TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-06-28, n. 202200292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-06-28, n. 202200292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200292
Data del deposito : 28 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2022

N. 00292/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via dei Peligni 7;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

- del decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero della Difesa non ha accolto l'istanza avanzata dal ricorrente in data -OMISSIS-, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità sofferte;
oltre al non accoglimento dell’ulteriore richiesta di equo indennizzo presentata in data -OMISSIS-.

- di ogni altro atto connesso, tra cui il verbale mod.-OMISSIS-, con il quale la CMO di Roma integrava il verbale -OMISSIS-della CMO di Chieti;
e

per l’accertamento

del diritto del ricorrente al riconoscimento dell’aggravamento e per la conseguente concessione dell’equo indennizzo sulla base del verbale n. -OMISSIS-della Commissione Medico Ospedaliera di Chieti;
e

per la condanna

del Ministero a rettificare il decreto impugnato o ad emettere nuovo decreto con la liquidazione dell’equo indennizzo calcolato sulla base delle patologie non considerate o la cui domanda è stata ritenuta intempestiva, così come risulta dal verbale della CMO di Chieti n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 giugno 2022 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo Maggiore dell'esercito in quiescenza, chiede:

-- l’annullamento del decreto, e dei relativi atti presupposti, con il quale il Ministero della Difesa non ha accolto l'istanza avanzata dal ricorrente in data -OMISSIS-, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità sofferte;
ha respinto l'ulteriore richiesta di equo indennizzo presentata in data -OMISSIS-;

-- il riconoscimento del diritto del ricorrente al riconoscimento dell'aggravamento e per la conseguente concessione dell'equo indennizzo sulla base del verbale n. -OMISSIS-della Commissione Medico Ospedaliera di Chieti;

-- la condanna Del Ministero a rettificare il decreto impugnato o ad emettere nuovo decreto con la liquidazione dell'equo indennizzo calcolato sulla base delle patologie non considerate o la cui domanda è stata ritenuta intempestiva, così come risulta dal verbale della CMO di Chieti n. -OMISSIS- (doc. n. 4).

Il diniego è affidato alla motivazione per cui:

-- per la patologia " Stato ansioso — disturbo depressivo ansioso con somatizzazione " la richiesta di accertamento sarebbe stata tardiva, perché introdotta dal ricorrente oltre i sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità. L'amministrazione aveva accertato, con il verbale del -OMISSIS-;
la CMO di Roma aveva integrato il precedente verbale del -OMISSIS-della CMO di Chieti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che versando gli atti del procedimento e, con memoria, in via preliminare ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e nel merito l’infondatezza delle tesi del ricorrente.

All’udienza pubblica di smaltimento del 15 giugno 2022 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è affidato alla denuncia di un’unica rubrica di gravame relativa alla violazione dell'art. 3 del r.d. 15 aprile 1928, dell'art.36 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686;
nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e degli atti;
illogicità e violazione dell'art 2, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.

Per la parte ricorrente, l'Amministrazione solo recentemente avrebbe richiesto al CMO di Roma di “integrare” il verbale di ben oltre trent'anni prima (-OMISSIS-) che era stato emesso dalla CMO di Chieti, per verificare se la domanda di accertamento dell'infermità proposta a suo tempo dal ricorrente era stata fatta nei termini dei sei mesi previsti dalla normativa in vigore.

Così facendo avrebbe violato la normativa sulla durata del procedimento amministrativo.

Il Ministero avrebbe omesso di considerare che l'infermità in questione era già stata riconosciuta a suo tempo con il decreto n. -OMISSIS-nel quale la patologia "stato ansioso" era stata riconosciuta ma dichiarata "non ascrivibile". Tale decreto n. -OMISSIS- non avrebbe detto nulla su una presunta tardività della domanda relativamente allo "stato ansioso";
mentre per la patologia " faringite cronica” , avrebbe concluso che " non si prende in esame in quanto l'istanza (per la faringite) è prodotta oltre i sei mesi dalla data di accettazione di cui al verbale n. 201 del 21.2.78 CMO di Chiet i". Quindi il Ministero se nel verbale n. -OMISSIS- aveva dichiarato non ascrivibile la patologia, significa che la relativa istanza non sarebbe stata tardiva.

Pertanto dopo oltre trent'anni, l'amministrazione non poteva riconsiderare quanto aveva già accertato in un suo precedente decreto, tenuto anche conto non solo che nel frattempo la documentazione sarebbe passata di mano da vari uffici a seguito dello scioglimento della CMO di Chieti;
ma si sarebbe superata la durata del procedimento prevista della legge 241/90.

