TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-09, n. 202300318
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00318/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15576/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 15576 del 2014, proposto da:
F M, D R V, S G R, T R, C D, Z D, S E, U F, R G, R S, P P, R L, P A, P F, P S, O D, M N, M A, L V E, J L, G R, F M, F L, F E, D M D, C M, C F, C M, B M, B R, B A A P, B P A, B G, B F, B M, B A, B A, M A, C M, L M, M S, L F, T G, R L, D C A, C P, B S, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F Cnacchia in Roma, via G. Ferrari, 11;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
INPS Gestione ex Inpdap, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
delle note prot. MDGMIL 1137297 del 10.09.2014, MD GMIL 1108166 del 17.09.2014, MD GMIL 1146120 del 15.09.2014, MD GMIL 1112714 del 26.08.2014, MD GMIL 1128933 del 05.09.2014, MD GMIL 1146957 del 15.09.2014, MD GMIL 1109376 del 27.08.2014, MD GMIL 1119053 del 02.09.2014, MD GMIL 1128939 del05.09.2014, MD GMIL 1128935 del 05.09.2014, MD GMIL 1109776 del 27.08.2014, MD GMIL 1109772 del 27.08.2014, MD GMIL 112716 del 28.08.2014, MD GMIL 1128941 del 05.09.2014, MD GMIL 1113403 del 28.08.2014, MD GMIL 1128906 del 05.09.2014, MD GMIL 1132293 del 08.09.2014, MD GMIL 1109821 del 27.08.2014, MD GMIL 1128946 del 05.09.2014, MD GMIL 1109780 del 27.08.2014, MD GMIL 1109783 del 27.08.2014, MD GMIL 1127921 del 05.09.2014, MD GMIL 1112530 del 28.08.2014, MD GMIL 1146137 del 15.09.2014, MD GMIL 1109818 del 27.08.2014, MD GMIL 1128956 del 05.09.2014, MD GMIL 1146122 del 15.09.2014, MD GMIL 1128957 del 05.09.2014, MD GMIL 1112522 del 28.08.2014, MD GMIL 1137295 del 10.09.2014, MD GMIL 1109758 del 27.08.2014, MD GMIL 1137165 del 10.09.2014, MD GMIL 1128958 del 05.09.2014, MD GMIL 1108169 del 26.08.2014, MD GMIL 1192124 del 08.10.2014, MD GMIL 1109382 del 27.08.2014, MD GMIL 1109695 del 27.08.2014, MD GMIL 1207941 del 16.10.2014, MD GMIL 1232882 del 03.11.2014, •prot. rif. 21230/01/5/5.12.6 del 04.09.2014, MD GMIL 1127922 del 05.09.2014, MD GMIL 1109762 del 27.08.2014, MD GMIL 1107679 del 26.08.2014,MD GMIL 1108170 del 26.08.2014,MD GMIL 1108172 del 26.08.2014, MD GMIL 1108164 del 26.08.2014, del Direttore della 10A Divisione Documentazione Esercito V° Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, comunicate nella medesima data di adozione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti ufficiali e sottufficiali dell’Esercito Italiano in s.p.e., rappresentando di avere prestato servizio in missioni internazionali sotto l’egida dell’ONU, nelle zone d’intervento elencate nelle determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa dell’11 gennaio 2007 e del 10 maggio 2013 (docc. 3 e 4 ric.), hanno chiesto all’Amministrazione, con separate istanze presentate nel corso del 2014, il riconoscimento dei benefici, c.d. “combattentistici”, di carattere retributivo e pensionistico, di cui all’art. 3 della 24 aprile 1950 n. 390 e all’art. 18 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, spettanti ai combattenti di guerra, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 (articolo unico), che avrebbe esteso tali benefici al personale militare impegnato nello svolgimento di missioni internazionali per conto dell’ONU, in zone d’intervento.
Con i provvedimenti indicati in epigrafe (impugnati dai ricorrenti) il Direttore della 10^ Divisione (Documentazione Esercito) della D.G. per il Personale Militare respingeva le richieste poiché “….l’attribuzione del beneficio: - è preclusa nei confronti del personale militare con trattamento economico “non dirigenziale” a decorrere dal 1 gennaio 1987, a seguito del disposto contenuto nell’art. 1, comma 3 del D.L. 16.09.1987, n. 379 convertito con modificazioni dalla legge 14.11.1987, n. 468, che ha introdotto, nella pertinente retribuzione stipendiale, il congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale connessa all’anzianità di servizio; - si realizza nei confronti del personale militare destinatario del trattamento economico della dirigenza militare, per il quale opera il sistema di progressione del trattamento economico-stipendiale per classi e scatti”.
Avverso le determinazioni impugnate i ricorrenti hanno agito al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria dei propri rispettivi diritti alla sopravvalutazione, ai fini del trattamento pensionistico, dei periodi di servizio da essi svolti per conto dell’ONU, nelle zone di intervento indicate nella determinazione dello Stato Maggiore della Difesa del 11.1.2007 (aggiornata con determinazione del 10.5.2013), invocando il combinato disposto dell’Articolo Unico della Legge nr. 1746/62 e dell’art. 18 del D.P.R. nr. 1092/1973.
Il suddetto Articolo Unico, infatti, prevede che, al personale militare che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, “sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone di intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Di conseguenza, secondo la tesi ricorsuale, spettano ai ricorrenti i benefici c.d. “combattentistici” introdotti dalle varie disposizioni normative in argomento succedutesi nel tempo, tra le quali si annoverano:
- l’art. 18 d.P.R. n. 1092 del 1973 in base al quale, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- l’art. 1858 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) secondo il quale per ogni campagna di guerra riconosciuta, il servizio computabile è aumentato a norma dell’art. 18 cit.;
- l’art. 3 della legge n. 390 del 1950 secondo cui, per il riconoscimento della campagna di guerra, il personale interessato deve avere prestato, complessivamente, per ogni anno solare, non meno di tre mesi di servizio “combattente”.
Pertanto, secondo i ricorrenti - avendo essi prestato servizio, per periodi superiori a tre mesi anche non continuativi per ciascuno degli anni solari rispettivamente allegati, in missioni all’estero per conto dell’ONU e in “ zone di intervento” come tali definite dalla competente Autorità militare italiana – essi meritano di ottenere (alla luce della “estensione” operata dal suddetto articolo unico della legge n. 1746 del 1962) il riconoscimento della supervalutazione di detti periodi nei medesimi termini che sono previsti per i militari “combattenti in guerra”.
La stessa eliminazione del sistema delle classi stipendiali, intervenuta nel 1987, non potrebbe comportare, a dire di parte ricorrente, l’abrogazione tacita della previsione dell’articolo unico della legge 1746 del 1062 che prevede espressamente l’estensione dei benefici relativi ai combattenti in guerra ai partecipanti alle missioni internazionali.
La vigenza e l’applicabilità di tale regime sarebbero, inoltre, confermate dall’art. 1858 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che non potrebbe applicarsi ai combattenti della seconda guerra mondiale, essendo entrato in vigore nel 2010, né l’Italia potrebbe intraprendere campagne