TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-05-10, n. 201801251
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Pubblicato il 10/05/2018
N. 01251/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2018, proposto da Immobiliare Maristella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria 21;
contro
Comune di Peschiera Borromeo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M J S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Luciano Manara 1;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento
serbato dal Comune di Peschiera Borromeo sul procedimento di adozione del Piano Attuativo ATU7 presentato da Immobiliare Maristella in data 31.5.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Peschiera Borromeo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2018 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Maristella srl ricorre contro il silenzio serbato dal Comune di Peschiera Borromeo sulla domanda di adozione del Piano Attuativo ATU7 presentato in data 31.5.2017.
Contro la suddetta inerzia solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione art. 2 e 2 bis L. 7.8.1990 n. 241 – violazione art. 14 L. R. Lombardia 11.3.2005 n. 12.
Secondo la ricorrente l’Amministrazione deve pronunciarsi su ogni istanza, non palesemente abnorme, presentata dai privati e ha, quindi, sempre l’obbligo di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo, e che dia puntuale contezza delle relative ragioni, in ossequio ai principi di affidamento, legittimità aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione (cfr. Cons.
St., IV sez., 14.12.2004 n. 7955 e Cons. St., IV sez. 30.3.1998 n. 3987).
La difesa del Comune ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica in via telematica al Comune, in quanto effettuato telematicamente all’indirizzo estratto dall’IPA. Poiché poi il Comune ad oggi non è ancora censito nell’elenco REGINDE ne deriva la conseguente impossibilità di compiere validamente notificazioni telematiche di atti processuali (sia amministrativi sia civili) nei suoi confronti. In subordine chiede la reiezione del ricorso. Secondo la difesa dell’ente pubblico il Comune ha già assunto la propria determinazione in merito alla suddetta proposta con atto 30 giugno 2017 che ha respinto la stessa, essenzialmente, per difformità del progetto rispetto alla zonizzazione acustica comunale. Il Comune, pertanto, ha tempestivamente adempiuto l’obbligo di provvedere sorto a seguito della presentazione, da parte della ricorrente, dell’istanza di cui trattasi. Nessun obbligo di provvedere, invece, graverebbe sul Comune rispetto alla successiva richiesta di riesame avanzata da Immobiliare Maristella S.r.l. con nota 31 luglio 2017, tesa a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela.
Alla camera di consiglio del 27 aprile 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.