TAR Palermo, sez. III, sentenza 2015-12-03, n. 201503151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2015-12-03, n. 201503151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201503151
Data del deposito : 3 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00473/2014 REG.RIC.

N. 03151/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00473/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2014, proposto da:
Condominio viale della Vittoria n. 217 Agrigento, Condominio viale della Vittoria n. 239 in Agrigento, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore , rappresentati e difesi dall'avv. S M, con domicilio eletto presso Ester Daina in Palermo, Via Notarbartolo, 5;

contro

Comune di Agrigento in Persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio.

per l'ottemperanza

alla Sentenza del Tribunale di Agrigento, n. 224/2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 febbraio 2014, e depositato il successivo 11 febbraio, i Condomìni ricorrenti hanno chiesto condannarsi il Comune di Agrigento all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, con le prescrizioni connesse.

Il Comune di Agrigento, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 14 aprile 2015.

La sentenza di cui si chiede l’esecuzione, resa inter partes all’esito di un giudizio civile di denuncia di danno temuto, ha ordinato al Comune di Agrigento di porre in essere le necessarie opere idonee a scongiurare il pericolo di crollo del muro di sostegno della sovrastante strada comunale (via Alessi).

Risulta dagli atti che la sentenza è stata notificata al Comune di Agrigento, munita di formula esecutiva, senza che peraltro sia stato posto in essere alcun atto adempitivo.

Il ricorso è fondato.

La sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha posto a carico del Comune di Agrigento l’obbligo di “porre in essere immediate opere idonee a scongiurare il pericolo di crollo del muro di sostegno posto a tergo del terrapieno sulla cui sommità sorge la via Alessi, mediante apposizione di contrafforti, sostegni o di qualsiasi altra opera tecnicamente idonea ad eliminare nell’immediato l’instabilità riscontrata del muro, nonché mediante regimentazione immediata delle acque meteoriche che si raccolgono nel terrapieno in coincidenza col tratto finale della via Alessi”.

Le parti ricorrenti affermano che nessun atto adempitivo del giudicato è stato posto in essere.

Il Comune di Agrigento non si è costituito in giudizio, asseverando in tal modo, col proprio comportamento processuale, ex art. 116 comma 2. c.p.c., quanto dedotto dai ricorrenti.

Ritiene, pertanto, il Collegio che vada affermato l’obbligo del Comune di Agrigento di ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza n. 224/2004 del Tribunale di Agrigento, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante l’adozione degli atti e la predisposizione delle attività necessarie a dare piena e satisfattiva esecuzione alla sentenza citata, secondo quanto dalla stessa precisato nel passo che si è riportato.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono al regola della soccombenza.

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