TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 2010-07-09, n. 201024192
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 24192/2010 REG.DEC.
N. 09379/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 9379 del 1994, proposto da:
Soc Brz Line Sas, rappresentata e difesa dagli avv. A G, G P, con domicilio eletto presso A G in Roma, p.zza Borghese, 3;
contro
Comitato Per il Credito Cinematografico;Pres.Cons.Ministri - Dipartimento dello Spettacolo;Ministero del Turismo e dello Spettacolo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Bnl - Sezione Credito Cinematografico e Teatrale - Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Castellano, con domicilio eletto presso Adriano Castellano in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 116;Soc 11 Marzo Cinematografica Srl;
per l'annullamento
del provvedimento che ha escluso il ricorrente dal beneficio dei finanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 28 L.1213/65.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 giugno 1994;
Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall’art. 54, comma 1, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente dall’art 57, comma 1, L.18 giugno 2009 n. 69;che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, l’invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell’avviso medesimo;
Considerato che alla comunicazione di segreteria del 23 ottobre 2009 non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione udienza;