TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-06-27, n. 201501142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-06-27, n. 201501142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201501142
Data del deposito : 27 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01704/2014 REG.RIC.

N. 01142/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01704/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2014, proposto da:
Comune di Santa Maria del Cedro, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;

contro

Prefetto di Cosenza;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento

del decreto n.39398/2014 col quale il Prefetto di Cosenza ha applicato al comune una sanzione pari all'1 % delle entrate risultanti dal certificato di bilancio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2015 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso il Comune di Santa Maria del Cedro chiedeva l’annullamento del decreto del 26.8.2014 con il quale il Prefetto di Cosenza applicava al comune una sanzione pari all’1% delle entrate risultanti al certificato di bilancio del penultimo esercizio a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto del limite minimo di copertura dei servizi sull’arbitrario presupposto che la previsione doveva applicarsi anche ai comuni che, pur non essendo in condizione strutturalmente deficitaria, trasmettono la certificazione con ritardo. Riferiva: che il Comune in questione era virtuoso;
che, tuttavia, la Prefettura di Cosenza comminava la sanzione descritta nel decreto per ritardo nella presentazione della certificazione richiesta dall’art. 243, comma 2, Tuel.

Impugnava il provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 243 tuel, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Riferiva: che, ai sensi del quinto comma della citata disposizione, i comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto, trasmettendo la prevista certificazione, era applicabile la sanzione descritta nella medesima disposizione;
che si trattava di disposizione sanzionatoria e, quindi, di stretta interpretazione;
che il Comune ricorrente non rientrava nella previsione in questione;
che la ratio della norma era di colpire un ente locale che si trovava in una condizione precaria o di predissesto;
che, invece, una tale sanzione non poteva essere comminata a carico di un ente sano dal punto di vista finanziario;
che la ricorrente non era un ente strutturalmente deficitario rispettando i parametri di cui al decreto.

Si costituiva il Ministero chiedendo di rigettare il ricorso. Riferiva: che la norma si applicava anche ai comuni che non davano prova del rispetto della copertura minima dei costi di gestione a mezzo di trasmissione dell’apposita certificazione di copertura dei costi di servizi;
che tra l’altro nel caso di specie il certificato di copertura dei costi non assicurava nella percentuale richiesta la copertura del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell’art. 243 Tuel, rubricato “controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti”, “1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

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