TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-09-28, n. 201201620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-09-28, n. 201201620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201620
Data del deposito : 28 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01838/2011 REG.RIC.

N. 01620/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01838/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1838 del 2011, proposto da:
- L G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A Z e S S D, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

contro

- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;

per l’annullamento

- dell’atto di

PERSOMIL II

Reparto 6^ Divisione - Roma prot. n. 10998 del 30 settembre 2011, con cui si dispone il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004 con trattamento economico goduto al momento dell’atto di accertamento della non idoneità al servizio;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.


Visto il ricorso.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 16 maggio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani -in sostituzione degli Avv.ti S S D e A Z- e Giovanni Pedone -per l’Avvocatura dello Stato.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Nel ricorso si espone che:

- il sig. Gianfreda prestava servizio nella Marina Militare a far data dal 30 aprile 1984;

- in data 22 gennaio 2004, al termine di complessivi 310 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, egli veniva sottoposto a visita di controllo e dalla C.M.O. dichiarato “permanentemente non idoneo al servizio militare, idoneo a riserva;
idoneo al transito nei ruoli del personale civile”;

- il Gianfreda presentava quindi formale istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa;

- seguiva un articolato iter amministrativo, protrattosi per diversi anni -anche perché, inizialmente, a seguito di un ulteriore controllo (del 15 giugno 2004), egli veniva temporaneamente giudicato assolutamente inabile a qualsiasi attività lavorativa- e conclusosi con il decreto interdirettoriale in data 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro;

- il 15 luglio 2011, peraltro, il ricorrente rinunciava al predetto transito;

- in data 30 settembre 2011 veniva quindi adottato il provvedimento citato in epigrafe, con cui si disponeva il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 l. n. 599 del 1994, dell’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 28 luglio 1999 e del decreto 18 aprile 2002.

3.- Tanto esposto in fatto e ritenuta la competenza territoriale di questo T.a.r. ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. (competenza invece contestata dalla p.a. nella propria relazione), rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.

3.1 Secondo la condivisibile interpretazione della normativa in materia data, in un caso analogo, dal Consiglio di Stato, difatti, “a mente dell’art. 13, l. n. 599 del 1954 l’aspettativa è una delle tre posizioni di stato in cui può trovarsi il sottufficiale in s.p.e.. Effettivamente, ai sensi dell’art. 29, l. n. 559 cit., allorquando il sottufficiale venga a perdere l’idoneità fisica incondizionata al servizio militare a seguito del giudizio medico legale dei competenti organi tecnici dell’amministrazione della difesa, deve essere collocato in congedo a decorrere dalla data dell’accertamento sanitario.

L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che <<Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica>>.

Il procedimento di transito è stato individuato dal più volte menzionato d.m. 18 aprile 2002.

Gli artt. 1 e 2, in particolare, hanno delineato l’ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

In particolare secondo l’art. 1 <<

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