TAR Salerno, sez. I, sentenza 2011-04-21, n. 201100729
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N. 00729/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2008 REG.RIC.
N. 01224/2008 REG.RIC.
N. 00371/2009 REG.RIC.
N. 02236/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2008, proposto da:
Comune di Stella Cilento, rappresentato e difeso dall'avv. T C, con domicilio eletto presso T C Avv. * . * in Salerno, C/So V.Emanuele,14;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso Massino Lacatena in Salerno, c/o Avvocatura Regionale;
nei confronti di
P D B, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Clemente,
ex lege
domiciliato presso la segreteria del Tribunale;
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2008, proposto da:
P D B, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Minervini, Leda Rossetti, con domicilio eletto in Salerno, via Luigi Guercio,16 c/o Avv. Salvato;
contro
Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso Massino Lacatena in Salerno, c/o Avvocatura Regionale;Comune di Stella Cilento in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. T C, con domicilio eletto presso T C Avv. * . * in Salerno, C/So V.Emanuele,14;
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2009, proposto da:
Società Semplice "Kiwicilento", rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Marcello Fortunato Avv. *.* in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani,31;
contro
Regione Campania, Comune di Stella Cilento;
nei confronti di
P D B, rappresentato e difeso dagli avv. Amedeo Bottaro, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Amedeo Bottaro in Salerno, via L.Guercio,16 c/o avv. Salvato;
sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2009, proposto da:
P D B, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Clemente, ex lege domiciliato presso la segreteria del tribunale;
contro
Comune di Stella Cilento in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. T C, con domicilio eletto presso T C Avv. * . * in Salerno, C/So V.Emanuele,14;
Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Imparato, con domicilio eletto presso Maria Imparato Avv. * . * in Salerno, Abella Salernitana 3 Avv.ra Reg.le;
per l'annullamento
a ) del decreto dirigenziale n.8/2008, recante la legittimazione in favore di P D B del possesso di terre d'uso civico di pertinenza del Comune di Stella Cilento; b ) del decreto dirigenziale n.20/08,con il quale il Dirigente della G.R.C.-Area Gen.Coord.-ha disposto la sospensione degli effetti del precedente decreto dirigenziale n.8/08,con il quale ha concesso la legittimazione del possesso di terre d'Uso Civico in favore della ditta P D B; b ) del decreto n. 20/2008, di sospensione cautelare degli effetti del decreto n. 8/2008; c ) del decreto n. 131/2009, di revoca del decreto n. 20/2008;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T. e di P D B e di Regione Campania in Persona del Presidente P.T. e di Comune di Stella Cilento in Persona del Sindaco P.T. e di P D B e di Comune di Stella Cilento in Persona del Sindaco P.T. e di Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. P D B deteneva il fondo rustico di ha 17.59.1 sito in località Verduzio del Comune di Casalvelino, incluso nell’elenco di beni gravati da usi civici allegato al decreto del Commissario liquidatore degli usi civici di Napoli del 25.1.1939, in forza di contratto di affitto stipulato con il Comune di Stella Cilento, assegnatario provvisorio.
Con sentenza della Sezione Specializzata Agraria della Corte d’Appello di Salerno n. 215 del 17.4.1997, veniva dichiarata la nullità del contratto di affitto del terreno a causa della sua natura di bene demaniale, dopo di che il sig. D B presentava il 24.6.1997 istanza di legittimazione dell’occupazione del terreno demaniale ai sensi dell’art. 9 L. n. 1766/1927.
Alla decisione della Corte d’Appello veniva data esecuzione il 21.7.2001 mediante estromissione del D B.
Nelle more, il Comune di Stella Cilento, rientrato nella disponibilità del terreno, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, lo cedeva in uso alla società Kiwicilento per coltivazioni orticole stagionali.
Con decreto n. 4/157 del 27 novembre 2004 del dirigente del Settore B.C.A. della Giunta Regionale della Campania – Area Generale Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, reso a conclusione del procedimento per la concessione della legittimazione del possesso di terre d’uso civico del Comune di Stella Cilento, l’istanza di legittimazione del D B veniva respinta per non rivestire l’interessato la qualità di possessore senza titolo bensì di detentore del bene in virtù di contratto di affitto nullo ed il fondo veniva reintegrato alla massa collettiva di pertinenza del Comune.
Con sentenza n. 6793/2007 (successivamente confermata – in esito all’opposizione di terzo articolata dalla società Kiwicilento – dalla sentenza n. 4540/2010) il Consiglio di Stato, adito dall’interessato in grado di appello avverso la sfavorevole sentenza dell’intestato Tribunale n. 114/2005, accoglieva il proposto gravame ed annullava il decreto n. 4/157 nella parte in cui reintegrava alla massa collettiva di pertinenza del Comune di Stella Cilento le terre civiche già occupate dal medesimo ricorrente, sul principale rilievo che la relazione oggettiva dell’occupante con il fondo era da considerarsi quella di chi occupa una cosa ormai derelitta e dunque di occupante abusivo nonostante la costituzione di un titolo interinale di godimento del fondo.
In dichiarata ottemperanza alla decisione assunta dal Consiglio di Stato, il dirigente della Regione Campania, con proprio decreto n. 8 del 25 febbraio 2008, annullato in parte qua il precedente decreto n. 4/157 (in realtà già annullato in forza della richiamata statuizione giudiziale), concedeva, in via consequenziale, la invocata legittimazione al D B.
Peraltro, lo stesso dirigente – con successivo decreto n. 20/2008 – su sollecitazione dell’Avvocatura regionale che prospettava la proposizione di ricorso per revocazione avverso la decisione del Consiglio di Stato disponeva, in via cautelativa, la sospensione degli effetti del decreto n.