TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-01-10, n. 202200195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-01-10, n. 202200195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200195
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2022

N. 00195/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11432/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11432 del 2013, proposto da
Soc Rai Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S D, e con lui elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bocca di Leone n. 78;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CORECOM Piemonte, non costituito in giudizio;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Legale Romanelli - Pafundi in Roma, via Tagliamento, 14;



per l'annullamento

-della delibera n. 53/13/csp del 08.05.13 recante l'irrogazione nei confronti della ricorrente, quale concessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo "Rai 3", della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del combinato disposto dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 177/05 e artt. 1 co.2, 2 co. 1 e 2 e 3 co. 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato "codice media e sport".

-di ogni atto presupposto, ed in particolare dell’atto di contestazione Cont, n. 1/2012 del 13 dicembre 2012 adottato dal CORECOM della Regione Piemonte;

-della relazione di chiusura della fase istruttoria pervenuta in data 15 aprile 2012 (prot. n. 19686) unitamente alla documentazione inerente il procedimento sanzionatorio avviato dal CORECOM della Regione Piemonte menzionata nel gravato provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a., la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa ha impugnato la delibera n. 53/13/CSP dell’ 8 maggio 2013, notificata in data 7 giugno 2013, con cui l’AGCOM intimava il pagamento della sanzione amministrativa di euro 50.000,00 per la violazione del combinato disposto dell’art. 35-bis del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, commi 3 e 4, del Codice di autoregolamentazione e dell’ informazione sportiva (c.d. «Codice Media e Sport») unitamente ad ogni altro atto presupposto e, in particolare, all’atto di contestazione Cont. n. 1/2012 del 13 dicembre 2012, adottato dal CORECOM della Regione Piemonte.

Con atto di opposizione notificato in data 20 ottobre 2013, la Difesa erariale chiedeva che il ricorso venisse trasposto in sede giurisdizionale. La ricorrente, quindi, con il presente gravame, intende insistere per l’illegittimità della determina gravata e per il suo annullamento.

Si è costituivano in resistenza la AGCOM e la Regione Piemonte. Depositate ulteriori memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 26 novembre 2021.

Ciò premesso, e passando all’esame dei fatti di causa, si rileva quanto segue.

In data 20 ottobre 2012, nel corso della edizione serale del TGR Piemonte, andava in onda un servizio relativo alla pre-partita Juventus- Napoli che si sarebbe svolta di lì a poco nella stessa serata. Nel corso del servizio accadeva che il giornalista presente in loco, nel raccogliere i commenti dei tifosi juventini, accompagnasse alcune dichiarazioni con commenti personali, ritenuti dal CORECOM Piemonte fortemente offensivi della dignità umana e della sensibilità dei telespettatori.

Veniva, quindi, avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista autore del servizio che si concludeva con il suo licenziamento; seguiva, da parte della RAI, un messaggio di dissociazione e deplorazione dell’accaduto trasmesso, in data 22 ottobre 2012, nelle edizioni serali sia del TGR Piemonte che del TGR Campania. Il CORECOM, a sua volta, avviava un procedimento sanzionatorio nei confronti della RAI per violazione del combinato disposto dell’art. 35 bis del D.lgs n. 177/2005 e del Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva (Codice Media e Sport) al termine del quale la AGCOM irrogava alla RAI la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,000.

La RAI ha impugnato il suddetto provvedimento sanzionatorio deducendo, in primo luogo, l’errata e falsa interpretazione ed applicazione, da parte della AGCOM, dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 177/2005 avendo essa inteso la responsabilità editoriale dell’emittente televisiva, per i servizi realizzati dai giornalisti, ivi prevista, come responsabilità di tipo oggettivo. La disposizione normativa sopra citata, invece, a mente della quale la responsabilità editoriale consiste nell’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, andrebbe correttamente interpretata non solo in base al suo tenore letterale ma anche alla luce delle normativa europea vigente in materia ed in particolare della Direttiva 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 2007/65/CE, della Direttiva 2010/13/UE. Ebbene, sotto il primo profilo, già il legislatore nazionale avrebbe inteso circoscrivere la nozione di responsabilità editoriale al solo aspetto della macro-organizzazione dei

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