TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-07-29, n. 201100887

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-07-29, n. 201100887
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100887
Data del deposito : 29 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00536/2005 REG.RIC.

N. 00887/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00536/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 536 del 2005, proposto da:
TIDYSOFT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. C E G, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Società 5T S.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. S R, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, corso Re Umberto, 77;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento assunto al termine della seduta pubblica svoltasi il 13 aprile 2005 dalla parte della Società 5T S.c.r.l., con sede in Torino, corso Bramante 66/A, che ha escluso la società ricorrente dalla trattativa privata per la fornitura ed installazione di un sistema per la realizzazione e gestione dei servizi vocali automatici, indetta e gestita ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera b, del decreto legislativo n. 358/92,

nonché per l’annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società 5T S.c.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. A M;
nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato e per i motivi in esso dedotti la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento assunto al termine della seduta pubblica svoltasi il 13 aprile 2005 da parte della Società 5T S.c.r.l., con sede in Torino, corso Bramante 66/A, che ha escluso la società ricorrente dalla trattativa privata per la fornitura ed installazione di un sistema per la realizzazione e gestione dei servizi vocali automatici, indetta e gestita ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera b, del decreto legislativo n. 358/92, nonché l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.

Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 aprile 2005;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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