto, inerente o conseguente, ivi inclusi il provvedimento in data -OMISSIS- del Comandante della Legione Carabinieri “Liguria”, recante l’inflizione della sanzione disciplinare del rimprovero, del parere della Commissione di disciplina, dell’atto di contestazione degli addebiti del -OMISSIS- e degli altri atti del procedimento disciplinare;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Premesso che:

- -OMISSIS-, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento reiettivo del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione del rimprovero, inflittagli per la detenzione di munizioni che, secondo la contestazione disciplinare, egli non avrebbe denunciato;

- il ricorrente lamenta:

1. la violazione dell’art. 1393, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, perché il procedimento penale è stato archiviato con formula piena e non per tenuità del fatto, sicché nessuna sanzione disciplinare avrebbe potuto essergli comminata;

2. il travisamento dei fatti ed il mancato rispetto del principio di proporzionalità, poiché, da un lato, il numero di proiettili detenuti dal deducente sarebbe stato ampiamente inferiore alla soglia stabilita dall’art. 97 del r.d. n. 635/1940; dall’altro lato, nelle denunce effettuate negli anni il militare avrebbe dichiarato di possedere munizioni nei limiti di legge, mentre l’omissione di tale dicitura nell’ultima

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