Non si capirebbe su quale base si sarebbe stabilito che l'istanza per la patologia "stato ansioso" sarebbe stata tardiva mentre per il n. -OMISSIS-/85 il medesimo "stato ansioso" era solo “non ascrivibile”.

La patologia di "stato ansioso" sarebbe stata riconosciuta con il verbale n. -OMISSIS- ed in questo verbale risulta chiaramente " Ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità psicofisica conseguente all'infermità/lesioni da causa di servizio lesioni dipendenti da causa di servizio e con domanda prodotta nei termini di legge, o di cui 1+2+3+4+5+6+9 ", laddove il n. 6 è riferito allo stato ansioso aggravato.

Per la patologia di "stato ansioso" non si potrebbe accertare l'evento d'annoso ad una data precisa, se non quando vi è un accertamento ufficiale come appunto il verbale -OMISSIS- della CMO di Chieti;
non a caso poi il ricorrente per consolidare quanto già richiesto con la domanda del -OMISSIS-, a seguito del sopradetto verbale, rinnovava con una ulteriore richiesta del -OMISSIS- l'istanza di equo indennizzo.

L’assunto non può essere condiviso.

Relativamente all'infermità "Stato ansioso" contrariamente da quanto vorrebbe il ricorrente, in sede di riconoscimento dell’equo indennizzo devono essere riesaminati tutti i processi verbali nei quali erano state precedentemente valutate le stesse infermità richieste in seguito ad aggravamento, e che pertanto hanno subito una modifica dell'ascrivibili, al fine di un attento computo ex art. 2 D.P.R. 461/2001 della menomazione dell'integrità complessiva del richiedente nel progressivo evolversi delle patologie e pertanto dell'eventuale aggravamento.

In tale direzione, secondo il D.P.R. 686 del 3 maggio l957 allora vigente, non prevedeva l’accertamento e quindi l'indicazione da parte dell'organo medico - legale di prima istanza della data di piena conoscenza dell'infermità sofferta.

Non può avere rilievo la circostanza che la commissione medica ospedaliera (c.m.o.), pronunciando sul riconoscimento, non abbia rilevato l'intervenuta decadenza, in quanto la tardività della domanda può essere legittimamente pronunziata anche se l'intempestività non sia stata rilevata dalla c.m.o. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/10/2004, n. 6944).

In linea generale dunque l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità presentata tardivamente, ossia una volta decorso il termine semestrale previsto a pena di decadenza dall'art. 3 r.d. 15 aprile 1928 n. 1024, comporta l'inaccoglibilità della successiva domanda volta al conseguimento dell'equo indennizzo.

Quanto poi alle reiterate domande del ricorrente si deve ricordare come la domanda del dipendente diretta a far accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione ai sensi di tali disposizioni (art. 3, d. P.R. 20 aprile 1994 n. 349, che ha sostituito l'art. 36, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 ed è stato poi, a sua volta, sostituito dall'art. 2, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461).

Di conseguenza la presentazione della domanda di corresponsione della indennità entro sei mesi dal positivo accertamento non vale a superare la tardività dell'iniziale domanda di riconoscimento della dipendenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15/04/2015, n. 1935).

Nel caso in esame la domanda di dipendenza da causa di servizio per la patologia de quo agitur era stata presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, mentre il Sottufficiale aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male di cui era affetto fin dal 15.03.1977 (come emerge dallo stralcio delle visite mediche della Brigata Acqui: all. 11 del fascicolo documenti versato dalla Difesa Erariale nel quale veniva accertata la “ sindrome ansiosa”).

Pertanto la istanza in data -OMISSIS- e quella successiva in data -OMISSIS- di riconoscimento dell'aggravamento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo erano palesemente tardive rispetto al momento della piena conoscenza della malattia.

Proprio in ragione del fatto che il primo accertamento dell’infermità era stato oggetto di un verbale di ben oltre trent'anni prima della CMO di Chieti, la successiva riproposizione di una nuova domanda di accertamento dell'infermità risultava essere stata fatta ben oltre i termini dei sei mesi previsti dalla consapevolezza delle cause e degli effetti dell’infermità di cui aveva avuto conoscenza molti lustri prima.

Pertanto, il dies a quo per la domanda di riconoscimento per l'infermità in questione decorreva dalla data del primo referto, mentre l’istanza relativa allo “Stato ansioso – Disturbo depressivo ansioso con somatizzazione” era stata introdotta solo il -OMISSIS-, quando era inutilmente decorso il termine perentorio.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese tuttavia, in ragione della natura della controversia, ben possono essere compensate tra le parti.

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