TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 2024-09-06, n. 202400582
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Pubblicato il 06/09/2024
N. 00582/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso r.g. n. 1088 del 2024, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G P e A N, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, la Questura di Lecce, il Ministero dell’Interno;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della Determinazione n. -OMISSIS- del 21.8.24 con cui il Comune di Gallipoli - Dirigente del Settore 2, Sviluppo economico e sociale, ha disposto, su proposta della Questura di Lecce, per ritenute ragioni di pubblica sicurezza e ai sensi del TULPS, la “ Revoca della Segnalazione certificata per attività di somministrazione di alimenti e bevande, protocollo Suap -OMISSIS- (del 5.9.22) presso l’esercizio pubblico sito in Gallipoli alla Via -OMISSIS- presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dalla società -OMISSIS- nella persona dell’Amministratore Unico -OMISSIS- ”;
- di ogni atto consequenziale, presupposto e connesso, tra cui la richiamata proposta della Questura di Lecce - Commissariato PS di Gallipoli prot. -OMISSIS- del 24.7.24 e la nota procedimentale della stessa Questura cat. 23/24 con cui è stata confermata la proposta opponendosi alla richiesta di archiviazione formulata in sede procedimentale dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
Ritenuto che:
- per la natura del pregiudizio dedotto, bilanciati gli opposti interessi e tenuto conto degli elementi in fatto e dei rilievi - anche giurisprudenziali - in diritto articolati dalla difesa del ricorrente, pare in questa fase opportuno accogliere la proposta istanza di tutela cautelare monocratica esclusivamente ai fini del riesame, da parte delle Amministrazioni intimate, delle questioni in oggetto, senza attuale sospensione interinale degli atti impugnati ma con la previsione di un termine finale per il predetto riesame di 5 giorni dalla notificazione del presente decreto;
- ove le pp.AA. non procedessero a confermare le gravate disposizioni entro il termine fissato, è invece opportuna una sospensione degli effetti degli atti impugnati fino alla data della camera di consiglio, fissata al prossimo 4 ottobre.