TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2016-03-03, n. 201600435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2016-03-03, n. 201600435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201600435
Data del deposito : 3 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00092/2016 REG.RIC.

N. 00435/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2016, proposto da -OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via San Giorgio n. 9, presso lo studio dell’avv. T M C, che lo rappresenta e difende;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato in Catanzaro, via G. da Fiore n. 34;

per l’annullamento

del decreto del 27 ottobre 2015 del Prefetto della Provincia di Catanzaro, con cui è stata disposta la revoca dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di pirotecnico per l’accensione di fuochi artificiali;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del 2 marzo 2016 il Cons. Giovanni Iannini e uditi i difensori delle parti come da verbale;


Rilevato

- che il contraddittorio è integro, che l’istruttoria è completa e che le parti sono state sentite in ordine alle definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

- che parte ricorrente impugna il decreto del 27 ottobre 2015 del Prefetto della Provincia di Catanzaro, con cui è stata disposta la revoca dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di pirotecnico per l’accensione di fuochi artificiali, rilasciata con atto del 2 agosto 1994;

- che la revoca ha avuto causa nel deferimento del-OMISSIS-all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 110, 678 e 679 c.p. e per violazione dell’art. 20 della legge n. 110/75 e dell’art. 109 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (detenzione, deposito e fabbricazione abusiva di materiale esplodente, omessa denuncia di detenzione materie esplodenti, omessa denuncia di furto di materiale esplosivo);

Considerato:

- che l’art. 11 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) prevede che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”;

- che la norma ora richiamata attribuisce ampia discrezionalità all’autorità prefettizia nella valutazione di fatti e circostanze rilevanti ai fini del mantenimento dei titoli di polizia, fra i quali quello contemplato dagli artt. 101 e ss. del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635), consentendo anche la revoca sulla base della sola considerazione di tali fatti e circostanze, indipendentemente dall’intervento di accertamenti nella sede giudiziaria;

- che all’ampiezza del potere discrezionale fa riscontro la necessità che l’autorità prefettizia accerti in maniera puntuale i fatti concreti considerati rilevanti e compia in relazione ad essi una specifica valutazione, di cui deve dare conto nella motivazione;

- che nel caso oggetto del presente giudizio il provvedimento di revoca è stato assunto sulla base della mera circostanza del deferimento all’Autorità giudiziaria per alcuni reati e per la violazione di norme regolamentari, senza alcuna indicazione in ordine ai fatti specifici rilevati, non risultanti neanche dalla documentazione prodotta in giudizio, e, conseguentemente, in difetto di ogni valutazione in ordine ad essi;

- che, pertanto, risultano fondate le censure dedotte da parte ricorrente riguardo al difetto di motivazione e di istruttoria, con conseguente illegittimità del provvedimento, che deve essere, pertanto, annullato;

- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

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