TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-07-14, n. 201201281
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N. 01281/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00970/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2012, proposto da:
L M, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Lizzano, rappresentato e difeso dagli avv. G C, R N, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
della nota n. 5182 del 21 giugno 2012 notificata tramite raccomandata a mani in pari data, con la quale il comune di Lizzano comunicava al ricorrente il diniego alla richiesta di ampliamento della concessione demaniale sino alla estensione di mq. 2825;
di tutti gli atti presupposti consequenziali e comunque connessi, ivi compresa la nota del comune di Lizzano n. 4426/2012 indirizzata alla Regione Puglia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lizzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori Margiotta Martino, Chiarelli Giuseppe, Nardulli Rocco.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A - Monopoli Luigi impugna la nota 21 giugno 2012 n.5182 , con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lizzano comunica “ ..di non poter accogliere…. la …richiesta di ampliamento di concessione demaniale in quanto solo con l’avvenuta approvazione del Piano Comunale delle Coste , si potrà programmare il rilascio delle suddette concessioni ovvero di eventuali loro ampliamenti “ .
Deduce i seguenti motivi:
1 – violazione ed errata applicazione dell’art. 17 della Legge Regionale 23 giugno 2006 n.17;
2 – illegittimo aggravamento del procedimento – motivazione erronea – contraddittorietà – travisamento.
Conclude per la concessione della tutela cautelare monocratica e collegiale.
Con decreto n.410 del 2012 è stata concessa la tutela cautelare monocratica.
Si costituisce in giudizio il Comune di Lizzano,contestando la fondatezza del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio dell’11 luglio 2012 il ricorso è stato ritenuto ai fini della decisione di merito,sentiti in proposito i difensori delle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
B - Il ricorso è infondato.
L’art. 17 della Legge Regionale n.17 del 2006 inibisce,al primo comma, ai comuni il rilascio di nuove concessioni demaniali ( eccetto che in alcune ipotesi ) fino all’approvazione del Piano regionale delle coste, mentre nel secondo comma stabilisce che i comuni, fino all'approvazione dei Piani comunali delle coste, applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal Piano regionale.
La disciplina contenuta nelle norme in questione si articola,dunque, nel rapporto “ gerarchico “ fra il Piano regionale delle coste e il Piano comunale.
Fino all’approvazione del primo, l’inibizione ai comuni dell’attività concessoria ( salvo limitate eccezioni ) è evidentemente finalizzata ad evitare il pregiudizio che questa attività porterebbe all’applicazione delle scelte risultanti dal Piano regionale;dopo di questo,invece, l’attività concessoria è consentita, ed appare anzi doverosa esplicazione della naturale obbligatorietà dell’azione amministrativa, nell’osservanza del Piano regionale.
Questo contiene,infatti, delle classificazioni alle quali consegue la concedibilità o meno del demanio costiero.
Tali classificazioni non esauriscono,tuttavia, il quadro della disciplina ,rimesso in gran parte all’intervento del Piano comunale delle coste.
A questo proposito si richiama il disposto del precedente art.16, commi quarto e quinto,che dispone :” 4 . Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.
5. Il valore percentuale di cui al comma 4 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato:
a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1;
b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico-sanitari).”
E’ evidente che individuare nel Piano regionale delle coste la fonte normativa cui deve necessariamente uniformarsi lo spettro completo dell’attività amministrativa, nell’attesa del Piano comunale, porterebbe al pregiudizio dello stesso ,non scongiurabile dalla temporaneità delle concessioni per le aspettative che una concessione temporanea determina.
L’assetto normativo generale non può,di conseguenza , prescindere dall’intervento del Piano comunale, nel quale è contenuto anche il tassello del mosaico di cui sopra,cioè le scelte relative alla determinazione della quantità ( ed eventualmente anche dell’ubicazione ) di aree demaniali da assegnare in concessione e della quantità ( ed eventualmente anche dell’ubicazione ) delle aree da destinare all’uso pubblico ed alla libera balneazione.
La necessità di salvaguardare la programmazione comunale , in ossequio alla necessità di assicurare la equilibrata composizione fra interessi pubblici ed interessi privati ( tali solo per un certo profilo,dato che le iniziative economiche private hanno sempre risvolti di rilevo collettivo per ciò che attiene all’economia,alla occupazione ecc..) che quella assicura, non può tuttavia comportare una dilatazione dei tempi tale da pregiudicare gli interessi privati,che sono anch’essi degni di tutela.
Il punto di equilibrio del sistema normativo viene , quindi, ad essere costituito dalla possibilità del privato – che abbia dimostrato di rivestire una posizione differenziata rispetto alla generalità, ad esempio richiedendo la concessione di un’area del demanio marittimo – di sollecitare,attraverso la contestazione del silenzio dell’Amministrazione, la formazione del Piano comunale e di ottenere la sostituzione di un commissario ad acta all’Amministrazione rimasta inerte.
L’atto impugnato,siccome volto ad evitare situazioni che risultino di pregiudizio per le scelte che il Piano comunale delle coste adotterà, è quindi legittimo.
Rimane ovviamente ferma la facoltà del privato di provocare la formazione del silenzio – inadempimento dell’Amministrazione in ordine alla adozione ed approvazione del Piano comunale delle coste.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese.