TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2015-06-12, n. 201500840

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2015-06-12, n. 201500840
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500840
Data del deposito : 12 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00253/2015 REG.RIC.

N. 00840/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00253/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2015, proposto da:
H T, rappresentato e difeso dall'avv. E D V, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina n. 6;

per l'annullamento

DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA, RECANTE LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato:

- che nel provvedimento impugnato si afferma che il documento prodotto per dimostrare la presenza in Italia al 31/12/2011 non è autentico;

- che il ricorso è inammissibile per tardività del deposito;

- che infatti la notificazione del ricorso, effettuata dall’Ufficiale giudiziario a mani del soggetto incaricato, si è perfezionata con l’effettivo concreto conseguimento del suo scopo nei confronti dell’Avvocatura dello Stato in data 3 gennaio 2015, mentre il deposito del ricorso presso la Segreteria del Tribunale è avvenuto in data 5 febbraio 2015, e cioè oltre il termine perentorio di giorni 30 prescritto dall’art. 45 comma 1 del c.p.a. (per un precedente T.A.R. Campania Salerno, sez. II – 9/1/2014 n. 11);

Considerato:

- che, nel merito, come rappresentato e documentato dalla Prefettura nella propria relazione del 2/2/2015, il verbale di pronto soccorso datato 3/4/2011 non è veritiero;

- che, sulla questione dell’inosservanza del termine, recentemente il Consiglio di Stato (cfr. sez. III – 21/1/2015 n. 206) ha sostenuto (con ampia argomentazione alla quale si fa rinvio) la non estensibilità alla procedura di emersione dei termini delle procedure ordinarie (e in particolare della disciplina generale dei termini del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990) e ha sottolineato altresì la non perentorietà del termine di legge per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno;

- che ha altresì puntualizzato come, salva la necessità che l’amministrazione concluda il procedimento, “la ragionevolezza della assenza di termini per la conclusione del procedimento di emersione deriva dal fatto che, nell’ambito dei procedimenti relativi all’immigrazione, di particolare complessità sul piano amministrativo, tale procedura ha natura del tutto eccezionale coinvolgendo soggetti eterogenei tra loro, sia per gli interessi di cui sono portatori, sia per i plurimi requisiti da verificare per ciascuno di essi” ;

- che, in definitiva, la pretesa avanzata non è meritevole di apprezzamento;

- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

- che il SUI ha già trasmesso gli atti all’autorità penale, per la valutazione dei presupposti di fattispecie delittuose;

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